Illegittimità dell’ art. 8, comma 5, del d.p.r. 14 settembre 2011, n. 222, secondo il quale la Commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, anziché a maggioranza dei componenti, come del resto previsto dalla previgente normativa.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 agosto 2017, n. 9463
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Composizione-Deliberazione
N. 09463/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01422/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2014, proposto da:
prof. [#OMISSIS#] Dondarini, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Nardozza, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dardanelli, 37;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Collavini, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del decreto direttoriale del MIUR recante la nomina della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) nel settore concorsuale 11/A1 – Storia Medievale (procedura indetta con D.D. n. 222 del 20 luglio 2012 – tornata 2012);
– dei verbali relativi alle operazioni commissariali e, segnatamente, dei verbali del 19.2.2013 (prima riunione); del 4.4.2013; del 5.4.2013; del 30.5.2013; del 25.7.2013; del 25.7.2013; del 9.9.2013; del 10.9.2013; del 11.9.2013; del 28.11.2013;
– della Relazione finale redatta dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario nel settore concorsuale 11/A1 – Storia Medievale;
– del contenuto dei giudizi individuali e del giudizio collegiale relativi al ricorrente come risultanti dalla “scheda giudizi individuali e collegiali” per la I fascia;
– unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
– nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell’annullamento della procedura di abilitazione per cui è causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: Avv. S. Amati in sostituzione dell’Avv. M. Nardozza e l’Avvocato dello Stato C. Pluchino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il prof. [#OMISSIS#] Dondarini, professore associato di Storia Medievale presso l’Università degli studi di Bologna, partecipava alla procedura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale 11/A1 – Storia Medievale (procedura indetta dal MIUR con D.D. n. 222 del 20 luglio 2012 – tornata 2012).
Stante il giudizio di non abilitazione alla prima fascia riportato, il prof. Dondarini, con ricorso ritualmente notificato al MIUR in data 25.1.2014 (e depositato entro il termine di [#OMISSIS#]), impugnava l’intera procedura di abilitazione scientifica in oggetto (v. infra, primo motivo) e, nel contempo (con il secondo motivo), il giudizio finale da lui riportato di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia, per il settore concorsuale “de quo”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1) violazione di legge. Illegittimità del provvedimento impugnato per contrasto con l’art. 2 e 5 del D.D. MIUR 27.6.2012, n. 181: si contesta la validità della composizione della Commissione in quanto, ad avviso del ricorrente, tre dei cinque commissari nominati dal MIUR con il menzionato decreto direttoriale al fine della costituzione dell’organo, sarebbero privi dei requisiti prescritti dal D.M. n. 76 del 2012 (Allegato B), per i candidati alle funzioni di componente di Commissione ASN; stante la necessità che gli aspiranti commissari superino almeno una delle tre mediane del settore concorsuale di riferimento – mediane determinate dall’ANVUR, per la prima fascia nel settore “de quo”, nelle seguenti misure: 2 libri (monografie), 19 capitoli di libro o articoli in rivista, 1 pubblicazione in una rivista di classe A – il ricorrente osserva che sarebbero al di sotto di tutte e tre le citate mediane le rispettive produzioni scientifiche del presidente della Commissione e di due commissari; deriverebbe da ciò l’invalidità genetica e costitutiva della Commissione e la conseguente illegittimità radicale di tutti gli atti da essa posti in essere ivi compreso il giudizio negativo nei confronti del ricorrente;
2) violazione di legge; illegittimità del contenuto dei giudizi individuali e collegiali relativi alla persona del ricorrente per intrinseca illogicità e contraddittorietà della motivazione; disparità di trattamento: il ricorrente osserva che tre dei cinque giudizi individuali formulati dai singoli commissari sono stati a lui pienamente favorevoli essendosi espressi per la non abilitazione i soli commissari Feller e Greci; tuttavia anche questi ultimi e, in particolare, il prof. Feller hanno espresso apprezzamenti in prevalenza positivi come dimostrano i giudizi sulle n. 18 pubblicazioni del ricorrente sottoposte al vaglio analitico della Commissione; il prof. Feller, infatti, ha valutato come di livello “buono” n. 11 pubblicazioni; di livello “accettabile” altre 5 e soltanto 2 di qualità “limitata”; mancherebbero inoltre coerenza e sintesi nel giudizio collegiale finale dove compaiono annotazioni negative “a volte non contenute nemmeno in alcuno dei due giudizi (individuali) che hanno determinato il giudizio di non idoneità”, dovendosi sempre ribadire che prevalgono comunque i giudizi positivi (nella misura di tre su cinque).
Si è costituito per resistere al ricorso il MIUR che si è limitato al deposito della sola comparsa formale.
All’udienza pubblica del 19 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, per le ragioni di seguito esposte.
Invero, ad avviso del Collegio, è fondato il secondo motivo di gravame nella parte in cui censura i due giudizi individuali espressi dai due commissari (Feller e Greci).
In particolare, alla luce della normativa di settore e dei criteri/parametri di giudizio stabiliti dagli artt. 3, 5 e 6 D.M. 76 / 2012, il commissario Feller è pervenuto ad un giudizio negativo, fondandolo, in definitiva, sulla sola considerazione che il lavoro del candidato si sia orientato (peraltro solo “di recente”) “verso lavori divulgativi piuttosto che verso nuove direzioni di riflessione e ricerca” senza alcuna considerazione dei restanti criteri e parametri che debbono concorrere alla formazione del giudizio in materia di ASN. In secondo luogo non è dato comprendere perché si arrivi a tale perentoria e sfavorevole conclusione, quando il medesimo commissario ha giudicato positivamente la gran parte dei lavori presentati dal candidato ai fini dell’esame analitico da parte della Commissione: come dedotto dal ricorrente, nell’applicazione delle classi di giudizio di cui all’Allegato D al D.M. n. 76 del 2012, ben 11 lavori sono stati ritenuti “buoni” e 5 “accettabili, mentre soltanto 2 sono stati ritenuti di livello “limitato”.
Nello stesso giudizio collegiale si rinvengono elementi che non trovano puntuale riscontro nei giudizi individuali e va doverosamente evidenziato che tre dei cinque commissari si sono espressi in termini favorevoli al candidato, sicché era onere della Commissione fornire una motivazione adeguata sul perché gli elementi negativi di giudizio siano prevalsi sugli apprezzamenti positivi. Il carattere assorbente delle doglianze esaminate esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia nel settore concorsuale 11/A1 – Storia Medievale e delle valutazioni operate dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
All’argomentazione che precede, di per sé sufficiente all’accoglimento del presente gravame, si aggiunge il rilievo del Collegio relativo alla circostanza che il giudizio negativo è stato espresso nonostante che una maggioranza di tre commissari su cinque, in realtà si è espressa in termini del tutto favorevoli al riconoscimento dell’abilitazione scientifica in capo al prof. Dondarini.
L’esito negativo, come visto, è stato conseguente all’applicazione della norma regolamentare di cui all’art. 8, comma 5, D.P.R. n. 222 del 2011 secondo la quale, per conferire l’abilitazione, l’Organo valutativo era chiamato a deliberare a maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti (con la conseguente possibilità, inveratasi nel caso di specie, di un giudizio di non abilitazione assunto “a minoranza”). Tuttavia il Collegio non può esimersi dall’osservare che la disposizione citata è stata effettivamente riscritta per effetto delle pronunce del TAR Lazio, Sez. III bis, n. 12407 del 3 novembre 2015 e del Consiglio di Stato, 5 febbraio 2016, n. 470, sentenze che hanno dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui, ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale, stabilisce che la “commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti” dei componenti della commissione giudicatrice, quando deve invece considerarsi sufficiente la maggioranza semplice dei voti (pari a tre) dei commissari.
Si legge, in particolare, nella sentenza della Sezione III bis di questo TAR (con argomentazioni ampiamente condivise ed approfondite nella successiva pronuncia del Consiglio di Stato sopracitata) che: “Siffatta previsione regolamentare, assolutamente innovativa rispetto a tutta la pregressa legislazione in materia di concorsi universitari, risulta in contrasto con quelle di legge sotto due profili:
– in primo luogo, in quanto un’innovazione tanto significativa e contrastante con le regole generali di funzionamento degli organi collegiali avrebbe dovuto essere esplicitamente indicata dal legislatore nei dettagliatissimi criteri che esso ha fornito per l’adozione del regolamento disciplinante la procedura abilitativa;
– in secondo luogo e comunque, perché la previsione di maggioranze qualificate risulta incompatibile con quella – specificamente inserita dal legislatore tra i criteri direttivi per l’adozione del regolamento (art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010) – secondo cui la Commissione deve in ogni caso (cioè: sia se il giudizio è positivo, sia se è negativo) rendere un “motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”. Risulta infatti, all’evidenza, impossibile pervenire ad un congruo e motivato giudizio negativo per una Commissione a maggioranza convinta del contrario.
Per le considerazioni fin qui svolte, deve ritenersi illegittimo l’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 222/2011, secondo il quale la Commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, anziché a maggioranza dei componenti, come del resto previsto dalla previgente normativa (v., da ultimo, art. 9, comma 9, del D.Lg.vo n. 164/2006)”.
Con riferimento al caso di specie, dall’illegittimità della regola di computo della maggioranza discenderebbe anche quella del giudizio negativo reso dalla Commissione nei confronti del prof. Dondarini il quale, avendo conseguito il voto positivo della maggioranza dei commissari, dovrebbe oggi considerarsi abilitato, essendo questo l’effetto discendente direttamente dalla norma regolamentare annullata “in parte qua”, una volta eliminato “ex tunc” ogni riferimento alla maggioranza dei quattro quinti (vedi tra i precedenti di questa Sezione la sentenza 11.5.2016 n. 5582).
Pertanto, in considerazione, oltre che del vizio accertato (secondo motivo di ricorso), del rilievo che precede sulla formarsi nella specie di una maggioranza sufficiente pari ai tre quinti dei componenti della Commissione, in conformità al testo modificato “ex tunc” dell’art. 8, comma 5, d.P.R. n. 222/2011, sarà l’Amministrazione a valutare se sussista o meno la necessità di rinnovare l’attività valutativa nei confronti del candidato, attraverso l’individuazione di una Commissione in composizione rinnovata.
Va infine evidenziato che, seppure il giudicato formatosi sulla citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 febbraio 2016, n. 470 concerne causa diversa rispetto a quella definita dalla menzionata pronuncia della Sezione III bis di questo TAR e dalla presente causa, esso, in ogni caso, ha efficacia “erga omnes” stante la natura regolamentare dell’atto impugnato “in parte qua”, suscettibile di applicazione generale ed astratta.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Per quanto precede, ai sensi dell’art. 34 comma I, lettera “e”, c.p.a, l’Amministrazione è tenuta a riesaminare la posizione dell’attuale ricorrente, entro giorni trenta dall’avvenuta comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla notifica della stessa, se anteriore.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 (Mille/00) oltre IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato già anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 29/08/2017