Abilitazione scientifica nazionale deve essere attribuita ai candidati che abbiano soddisfatto sia la condizione del superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica, sia quella del positivo giudizio di merito. Le commissioni possono discostarsi da tale regola generale, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del d.m. 7 giugno 2012, n. 76, potendo, in tal modo, non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione e potendo, viceversa, attribuire l’abilitazione ai candidati che, pur non avendo superato le mediane, siano valutati con un giudizio di merito particolarmente positivo.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 agosto 2017, n. 4071
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Obbligo di motivazione
N. 04071/2017REG.PROV.COLL.
N. 09042/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9042 del 2016, proposto dalla signora Grazia La Cava, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Germanico, n. 66;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
Signor [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Giovanni [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Palestro, n. 78;
il signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III, n. 9115/2016, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del signor [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] Mele e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Vittoria [#OMISSIS#] e l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza n. 9115 del 4 agosto 2016, il TAR per il Lazio (Sezione Terza) accoglieva il ricorso n. 7012 del 2014, proposto dall’ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] proposto avverso i seguenti atti:
– il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale reso nei suoi confronti per le funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 08/A3 – infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione – relativo alla tornata 2012;
– i verbali n. 1 del 9 aprile 2013, n. 7 e 8 del 12 dicembre 2013, con i quali la commissione lo aveva giudicato non idoneo per tale abilitazione e non ha previsto la ponderazione dei criteri e dei parametri ai fini valutativi.
2. Il TAR annullava il provvedimento che aveva giudicato inidoneo il ricorrente ed ordinava all’amministrazione la rivalutazione della sua posizione.
La sentenza di primo grado esponeva in fatto quanto segue.
«Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico nazionale per l’abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 08/A3 – Infrastrutture e sistemi di trasporto, Estimo e Valutazione.
L’esito della valutazione è stato sfavorevole all’interessato, che quindi l’ha impugnato deducendo i seguenti motivi;
1) Violazione e falsa applicazione degli arti. 3, 5 e 6 del D.m. n. 76/2012 e del relativo allegato D), dell’art. 8 d.P.R. n° 222/2011 e art. 4 D.D. n. 222/2012 del M.I.U.R. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità ed irragionevolezza manifesta. Contraddittorietà. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria.
Sebbene l’istante avesse superato tutte le tre mediane degli indicatori scientifici e avesse ottenuto giudizi favorevoli in relazione ai criteri di valutazione adottati dalla Commissione, non ha conseguito l’abilitazione.
L’attività della commissione sarebbe viziata da difetto di istruttoria in quanto nel calcolo delle mediane sarebbero state considerate solo 7 pubblicazioni, pur avendo il ricorrente dichiarato 11 lavori scientifici nella documentazione allegata alla domanda ed informato la Commissione, mediante l’invio via p.e.c. di una nota specifica.
I lavori non computati nelle mediane sarebbero stati pubblicati in data precedente a quella di pubblicazione del bando, ma non erano presenti nelle banche dati perché in corso di aggiornamento.
Sebbene il candidato (anche con i punteggi errati) avesse superato tutte e tre le mediane, l’esatta attribuzione dei punteggi l’avrebbe distinto rispetto agli altri candidati, in quanto i punteggi maggiori avrebbero costituito sintomo di maggiore costanza e qualità della produttività scientifica.
Il ricorrente sarebbe in possesso di ulteriori titoli, come risulterebbe sia dal giudizio collegiale che dai giudizi individuali dei commissari e dalla domanda di partecipazione.
La commissione non avrebbe fatto riferimento alla scala parametrica predeterminata nell’allegato d) al D.M. n. 76/2012.
Il ricorrente ha ottenuto due valutazioni positive e tre negative, ma nel giudizio collegiale non vi sarebbe traccia degli aspetti negativi. In tal modo non sarebbe stato raggiunto un grado di sintesi delle valutazioni nel giudizio collegiale;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 6 del D.m. n° 76/2012 e del relativo allegato D), dell’art. 8 d.P.R. n° 222/2011 e del D.D. n. 222/2012 del M.I.U.R sotto altri e diversi profili. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità ed irragionevolezza manifesta. Contraddittorietà. Difetto di motivazione sotto altri e diversi profili.
I giudizi negativi dei commissari sarebbero contraddittori perché pur esprimendosi in termini positivi concludono con una valutazione negativa;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 6 del D.m. n° 76/2012 e del relativo allegato D), dell’art. 8 d.P.R. n. 222/2011 e del D.D. n. 222/2012 del M.I.U.R sotto altri e diversi profili. Violazione e mancata applicazione dell’art. 1 I. n° 241/1990 e art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità ed irragionevolezza manifesta. Disparità di trattamento.
Sussisterebbe disparità di trattamento rispetto ad alcuni candidati che avrebbero ottenuto l’abilitazione sebbene non avessero superato alcuna mediana;
4) Violazione e mancata applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. i) I. n° 240/2010, dell’art. 8 del d.P.R. n° 222/2011, dell’art. 4 D.D. n° 222/2012, dell’art. 1 legge n. 241/90 e art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria. Disparità di trattamento.
Il ricorrente è specializzato in Strade, ferrovie e aeroporti e tale settore scientifico-disciplinare si identifica con il termine Icar/04.
Con decreto del 4 febbraio 2013 è stata nominata la Commissione composta dai Prof. Agostino [#OMISSIS#] (Presidente, ICAR 05), [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (Segretario, ICAR 05), [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (ICAR 05), [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (ICAR 22), [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (OCSE), nessuno dei quali apparteneva al Settore Scientifico Disciplinare ICAR 04 di cui fa parte il ricorrente.
La commissione, quindi, era composta da tre professori afferenti al settore Icar/05, un professore afferente lcar/22 ed il membro OCSE. L’assenza di un docente esperto nel settore Icar/04 avrebbe impedito la formulazione di un giudizio adeguato per i concorrenti di quel settore.
Ai fini di una corretta valutazione dei candidati (quali il ricorrente) specializzati nel settore Icar/04 (Strade, ferrovie e aeroporti), sarebbe stato necessario ai sensi dell’art. 16 1. n° 240/2010 e dell’art. 8 del d.P.R. n° 222/2011, l’acquisizione da parte di un esperto del settore di un parere pro veritate;
5) Violazione e mancata applicazione dell’art. 3 D.M. n. 76/2012 e dell’art. 3 legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Arbitrarietà.
La Commissione non avrebbe provveduto a specificare la ponderazione dei criteri e dei parametri di valutazione delle pubblicazioni e dei titoli.
La mancata ponderazione dei criteri li avrebbe resi uguali impedendo di cogliere quelli più importanti ai fini della abilitazione rispetto agli altri.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Si è altresì costituita La Cava Grazia, candidata che ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il settore 08/A3, che ha eccepito la infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 4720 del 25 settembre 2015 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato disponendo la rivalutazione del ricorrente da parte della Commissione in diversa composizione.
Con memoria depositata in vista dell’udienza di merito, l’interessato ha insistito per l’accoglimento del ricorso ribadendo alcune delle censure dedotte nell’atto introduttivo del giudizio.
All’udienza del’8 giugno 2016 la causa è stata trattenuta in decisione».
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’ing. Grazia La Cava, deducendone l’erroneità e chiedendone la riforma e proponendo tre articolati motivi di appello.
Si sono costituiti in giudizio il MIUR e l’ing. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#].
Quest’ultimo ha dedotto l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza dell’appello ed ha, inoltre, riproposto il primo, il terzo ed il quinto motivo del ricorso di primo grado, assorbiti dalla decisione del Tribunale Amministrativo.
Nel corso di giudizio le parti hanno prodotto memorie illustrative e di replica, nonché documentazione.
L’appello è stato discusso e trattenuto per la decisione all’udienza dell’11 maggio 2017.
DIRITTO
1, Deve preliminarmente procedersi all’esame delle eccezioni di inammissibilità dell’appello e di cessazione della materia del contendere proposte in corso di giudizio dall’ing. Di [#OMISSIS#].
Questi sostiene in primo luogo che l’appello sarebbe inammissibile, in quanto trattasi nella specie di una procedura di abilitazione (anno 2012) nella quale l’ing. La Cava era risultata idonea ed abilitata, onde alcun interesse ella aveva alla proposizione del gravame.
L’appellato deduce ancora che l’appello sarebbe improcedibile, in quanto egli stesso, a seguito della rivalutazione disposta dal Tribunale, ha ottenuto l’abilitazione per il 2012, onde poteva partecipare a quella del 2013, e rileva ancora che l’ing. La Cava, anche in caso di accoglimento dell’appello, comunque non sarebbe individuabile quale vincitrice del concorso presso l’Università di Catania, trattandosi di una procedura comparativa senza graduatoria e non sussiste prova che, in assenza dea partecipazione del medesimo appellato, ella avrebbe ottenuto la nomina, poiché non classificatasi seconda nel concorso, ma unicamente non individuata quale idonea alla nomina di professore.
2. Ritiene la Sezione che tali eccezioni sono infondate.
La proposizione dell’appello trova la sua giustificazione nella circostanza che in una procedura selettiva indetta dall’Università di Catania (alla quale avevano partecipato sia l’appellante che l’appellato) l’ingegner Di [#OMISSIS#] era risultato vincitore.
Orbene, giacchè quest’ultimo vi era stato ammesso in virtù dell’abilitazione con riserva conseguita nell’anno 2013 e giacchè a tale abilitazione non poteva parteciparsi in caso di esito negativo dell’abilitazione per l’anno 2012, risulta evidente l’interesse dell’ing. La Cava alla definizione dell’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo, con la quale è stata annullata la valutazione di inidoneità del Di [#OMISSIS#] per l’anno 2012 ed è stata disposta la sua rivalutazione, atteso che, in caso di suo accoglimento, verrebbe meno in capo a quest’ultimo il requisito per poter partecipare alla selezione presso l’Università di Catania e conseguentemente la sua nomina a professore (atti in relazione ai quali era stato pure proposto un distinto ricorso giurisdizionale).
Sussiste, dunque, un interesse alla definizione dell’appello, non rilevando – per le ragioni sopra esposte – la circostanza che quello oggetto del presente giudizio è un mero procedimento di abilitazione.
Di poi, si osserva che, anche ove volesse ritenersi che la espunzione dell’ing. Di [#OMISSIS#] dalla procedura di nomina all’Università di Catania non avrebbe automaticamente comportato la nomina su quel posto dell’ing. La Cava, deve comunque ritenersi sussistente un interesse di tipo strumentale all’eventuale rinnovo della procedura, il quale risulterebbe caratterizzato da condizioni più favorevoli per l’appellante, in considerazione della assenza di altro concorrente qualificato.
2. L’ingegner Di [#OMISSIS#] eccepisce, nelle memorie depositate il 10 ed il 18 aprile 2017, che sarebbe cessata la materia del contendere, in quanto in pendenza del giudizio la Commissione ha rivalutato positivamente lo stesso per l’anno 2012 e rileva, in proposito, che l’Amministrazione ha emesso un proprio atto ‘autonomo’, indipendentemente dall’esito del giudizio e senza riserva alcuna.
La tesi non risulta fondata.
Va, invero, osservato che i verbali della rivalutazione dell’ing. [#OMISSIS#] per la tornata 2012 (verbale n. 1- insediamento della commissione – e verbale n. 2 -seconda riunione, depositati in data 10 aprile 2017) recano espressamente l’intestazione “«INT 256 in esecuzione di sentenza – Tornata 2012».
Risulta, pertanto, evidente che la nuova valutazione è stata effettuata in esecuzione di quanto disposto dalla sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio in questa sede impugnata.
Essa, dunque, al di là della formale apposizione di una riserva, segue le sorti della decisione che l’ha disposta e, dunque, conserva efficacia nella misura in cui il dictum giurisdizionale resti in piedi.
3. Ciò posto, può passarsi all’esame dell’appello nel merito.
4. Con il primo motivo di appello, l’ing. La Cava lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui il TAR, a fronte del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente – manifestato tramite comportamenti concludenti ed attraverso una volontà esternata in tal senso – nulla avrebbe rilevato ed evidenzia che l’ing. Di [#OMISSIS#], a seguito dell’ordinanza cautelare di accoglimento, per due anni non si sarebbe curato di sollecitarne l’esecuzione, e tanto perché nelle more aveva presentato una domanda per la successiva tornata del 2013, all’esito della quale era stato dichiarato idoneo.
L’appellante sottolinea, inoltre, che l’originario ricorrente, in vista della fissata udienza di merito del 6 maggio 2015, ne chiedeva il rinvio, in considerazione del carattere superfluo della decisione e della sopravvenuta carenza di interesse.
L’appellante lamenta, pertanto, il comportamento dilatorio della controparte, che si sarebbe posto in contrasto con il principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 2, comma 2, del c.p.a.
5. Il motivo risulta infondato.
Non rileva in proposito la circostanza che l’ing. Di [#OMISSIS#] non avesse sollecitato l’esecuzione dell’ordinanza cautelare relativa all’abilitazione dell’anno 2012, atteso che egli era stato ammesso con riserva alla tornata di abilitazione relativa all’anno 2013, l’aveva superata ed aveva proposto (per come risulta incontestato dalle parti) un ricorso giurisdizionale avverso l’atto di apposizione della riserva medesima.
Poiché l’ammissione alla tornata del 2013 escludeva coloro i quali fossero stati dichiarati inidonei nella precedente abilitazione, l’interesse dell’ing. Di [#OMISSIS#] alla definizione del giudizio risulta evidente, considerandosi che la conferma del giudizio di inidoneità conseguito nel 2012 avrebbe travolto la possibilità di partecipare alla tornata di abilitazione relativa all’anno 2013.
La sua è stata, dunque, una affermazione di carenza di interesse “allo stato”, giustificata dal fatto che, ove fosse stato accolto il ricorso avverso l’atto di apposizione della riserva alla tornata del 2013, l’avvenuto conseguimento dell’abilitazione 2013 sarebbe stata piena ed avrebbe effettivamente reso superflua una decisione giurisdizionale in ordine alla pronunciata inidoneità per l’anno 2013.
Non essendosi ancora concluso il giudizio in ordine alla citata ammissione con riserva, risulta, pertanto, sussistente l’interesse alla decisione del ricorso palesata dinanzi al giudice di primo grado e, pertanto, non preclusiva la precedente dichiarazione di non interesse, appunto in quanto legata ad una particolare circostanza e, dunque, non definitiva né impeditiva della decisione di merito in quanto sollecitata dal ricorrente.
Tali considerazioni trovano conferma nei contenuti della memoria dell’ing. Di [#OMISSIS#] presentata al TAR, datata 31 marzo 2015, con cui è stato rappresentato che «si anticipa una richiesta di rinvio dell’udienza……Tanto premesso, si specifica che allo stato non è interesse del ricorrente la decisione del presente giudizio, che nell’auspicato esito favorevole, comporterebbe che la commissione si riunisca per valutarlo per la tornata 2012. Egli è però abilitato, sia pur con riserva, per la tornata 2013. Sicchè per questioni di economie processuali, è più opportuno che questa difesa richieda la fissazione dell’udienza del ricorso avverso la riserva (n. 15949), il cui accoglimento la rimuoverebbe, rendendo definitiva l’abilitazione, e ciò renderebbe quindi superflua la decisione sul presente procedimento che verrebbe meno per sopravvenuta carenza di interesse. Pertanto, si chiede rinvio sine die del presente giudizio».
Non risulta censurabile la circostanza che l’interessato non abbia richiesto l’esecuzione della misura cautelare ottenuta dal TAR, rientrando la richiesta di esecuzione della stessa nelle sue facoltà processuali.
Il primo motivo di appello è, dunque, infondato.
6. Con il secondo motivo, l’ing. La Cava censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale era stata dedotta la «incongruità e contraddittorietà del giudizio della Commissione che, pur avendo espresso valutazioni positive sulle pubblicazioni indicate dall’istante ai fini della valutazione, avrebbe viceversa concluso con un giudizio negativo».
L’appellante premette che l’abilitazione scientifica nazionale, secondo la normativa disciplinatrice della materia, è attribuita con «motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle valutazioni scientifiche …ed espresso sulla base di parametri e criteri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministero» e richiama i criteri e i parametri adottati con il d.m. n. 76/2012, evidenziando, in particolare, che l’articolo 5 dello stesso prevede che «Nelle procedure di abilitazione a professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come riconoscimento di un positivo livello della qualità ed originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».
L’appellante evidenzia che la commissione, nella prima seduta del 9 aprile 2013, predeterminava i criteri e i parametri, facendo propri quelli previsti dall’art. 5, commi 2, 3 e 4 del d.m. n. 76/2012, nonché deliberava di tener conto di ulteriori titoli, pertinenti con il settore concorsuale.
Ciò premesso, l’appellante evidenzia l’erroneità della sentenza impugnata, laddove afferma che «la commissione, pur a fronte del superamento delle tre mediane di settore nella misura imposta dall’Allegato B al d.m. n. 76/2012 e dei positivi giudizi espressi sulla produzione scientifica del candidato, ha concluso per una valutazione negativa, senza indicare in modo adeguato le ragioni dello scostamento – non solo dal superamento del parametro “mediane” – e dalle valutazioni positive sulle pubblicazioni rese nei giudizi individuali di taluni commissari».
Ella rileva in primo luogo che le valutazioni positive espresse solo su taluni parametri non sarebbero indice della piena maturità del candidato ed afferma che l’ing. Di [#OMISSIS#] non era in possesso degli “ulteriori titoli” previsti dalla Commissione nella citata prima seduta.
L’appellante lamenta ancora l’erroneità della sentenza del TAR, nella parte in cui essa ha ritenuto “contraddittori” ed “incongrui” il giudizio collegiale della Commissione ed i giudizi resi dai singoli commissari ed evidenzia, al riguardo, che, ‘se letti acriticamente’, nei tre giudizi espressi dai commissari [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] non si riscontrerebbe la “positività” rilevata dal primo decidente.
7. Ritiene la Sezione che tale motivo di appello non risulta fondato.
La valutazione complessiva del candidato deve fondarsi sull’analisi del merito della produzione scientifica dello stesso.
Come correttamente sottolineato dal giudice di primo grado, di regola l’abilitazione deve essere attribuita ai candidati che abbiano soddisfatto sia la condizione del superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica, sia quella del positivo giudizio di merito.
Le commissioni possono discostarsi da tale regola generale, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 76/2012, potendo, in tal modo, non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione e potendo, viceversa, attribuire l’abilitazione ai candidati che, pur non avendo superato le mediane, siano valutati con un giudizio di merito particolarmente positivo.
Ciò è stato precisato dalla stessa commissione nel verbale n. 1 (seduta preliminare) del 9 aprile 2013, il quale ha previsto che «Resta fermo che ogni decisione della commissione, relativamente a quanto precede , dovrà essere rigorosamente motivata, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del citato decreto e nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, sia in sede di predeterminazione dei criteri che di giudizio finale».
L’obbligo di una puntuale ed esaustiva motivazione della valutazione deriva, inoltre, dall’articolo 3 del richiamato decreto ministeriale, il quale, al comma 1, stabilisce che «Nelle procedure di abilitazione a professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate».
E’ evidente che l’analiticità della valutazione non deve solamente avvenire, ma deve altresì essere esternata, anche con riferimento agli elementi di valutazione che si ritengono mancanti ovvero insufficienti alla positiva formulazione del giudizio di merito.
Orbene, in tale prospettiva, non assume rilievo, ai fini dell’accoglimento del motivo di appello, la circostanza dedotta dall’appellante secondo cui l’ing. Di [#OMISSIS#] risulterebbe carente degli “ulteriori” titoli richiesti dalla Commissione.
Invero, tale carenza avrebbe potuto assumere rilievo solo se esternata e, dunque, fatta propria dal giudizio dei commissari, non potendo la stessa essere presa in considerazione, qualora prospettata in via esclusiva da una delle parti del giudizio, determinandosi altrimenti una indebita sostituzione dell’attività del giudice a quella dell’organo valutativo.
Non è, pertanto, possibile indagare nella presente sede giurisdizionale se l’ing. Di [#OMISSIS#] fosse o meno in possesso di tali ulteriori titoli, dovendosi la valutazione di legittimità svolta dall’organo giurisdizionale limitarsi a quanto in proposito non solo accertato, ma anche evidenziato in sede motivazionale dalla commissione.
Orbene, rileva il Collegio che nel giudizio dei singoli commissari e nel giudizio finale non vi è riferimento alla mancanza di tali “ulteriori” titoli, che avrebbe potuto in ipotesi giustificare un negativo giudizio di merito in capo all’appellato.
Va, inoltre, considerato – sulla base di quanto sopra esposto – che l’ingegner Di [#OMISSIS#] risultava aver superato le mediane, onde il negativo giudizio di merito sarebbe dovuto essere particolarmente analitico e penetrante con riferimento agli elementi che venivano a fondare lo stesso.
Sotto tale profilo, dunque, il motivo di appello va respinto.
8. Le sopra esposte considerazioni inducono a ritenere non fondate neppure le doglianze con le quali si censura la contraddittorietà dei giudizi in relazione al fatto che i tre giudizi negativi presenterebbero comunque valutazioni positive in ordine alla attività scientifica del candidato.
Va in proposito considerato che le stesse vanno relativizzate, in relazione alla loro incidenza, sia in relazione al fatto che si tratta nella specie di una procedura abilitativa, sia in relazione alla circostanza che essa riguarda i professori di seconda fascia, per la quale (v. art. 5, comma 1) «la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca» (si vedano in proposito le differenze previste per i professori di prima fascia dall’articolo 4).
I giudizi dei commissari [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] (analiticamente riportati nella sentenza impugnata) contengono valutazioni di segno positivo, che – pur non essendo tali da rivelare un livello di ‘eccellenza’ – ma sicuramente hanno espresso in maniera evidente ed assoluta una positiva valutazione di merito.
Si parla, invero, di «sufficiente rigore metodologico», «sufficiente padronanza delle tecniche adottate», «capacità nella ricerca scientifica» ([#OMISSIS#]); «produzione caratterizzata in generale da rigore metodologico, con padronanza delle tecniche adottate», «autonomia, capacità nella ricerca scientifica», «attitudine all’attività accademica» ([#OMISSIS#]).
Dalla documentazione, risulta il giudizio del commissario [#OMISSIS#] risulta meno lusinghiero [«limitata capacità nello sviluppo di ricerca su vari argomenti (partecipazione ad alcuni progetti di ricerca prevalentemente nazionali)», «discreta attitudine alla ricerca ed in generale all’attività accademica»], ma va considerato che l’ing. Di [#OMISSIS#] aveva riportato due giudizi favorevoli e che l’abilitazione richiedeva – con determinazione incontestata – il conseguimento di quattro giudizi favorevoli su cinque.
Ciò comporta che, ai fini della ritenuta perplessità nei giudizi negativi e della loro intrinseca contraddittorietà, risulta sufficiente già il mero riferimento a quello dei soli due commissari [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#].
Va, da ultimo considerato che tale perplessità e contraddittorietà si manifesta in maniera ancor più palese , ove si consideri il peculiare e rafforzato obbligo motivazionale cui gli stessi dovevano attenersi in relazione alla circostanza che si era di fronte a un candidato che aveva superato le necessarie mediane.
Ritiene, pertanto, la Sezione di dover confermare l’affermazione del giudice di primo grado, laddove evidenzia, per l’accoglimento del ricorso, che «la Commissione non è pervenuta … ad un sufficiente grado di sintesi tra le diverse e contrastanti posizioni dei suoi componenti , formulando un giudizio collegiale sintomatico di contraddittorietà ed inadeguatezza della motivazione».
Ed, invero, leggendo il suddetto giudizio collegiale, si è di fronte ad una valutazione che, in relazione ai suoi contenuti motivazionali, appare preludere ad una valutazione di idoneità, mentre, poi, in evidente contraddizione, si conclude con un giudizio di non idoneità.
Rilevano, in proposito, i seguenti contenuti.
«Il candidato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] ha presentato 12 lavori, coerenti con il settore concorsuale. Il contributo individuale del candidato risulta complessivamente significativo nell’ambito dell’attività di ricerca svolta con prevalente riferimento ai temi del Settore concorsuale 08/A3 – Infrastrutture e sistemi di trasporto – Estimo e Valutazione. L’attività è stata condotta in generale con rigore metodologico».
«I lavori presentati e allegati sono stati valutati alla luce dei criteri deliberati dalla Commissione: l’apporto individuale nei lavori in collaborazione è significativo e per quanto riguarda la collocazione editoriale si rilevano in particolare 7 articoli su importanti riviste a diffusione internazionale, 5 contributi in atti di importanti convegni di rilevanza internazionale, dunque il criterio relativo alla collocazione editoriale è rispettato. Specificatamente , il candidato si è occupato principalmente dei temi relativi alla sicurezza stradale, delle problematiche riguardanti la pavimentazione, nelle pubblicazioni n. 1, 4 e 5, di quelli concernenti la simulazione di guida ,nelle pubblicazioni 2,6 e 8 e delle problematiche riguardanti la pavimentazione nelle pubblicazioni 7 e 12. La valutazione è in particolare positiva per le pubblicazioni riguardanti la sicurezza stradale e le problematiche relative alla simulazione di guida, in cui sono stati raggiunti risultati innovativi.
Per quanto riguarda l’impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori, il candidato risulta superare tre mediane su tre.
Quanto ai titoli da considerare secondo i criteri deliberati dalla commissione, si evidenzia, tra l’altro, che il candidato ha: partecipato a diversi progetti di ricerca internazionali/nazionali, ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono la revisione tra pari, avuto incarichi di insegnamento o ricerca all’estero, ottenuto premi e riconoscimenti, contribuito al trasferimento di tecnologie. Si evince altresì che il candidato ha svolto attività di didattica nelle tematiche del SSD di riferimento (ICAR 04 – Strade , ferrovie, aereoporti).
Dall’analisi della documentazione disponibile, delle pubblicazioni presentate, dei curriculum e titoli, nonché dei valori degli indicatori bibliometrici si evincono capacità nella ricerca.
Alla luce degli elementi evidenziati la commissione riconosce che il candidato non ha ancora raggiunto del tutto la maturità scientifica per il settore concorsuale di riferimento 08/A3 e, dunque, delibera di non attribuire al candidato l’abilitazione scientifica nazionale».
Sotto tale profilo, oltre che l’infondatezza del secondo motivo di appello, va rilevata la fondatezza del connesso primo motivo del ricorso di primo grado dell’ing. Di [#OMISSIS#] (assorbito dal giudice di primo grado e riproposto in appello), con il quale viene dedotta la violazione degli artt. 3 , 5 e 6 del d.m. n. 76/2012, dell’art. 8 d.P.R. n. 222/2011 e dell’art. 4 D.D. n. 222/2012, oltre profili di eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, difetto di motivazione e difetto di istruttoria.
9. Passando ora all’esame del terzo motivo di appello, va evidenziato che con esso si lamenta l’erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui essa ha ritenuto fondato il quarto motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata la mancata acquisizione di un parere pro veritate da parte della commissione, in considerazione dell’assenza, al suo interno, di un componente afferente al SSD ICAR 04.
L’appellante rileva, in particolare, che il prof. [#OMISSIS#], componente OCSE, è membro esperto del settore ICAR 04 quanto nel settore ICAR 05 e richiama il verbale n. 3 della commissione, dal quale risulta che il prof. [#OMISSIS#] riteneva necessario ed inevitabile far propri i giudizi individuali formulati dal prof. Stamadiadis, in quanto esperto indipendente per entrambi i settori.
L’appellante deduce ancora che l’ing. Di [#OMISSIS#] era a conoscenza di tale circostanza, avendo lavorato con il prof. Stamadiadis proprio su tematiche inerenti il settore ICAR 04, e rileva che, in base alla disciplina all’epoca vigente, l’acquisizione del parere di un esperto era mera facoltà e non un obbligo.<b