TAR Lazio, Roma, Sez. III, 23 febbraio 2018, n. 2086

Ammissione al corso di laurea in Veterinaria-Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2018-02-23
Area: Giurisprudenza
Massima

Sopravvenuta carenza di interesse per intervenuta immatricolazione della ricorrente presso la sede di prima scelta, a seguito di scorrimento della graduatoria.

Contenuto sentenza

N. 02086/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12668/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12668 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Sasso, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino N.47; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Milano, Universita’ degli Studi Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
Sara Locatelli, [#OMISSIS#] Porto non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare,
1) del D.M. del 28 giugno 2017 n. 477 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 17/18 e dei relativi allegati;
1 bis) del medesimo D.M. n. 477/17 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione (…) è predisposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale”;
1 ter) del medesimo D.M. n. 477/17 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica”;
1 quater) dell’allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 477/17 nella parte in cui dispone che “il Presidente di commissione redige altresì il verbale d’aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR”;
2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell’allegato A e dell’allegato B al D.M. 28 giugno 2017 n. 477, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;
3) del Bando di ammissione ai CdL in Veterinaria dell’Università in epigrafe;
4) della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”.
5) della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Veterinaria per l’a.a. 2017/2018 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 6 ottobre 2017, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l’iscrizione di parte ricorrente;
6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
8) dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula;
9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell’allegato A e dell’allegato B al D.M. 477/17, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli indicati in atti;
11) del D.M. 477/2017, con specifico riferimento all’art. 10 comma 3 e 9, nella parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;
12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell’Unione Europea;
13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
14) del decreto ministeriale n. 293/2017 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la validazione delle domande;
15) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente
per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, dell’Universita’ degli Studi di Milano e dell’Universita’ degli Studi di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. S. [#OMISSIS#], l’Avv. M. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#].;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
Rilevato che, col ricorso in esame, si contestava la mancata immatricolazione della concorrente [#OMISSIS#] Sasso alla Facoltà di Medicina Veterinaria, in base alla votazione riportata nel test di ammissione;
Vista la nota ministeriale in data 20 febbraio 2018, con cui si comunica l’intervenuta immatricolazione della ricorrente presso la sede di prima scelta, a seguito di scorrimento della graduatoria;
Rilevato che la difesa della stessa ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnativa, insistendo soltanto per la condanna alle spese;
Ritenuto che si debba dare atto di quanto dichiarato dalle parti, con conseguente improcedibilità dell’impugnativa;
Ritenuto altresì che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali, essendo l’immatricolazione riconducibile non a riconosciuta fondatezza dei motivi di gravame, ma ad una modalità fisiologica di scorrimento della graduatoria, in presenza di decadenza o rinuncia di candidati ammessi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 23/02/2018