TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 agosto 2017, n. 9471

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Criteri di valutazione

Data Documento: 2017-08-29
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 5 del d.m. 7 giugno 2012, n. 76  prevede la possibilità per la commissione esaminatrice di prevedere criteri ulteriori che non sostituiscano quelli ivi fissati e che l’unico limite a tale facoltà (per tutte, TAR Lazio, Sez. III, 1 giugno 2016, n. 6435), è stato ravvisato nell’esigenza di non “sterilizzare” l’applicabilità dei criteri e parametri generali indicati nel decreto citato, con ciò contemperando, da un lato, l’esigenza di uniformare il più possibile le modalità di valutazione degli organi collegiali e, dall’altro, rendere comunque più aderenti i giudizi alle specificità del settore concorsuale di riferimento.

Contenuto sentenza

N. 09471/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07894/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7894 del 2014, proposto da: 
Patanè [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] De Felice C.F. DFLCLD56L06F159Q e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. DMNMHL70P23H501Y, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Mordini, 14, come da procura in atti; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca in persona del l.r.p.t., Universita’ degli Studi De L’Aquila in persona del Rettore p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] D’Addona, [#OMISSIS#] Oriani, [#OMISSIS#] Barone non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 13/b4 – Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e di Universita’ degli Studi De L’Aquila;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. L. Bene in sostituzione dell’Avv. M. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 3 giugno 2014 e depositato il successivo giorno 13, il prof. [#OMISSIS#] Patanè ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il giudizio negativo riportato nella tornata dell’anno 2012 della procedura di abilitazione scientifica nazionale, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, il ricorrente ha proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di I fascia per il settore concorsuale 13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e Finanza aziendale; cinque Commissari su cinque hanno espresso voto negativo circa la sua abilitazione.
3. – Con dieci motivi il ricorrente ha censurato tale esito della procedura, denunziando l’assenza di un potere della Commissione di stabilire ulteriori criteri e parametri di valutazione rispetto a quelli fissati dal D.M. n. 762012, nonché l’erroneità degli ulteriori criteri fissati dall’organo di valutazione (motivi I, II e II); l’erroneità dei criteri fissati dallo stesso D.M. n. 762012, che impone l’accertamento della maturità scientifica mediante riconoscimento di una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca (IV motivo); la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del Commissario proveniente da Paese dell’OCSE (V motivo); la contraddittorietà fra giudizi individuali e giudizio collegiale (VI motivo); la mancata valutazione di taluni titoli declinati (VII motivo); il mancato rispetto delle regole sulla sede della procedura (VIII motivo); la mancata ponderazione di criteri e parametri di valutazione da parte della Commissione (IX motivo); la scadenza della Commissione di valutazione e l’illegittimità delle proroghe disposte (X motivo).
4. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza depositare memorie.
5. – Con ordinanza n. 5055 del 2014 l’istanza cautelare proposta dal ricorrente è stata respinta.
6. – Il ricorrente ha depositato una memoria conclusionale.
7. – In occasione della pubblica udienza del 17 maggio 2017 il ricorso è stato posto in decisione.
8. – Il ricorso è infondato.
Va innanzitutto respinta la censura (di potenziale effetto caducante dell’intera procedura) che si appunta sul tempo di conclusione dei lavori della Commissione.
La Sezione si è ripetutamente espressa nel senso che i relativi atti di proroga risultano avere fondamento normativo, ai sensi dell’art. 1, commi 289 e 294 della Legge n. 2282012, e sono pienamente giustificati alla luce della complessità della procedura, per la prima volta attivata, del numero dei settori concorsuali e delle domande degli aspiranti all’abilitazione, non essendo stata possibile la sua conclusione nei tempi originariamente previsti (sentenza n. 94032014).
Inoltre, tali proroghe legittimamente sono state adottate mediante decreti direttoriali, in quanto il comma 394 del citato art. 1, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il relativo potere, ha richiamato il precedente comma 389 nella parte in cui si fa riferimento ai decreti direttoriali (sentenza n. 144242014).
9. – Egualmente infondato è l’altro motivo il cui accoglimento avrebbe comportato la riedizione ab ovo della procedura, ovvero quello con cui il dott. Patanè denunzia come arbitraria la scelta dei commissari di non tenere tutte le sedute presso la sede concorsuale deputata, ovvero l’Università degli Studi de L’Aquila.
Al riguardo è sufficiente osservare che l’art. 8 comma VII del D.P.R. n. 2222011 presuppone che la scelta della sede concorsuale effettuata dal MIUR non sia cogente e, se disattesa, non comporti l’invalidità delle seduta, in quanto tale norma addirittura dispone che la commissione possa avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, così da rendere non necessaria la personale conferenza tra i cinque componenti l’organo.
Non si vede, pertanto, come potrebbe ritenersi illegittima una seduta svoltasi sì in conferenza personale tra i commissari, ma in una sede differente da quella deputata.
10. – Anche la censura con cui si denunzia che il Commissario proveniente da Paese OCSE, prof. Collin, non conoscerebbe la lingua italiana è infondata, sia perché essa è rimasta indimostrata, sia perché, soprattutto, tale eventualità non inficerebbe l’esito della procedura, atteso che detto membro della Commissione, ai sensi dell’art. 8 comma VIII del DPR n. 2222011 bene potrebbe esprimere i propri giudizi in una lingua comunitaria diversa dall’italiano.
11. – Neppure i motivi che si appellano alla pretesa carenza di potere della commissione di stabilire ulteriori criteri e parametri di valutazione, nonché all’erroneità di quelli concretamente fissati, possono trovare accoglimento.
Ed invero, con riferimento alla dedotta illegittimità dell’operato della commissione nella parte in cui ha introdotto criteri più stringenti di selezione, oltre a richiamare il contenuto di alcune sentenze della Sezione che hanno affrontato la questione in senso negativo (in particolare, TAR Lazio, sez. Terza, nn. 9904/2014 e 12401/2014), può aggiungersi che l’art. 5 del D.M. n. 76/2012 prevede la possibilità per la commissione esaminatrice di prevedere criteri ulteriori che non sostituiscano quelli ivi fissati e che l’unico limite a tale facoltà, come ritenuto dalla Sezione in altre occasioni (per tutte, TAR Lazio, sez. Terza, 1° giugno 2016, n. 6435), è stato ravvisato nell’esigenza di non “sterilizzare” l’applicabilità dei criteri e parametri generali indicati nel decreto citato, con ciò contemperando, da un lato, l’esigenza di uniformare il più possibile le modalità di valutazione degli organi collegiali e, dall’altro, rendere comunque più aderenti i giudizi alle specificità del settore concorsuale di riferimento.
Non emerge, poi, profilo alcuno di irragionevolezza nel discrezionale operato della Commissione, là dove essa ha ritenuto (e per questo viene censurata dal ricorrente) di non abbracciare il criterio legato al trasferimento tecnologico (che prima facie appare adeguato per altri e differenti settori concorsuali, attinenti al campo della medicina) ed ha ritenuto di privilegiare taluni titoli rispetto ad altri.
In ogni caso, la valutazione di “limitato” attribuita alla maggior parte delle pubblicazioni presentate a valutazione assorbe la rilevanza dei titoli del candidato nell’ambito del pilastro “qualitativo” della valutazione (l’altro, come noto, ha natura “quantitativa” ed è espresso dalle mediane).
Inoltre, non era necessario che la Commissione operasse (come postulato nel motivo IX) una ponderazione dei criteri e parametri prescelti, in quanto l’art. 16 comma I della L. 2402010 si limita a predicare che essi siano differenziati per funzioni e settore, mentre la necessità che i medesimi siano “equilibrati e ponderati” riferisce ai soli criteri e parametri ulteriori formulati dalla Commissione.
12. – Non coglie nel segno neppure il motivo che si appella alla pretesa erroneità del Regolamento (DM n. 762012) nella parte in cui richiede, per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale, “una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”.
Non emerge infatti il dedotto eccesso di delega rispetto all’art. 16 comma I L. 2402010, che, nel disporre che il Regolamento preveda che l’abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori, lascia al Ministero ampia potestà di graduare il requisito per l’accesso alle due fasce, la quale non appare irragionevolmente spesa nella richiesta di un certo respiro internazionale della ricerca condotta dagli studiosi aspiranti a concorrere per una cattedra accademica.
Non è poi chiarito nel ricorso quale possa essere il livello scientifico del c.d. studioso medio cui si appella il ricorrente quando descrive il profilo minimo dei Commissari, ma, ad ogni, modo, l’utilizzo del concetto di “coerenza” fra requisiti dei commissari e requisiti di abilitazione da parte dell’art. 6 comma IV del DPR n. 2222012 (ripreso dall’art. 16 comma III della legge n. 2402010) attesta che tra gli uni e gli altri (specie nella prima tornata di abilitazioni) può non esservi perfetta coincidenza, bensì di afferenza dei titoli posseduti dai Commissari alle tematiche proprie del settore concorsuale per il quale essi si propongono; ed ancora, l’utilizzo di tale concetto giuridico indeterminato pone la fonte secondaria in posizione non vincolata rispetto alla norma primaria.
Detto ciò, il fatto che per gli aspiranti Commissari fosse richiesto (art. 8 comma III DM n. 762012) il titolo di professore ordinario, garantisce la maggiore qualificazione dei membri dell’organo di valutazione (TAR Lazio, sez. III, n. 113222015).
13. – Infine, non ravvisa il Collegio la dedotta contraddittorietà fra giudizio collegiale e giudizi individuali espressi dai Commissari, i quali –analiticamente esposti- hanno dato principale rilievo alla carenza di respiro internazionale della ricerca condotta dall’aspirante.
14. – In conclusione, il ricorso va respinto perché infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del MIUR, che complessivamente e forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 
Pubblicato il 29/08/2017