Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 28 febbraio 2018, n. 2251
Studenti-Corsi post laurea-Non ammissione alle Scuole di Specializzazione in Medicina-Graduatoria-Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
N. 02251/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10297/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10297 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, 47;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, l’Universita’ degli Studi di Verona, l’Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Pazzanese non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di chiusura della graduatoria specifica della scuola di specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare relativa al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione in medicina a.a. 2013-14 a seguito di atto di costituzione ex art. 10 d.P.R. 24.11.1971 n.1199 per effetto di trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato nonché per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Verona e dell’Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, notificata ai difensori con raccomandata del 30.12.2017;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe, depositato il 31 agosto 2015, a seguito di trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] impugnava gli atti del procedimento concorsuale indicati in epigrafe, a mezzo dei quali è stata espletata la selezione per l’accesso alle scuole di specializzazione in Medicina per l’a.a. 2013-14.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione chiedendo il respingimento del ricorso in quanto infondato.
Non si è costituito in giudizio il controinteressato.
Con ordinanze nn. 12234/2016 e 11631/2017, la Sezione ha disposto incombenti istruttori anche al fine di conoscere se vi fossero posti disponibili nella Scuola di Specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Università di Verona.
L’amministrazione ha depositato apposita relazione in data 4.12.2017.
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2018 la parte ricorrente, con autorizzazione presidenziale, ha depositato atto di rinuncia al giudizio.
Alla luce di tali elementi, il Collegio non può che prendere atto della rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a., disponendo, per gli effetti, ex art. 35, comma 2, lettera c), l’estinzione del giudizio.
In considerazione della tipologia della presente pronuncia che definisce il giudizio, il Collegio ritiene che le spese di lite possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 28/02/2018