TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 2 marzo 2018, n. 2315

Studenti-Corsi post laurea-Non ammissione alle Scuole di Specializzazione in Medicina-Graduatoria-Presupposti

Data Documento: 2018-03-02
Area: Giurisprudenza
Massima

La predisposizione di una graduatoria che tenga conto anche del curriculum vitae,  oltre che della contingenza dei test di ammissione, risponda  ai principi di buon andamento della amministrazione e, comunque, attiene alla sfera di discrezionalità dell’amministrazione.

Contenuto sentenza

N. 02315/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Addessi, [#OMISSIS#] Arrighi, [#OMISSIS#] Botto, [#OMISSIS#] Opramolla, Regina Sorrentino, rappresentati e difesi dall’avvocato Cristiano Pellegrini [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso N. 57; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, Seconda Universita’ degli Studi di Napoli, Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, Universita’ degli Studi di Torino, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Cineca – Consorzio Interuniversitario non costituito in giudizio; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Chiale non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
A) del provvedimento di non ammissione degli odierni ricorrenti alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014, da ciascuno indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, presso le Università indicate in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate all’atto dell’iscrizione al concorso, previa declaratoria del diritto dei ricorrenti ad iscriversi alle suddette Scuole;
B) della graduatoria nazionale relativa a ciascuna Scuola di Specializzazione, pubblicata il 5 novembre 2014, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale 8 agosto 2014 n. 612, nonché di cui al Decreto Ministeriale 30 giugno 2014 n. 105, nonchè i successivi relativi aggiornamenti, scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non collocano i ricorrenti in posizione utile alla iscrizione nelle Scuole ed Atenei prescelti, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;
C) dell’attribuzione ed indicazione per ogni candidato, nell’ambito della graduatoria nazionale relativa a ciascuna Scuola di Specializzazione, del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e, nel caso, della sede universitaria di assegnazione o prenotazione, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale 8 agosto 2014 n. 612, nonché di cui al Decreto Ministeriale 30 giugno 2014 n. 105, nella parte in cui non colloca i ricorrenti in posizione utile alla iscrizione nelle Scuole ed Atenei prescelti, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;
D) del provvedimento, ancorchè non conosciuto, con il quale il sistema informatico del portale Universitaly non consente, nonostante siano ancora in corso gli scorrimenti per essere ammessi alle scuole di specializzazione, di poter continuare a permanere nelle “specifiche graduatorie di scuola” da cui non si è decaduti e nelle quali si è in posizione di attesa;
W) del Decreto Ministeriale 8 agosto 2014 n. 612 “Bando per l’ammissione alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2013/14”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
del Decreto Ministeriale 23 luglio 2014 n. 584 “Commissione nazionale Scuole di specializzazione Medicina a.a. 2013/14”, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
G) del Decreto Ministeriale 30 giugno 2014 n. 105 “Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
H) dei quesiti predisposti per la prova concorsuale e somministrati ai candidati;
dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione Nazionale di cui al Decreto Ministeriale 23 luglio 2014 n. 584, in ossequio alle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 105: a) ha specificato i criteri per l’attribuzione del punteggio ai candidati al concorso unico nazionale contenuti nell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 30 giugno 2014, n.105 al fine di consentire al Ministero la definizione di una graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia di scuola; b) ha validato i quesiti predisposti dal soggetto cui il Ministero ha affidato il servizio di predisposizione dei test per le Scuole di Specializzazione in Medicina per l’anno accademico 2013/2014; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
J) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali il M.I.U.R. — giusto Comunicato del 1 novembre 2014 — “ha stabilito di annullare e ripetere le prove oggetto dell’errore determinato dal Cineca, ovvero i 30 quiz comuni all’Area Medica e i 30 comuni all’area dei Servizi Clinici”, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
K) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, relativi alla riunione tenutasi in data 3 novembre 2014 tra il M.I.U.R. e la Commissione Nazionale di cui al Decreto Ministeriale 23 luglio 2014 n. 584, al fine di vagliare i quesiti proposti ai candidati per l’Area Medica (29 ottobre) e quella dei Servizi Clinici (31 ottobre), ed in occasione della quale è stato stabilito “che, sia per l’una che per l’altra Area, 28 domande su 30 sono comunque valide ai fini della selezione”. Il tutto giusto Comunicato del M.I.U.R. di pari data; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
L) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali il M.I.U.R. —sempre giusto Comunicato del 3 novembre 2014 — “si è deciso di procedere, dunque, con il ricalcolo del punteggio dei candidati neutralizzando le due domande per Area che sono state considerate non pertinenti dal gruppo di esperti”, dell’attribuzione del maggior punteggio ai candidati che non avevano risposto correttamente e/o non risposto a tali quesiti e delle modalità di espletamento di tale operazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
M) dei provvedimenti, atti e/o verbali, ancorchè non conosciuti, con cui sono state individuate le sedi di svolgimento della prova concorsuale, nonché della valutazione dell’idoneità delle stesse ai fini del concorso stesso, secondo le prescrizioni di cui al Parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva degli Atti Normativi nell’Adunanza dell’8 maggio 2014, n. 1682/2014, circa la necessità di adottare presso le sedi decentrate specifiche e tassative predisposizioni tecnico — informatiche, volte a garantire affidabilità, trasparenza e uniformità sia nella somministrazione dei quesiti, sia nelle operazioni di correzione.
N) delle istruzioni applicative relative allo svolgimento del concorso, emanate dal M.I.U.R. in ossequio al sopra richiamato Parere del Consiglio di Stato, nonché degli atti e/o provvedimenti con cui sono state impartite le indicazioni per la sorveglianza e l’espletamento della prova concorsuale presso le diverse sedi;
O) delle modalità di svolgimento della prova a livello telematico, del software e l’hardware adottati, delle postazioni e dei computer messi a disposizione dei candidati, dell’autenticazione delle prove attraverso l’inserimento del codice fiscale di ciascun partecipante al concorso, delle modalità di identificazione dei candidati e dell’associazione delle prove a ciascuno di essi;
P) dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso le diverse sedi di concorso durante i giorni 28, 29, 30 e 31 ottobre 2014, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti;
Q) dell’elenco dei posti disponibili relativi alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014, così come individuati nell’Allegato 1 al Decreto Ministeriale 8 agosto 2014 n. 612, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
R) del decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e con il Ministero dell’Economia e Finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l’anno accademico 2013/2014, pari a 8190 unità e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’iscrizione dei ricorrenti alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014, da ciascuno indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, presso le Università indicate in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate all’atto
dell’iscrizione al concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Seconda Universita’ degli Studi di Napoli e di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza e di Universita’ degli Studi di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso collettivo in epigrafe i ricorrenti hanno evidenziato di aver partecipato alla selezione in indetta per l’iscrizione alla Scuole di Specializzazione da ciascuno indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, secondo le previsioni di cui al Decreto Ministeriale 8 agosto 2014 n. 612, nonché di cui al Decreto Ministeriale 30 giugno 2014 n. 105.
Non essendosi utilmente collocati in graduatoria a causa del punteggio ottenuto, hanno impugnato la prova concorsuale nazionale di ammissione, ritenendola caratterizzata da molteplici e gravissimi profili di illegittimità, e in via consequenziale le graduatorie nazionali di merito nominative per l’accesso alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014 pubblicate il 5.11.2014, nonché i relativi scorrimenti nella parte in cui non hanno collocato i ricorrenti in posizione utile all’iscrizione alle scuole e presso le Università prescelte. 
Le censure sono state affidate ai seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione —Violazione e falsa applicazione Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 —Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 8 agosto 2014 n. 612 — Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 30 giugno 2014 n. 105 — Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione — Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio in quanto il Ministero, invece di eliminare i quesiti ritenuti inconferenti all’Area e, quindi, non conteggiarne il relativo punteggio e/o risposta, il M.I.U.R., riteneva di considerare, per tutti i candidati, come corretta la risposta fornita a tali domande, anche se a queste i concorrenti non avevano risposto in modo esatto e/o non avevano risposto, così modificando la prova di ciascun candidato, cambiando la griglia delle risposte delle domande invalidate e contrassegnando in ogni caso l’opzione corretta e dimostrando che successivamente all’espletamento della prova, era possibile accedere al sistema per modificare qualsivolglia risposta, fornita dal singolo candidato;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione —Violazione del principio di segretezza della prova — Violazione della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione in quanto dalle singole prove era possibile, senza particolare difficoltà, risalire al nome del candidato che le aveva elaborate, atteso che l’autenticazione — come detto — di ogni partecipante al concorso, secondo quanto disposto dall’Allegato 4 del Decreto Ministeriale 8 agosto 2014 n. 612, avveniva attraverso l’inserimento del codice fiscale nel sistema, il quale costituiva il codice identificativo di ciascuna prova;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione —Violazione e falsa applicazione della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni — Violazione e falsa applicazione Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 — Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 8 agosto 2014 n. 612 — Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 30 giugno 2014 n. 105 — Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 23 luglio 2014 n. 584 — Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione — Violazione del principio dell’affidamento — Violazione del giusto procedimento — Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio in quanto i candidati a causa di un errore pacificamente ammesso dal MIUR subivano l’inversione dei quesiti delle prove del 29 ottobre con quelli del 31 ottobre, relativi alle 30 domande comuni a ciascuna delle due Aree, Medica e dei Servizi Clinici; Di conseguenza, i candidati — contrariamente alle previsioni del bando concorsuale — si sono trovati a svolgere una prova diversa da quella per la quale si erano preparati e che pensavano di sostenere: chi concorreva per Scuole riconducibili all’Area Medica ha dovuto rispondere a quesiti relativi all’Area dei Servizi Clinici; chi concorreva, invece, per Scuole riconducibili all’Area dei Servizi Clinici ha dovuto rispondere a quesiti relativi all’Area Medica.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione —Violazione e falsa applicazione Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 — Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 8 agosto 2014 n. 612 — Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 30 giugno 2014 n. 105 — Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione — Violazione del principio dell’affidamento — Violazione del giusto procedimento — Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio in quanto l’operazione di neutralizzazione delle due domande per Area avrebbe determinato l’attribuzione a ciascun candidato che non aveva risposto correttamente, o che non aveva risposto, il maggiore punteggio rispettivamente di 1,3 o 1;
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione — Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 8 agosto 2014 n. 612 — Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 30 giugno 2014 n. 105 — Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione — Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, carenza di contestualità, trasparenza e par condicio in quanto in molte sedi non sarebbero state rispettate le disposizioni relative alle procedure di svolgimento del concorso secondo la disciplina del Decreto Ministeriale 8 agosto 2014 n. 612 e precisamente le prove d’esame non si sono svolte nel medesimo orario nelle diverse sedi di concorso. Addirittura, a causa di inconvenienti tecnici, in molte sedi diversi candidati, a seguito del blocco dei computer, hanno dovuto ripetere la prova dall’inizio dopo che avevano già letto i quesiti ed essersi potuti confrontare con altri candidati e con i propri cellulari e/o tablet prima di sostenere nuovamente la prova. Inoltre, in alcune sedi, la prova ha avuto un tempo diverso e maggiore da quello ordinario sempre a causa di motivi tecnici legati al software od all’hardware. Infine, diversi candidati avrebbero potuto tenere con loro cellulari, smartphone o altri dispositivi elettronici, e molte sedi per controlli insufficienti del personale di vigilanza e dell’elenco ufficiale delle sedi del M.I.U.R. — non erano conformi agli standard concorsuali ed erano addirittura completamente inadeguate, attesa la distanza assolutamente ravvicinata tra le postazioni, con conseguente possibilità per i candidati di visionare i monitor di altri partecipanti alla selezione; in molte sedi, poi, ai candidati — in contrasto con quanto previsto dall’Allegato 4 al D.M. 8 agosto 2014 n. 612 — sarebbero stati assegnati alle postazioni senza seguire l’ordine alfabetico, ma il posto è stato liberamente scelto dai concorrenti medesimi, così inficiando non solo le sedi ove tali illegittimità si sono concretamente verificate, ma l’intera prova nazionale, considerata la previsione di una graduatoria unica per tutta Italia;
6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione —Violazione e falsa applicazione Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 —Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 8 agosto 2014 n. 612 — Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 30 giugno 2014 n. 105 — Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 23 luglio 2014 in quanto la somministrazione di domande erronee, ambigue o, comunque, inesatte (a titolo esemplificativo, le domande della parte comune con codice n. 251 e n. 271 rientrano in tale novero) avrebbe indotto in confusione i partecipanti alla prova;
7) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione —Violazione e falsa applicazione Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 —Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 8 agosto 2014 n. 612 — Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 30 giugno 2014 n. 105 — Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 23 luglio 2014 n. in quanto nel caso di specie sarebbero mancate adeguate attività di informazione dei candidati, sia in riferimento ai contenuti delle stesse, sia in relazione alla mancata indicazione dei testi sui quali basare una sia pur minima preparazione, sia, infine, senza l’indicazione di una bibliografia di riferimento, circostanza ancor più grave in considerazione del fatto che alcune delle domande oggetto della selezione sono risultate con risposta errata e/o, comunque, dubbia, o addirittura con più di una risposta corretta;
8) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione — Violazione e falsa applicazione Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 —Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 8 agosto 2014 n. 612 in quanto in quanto il sistema informatico del portale Universitaly non consente — nonostante siano ancora in corso gli scorrimenti per essere ammessi alle scuole di specializzazione — di poter continuare a permanere nelle “specifiche graduatorie di scuola” da cui non si è decaduti e nelle quali si è in posizione di attesa; più precisamente, è stato precluso ai candidati — tra cui anche gli odierni ricorrenti — di non iscriversi alla scuola cui eventualmente erano stati assegnati, comminando la decadenza dalle altre scuole di specializzazione nelle quali gli stessi potrebbero utilmente inserirsi in relazione al punteggio riportato.
9) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione — Violazione e falsa applicazione Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 — Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 8 agosto 2014 n. 612 — Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 30 giugno 2014 n. 105 — Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 23 luglio 2014 n. 584 – in quanto la decretazione ministeriale impugnata stabilisce che una parte significativa del punteggio da attribuire al candidato, pari a massimo 15 punti, sia riconducibile, per l’appunto, alla valutazione dei titoli ed in particolare: Voto di laurea – Punteggio massimo 2 punti; Curriculum – Punteggio massimo 13 punti. Ebbene, il criterio di attribuzione di tali punteggi – così come previsto dall’art. 6 del Decreto Ministeriale 8 agosto 2014 n. 612 – risulta essere palesemente illegittimo e discriminatorio, visto che il sistema universitario italiano è costituito da profonde diversità tra i diversi Atenei, in relazione ai voti di laurea ed alle medie dei voti degli esami ed è noto che alcune Università, a tale proposito, siano ben più generose di altre. A ciò si aggiunga che nessun controllo e/o verifica è stato posto in essere dall’Amministrazione in merito alle autocertificazioni riguardanti i voti relativi alla valutazione dei titoli che ciascun candidato ha dichiarato in relazione alle previsioni del bando.
Hanno pertanto concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il Ministero si è costituito in giudizio con articolata memoria e nell’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In via preliminare, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nei confronti della ricorrente Sorrentino Regina, alla luce della espressa dichiarazione resa in tal senso dal ricorrente con dichiarazione depositata in atti il 26 febbraio 2015.
Nel merito il ricorso deve essere respinto. 
Ed invero – fatta eccezione per la censura dedotta con il motivo n.8, che va dichiarata inammissibile per difetto di interesse in quanto a seguito dell’ordinanza di reiezione dell’istanza cautelare n.1404/2015 non risulta in atti che taluno dei ricorrenti abbia potuto iscriversi con riserva ad una delle scuole di specializzazione prescelte – tutte le ulteriori 8 censure dedotte con il ricorso in epigrafe – con cui si lamenta l’ inversione delle domande delle due aree ai candidati di area medica e di area dei servizi; l’illegittimità della conseguente graduatoria basata su 28 domande anziché 30; la mancanza di un provvedimento ministeriale che autorizzasse la stesura delle graduatorie con tali nuovi criteri; la somministrazione di domande errate, ulteriori rispetto a quelle individuate come tali dallo stesso MIUR (cfr. il verbale della Commissione nazionale del 3.11.2014); la mancata predisposizione da parte del MIUR di adeguati standard di sede e delle modalità di svolgimento delle prove omogenee su tutto il piano nazionale; violazione dell’art. 4 al D.M. 8 agosto 2014 n. 612, punto 1; violazione del principio di segretezza e anonimato nelle prove di concorso; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l.n. 241/90 e delle regole in materia di verbalizzazione delle operazioni di concorso e di funzionamento degli organi collegiali; violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza e di imparzialità; Violazione e falsa applicazione del principio di continuità nella formazione, come corollario del diritto allo studio ai sensi dell’art. 34 Cost. e del diritto al lavoro ex art. 4 Cost.; sviamento, illogicità ed incoerenza, assenza di motivazione e violazione dell’art. 97 Cost., con particolare riferimento al principio di buona amministrazione) sono state già dichiarate infondate dalla Sezione in numerose decisioni da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr. ad esempio le sentenze: n. 3926/2015 del 9 marzo 2015; n. 4341/2015 del 19 marzo 2015; n. 4511/2015 del 24 marzo 2015; n. 4513/2015 del 24 marzo 2015; n. 4526/2015 del 26 marzo 2015; n. 4530/2015 del 24 marzo 2015; n. 5426/2015 del 14 aprile 2015 e n. 5953 del 23 aprile 2015), oltre che confermate dal Consiglio di Stato con sentenze da n. 4432 a n. 4438 del 22 settembre 2015, n. 4482 del 24 settembre 2015, n. 4930 del 28 ottobre 2015, n. 5110 del 10 novembre 2015, n. 506 del 18 febbraio 2016.
Da ultimo, con la sentenza n. 4358/2017, il Consiglio di Stato ha ribadito che non soltanto, come già affermato con sentenza n. 506 del 2016, le denunce di “irregolarità diffuse” nel corso delle prove risultano nel complesso generiche e indimostrate e soprattutto sono carenti dell’indicazione del nesso causale tra le irregolarità medesime e l’esito della prova, ma altresì ribadendo che nella sentenza n. 4437 del 22 settembre 2015 si è già precisato che «la scelta … di quali quesiti d’area sottoporre ai candidati e la decisione su validazione e neutralizzazioni, appartengono senz’altro a una sfera di discrezionalità dell’amministrazione estremamente ampia, e sindacabile in via esclusiva entro i limiti esterni, assai angusti, individuati dalla giurisprudenza in consimili giudizi». La censura riguardante la concreta individuazione delle domande ritenute non attinenti all’area di specializzazione (o, secondo la prospettiva dei ricorrenti, errate), si ribadisce ancora, «impinge nel merito di valutazioni tecniche, come tale inammissibile poiché sollecita il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 del cod. proc. amm., fatto salvo il limite – qui non valicato – della abnormità della scelta tecnica. La scelta di neutralizzazione delle domande ritenute non pertinenti, operata dal MIUR, risulta peraltro operata nel rispetto dei princìpi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa ed è anche priva di evidenti vizi logici. Infatti, la soluzione individuata, resa possibile della pertinenza della gran parte delle domande dei due test alle rispettive aree concorsuali, ha consentito la conservazione degli atti della selezione già svolta nonostante il clamoroso errore compiuto nello scambio dei test.
Del tutto priva di fondamento è stata anche ritenuta la tesi secondo la quale l’operazione di neutralizzazione delle domande non pertinenti inserite nei test erroneamente consegnati, essendo stata effettuata dopo lo svolgimento delle prove, e quindi a test già effettuati, sarebbe stata condotta in violazione delle regole di anonimato, determinando un illegittimo vantaggio per soggetti già determinati.
Per quanto poi riguarda la censura n.9, secondo cui la procedura in oggetto sarebbe da reputarsi illegittima in quanto nella formazione delle graduatorie viene attribuito rilievo preponderante ai titoli posseduti dai concorrenti (fino a 15 punti) secondo quanto stabilito dall’art.6 del Decreto Ministeriale 30 giugno 2014 n. 105 (“Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”), la Sezione ne rileva l’infondatezza in quanto affidata a meri presupposti di fatto indimostrati (e cioè, che nei diversi Atenei i voti di laurea vengano attribuiti con diversi criteri di valutazione, così da privilegiare gli studenti laureatisi in Università “di manica larga”), ritenendo per il resto che la predisposizione di una graduatoria che tenga conto anche del curriculum vitae oltre che della contingenza dei test di ammissione risponda invece ai principi di buon andamento della amministrazione e, comunque, attenga alla sfera di discrezionalità dell’amministrazione. 
Ne deriva la reiezione del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei confronti della ricorrente Sorrentino Regina e lo respinge quanto agli ulteriori ricorrenti.
Condanna i ricorrenti soccombenti a rifondere all’amministrazione le spese di lite, che si liquidano forfettariamente in euro 1500,00 (millecinquecento/00). 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 02/03/2018