L’art. 14, comma 3 bis, lett. b), punto 2.7), della legge 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato l’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che “alla lettera i), le parole da: “il sorteggio” fino a: “ordinari” sono sostituite dalle seguenti: “il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all’interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;” e dopo le parole: “delle caratteristiche di cui alla lettera h);” sono inserite le seguenti: “il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione”.
La legge 114/2014, quindi, nel modificare l’art. 16, comma 3, lett. i), ha stabilito chiaramente che, nelle ipotesi in cui nella commissione non sia presente un componente che rappresenti il settore di afferenza del candidato (come nel caso di specie), tale organo ha l’obbligo (e non più la facoltà) di acquisire il parere pro veritate di un esperto di tale settore.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 24 maggio 2017, n. 6186
Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni giudicatrici-Parere pro veritate-Obbligo di nomina
N. 06186/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06738/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6738 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Giovanni Moscarini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni [#OMISSIS#] Moscarini in Roma, via Sesto [#OMISSIS#], 23;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca, l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
1l Cineca – Consorzio Interuniversitario non costituito in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Angrilli non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 11/e4 – psicologia clinica e dinamica;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la ricorrente l’Avv. S. Falzin, in sostituzione dell’Avv. A. [#OMISSIS#], e l’Avv. G. Moscarini e l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella procedura di abilitazione scientifica nazionale 2012 di I fascia per il settore concorsuale 11/e4 – psicologia clinica e dinamica, deducendo la violazione della Legge n.240 del 2010, del D.M. n.76 del 2012, del D.D. n.222 del 2012, della circolare ministeriale n.12477 del 2013 nonché l’eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, dell’errore nei presupposti, dello sviamento, della contraddittorietà, dell’errore.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca Commissione si sono costituiti in giudizio per la reiezione del gravame, deducendone l’infondatezza nel merito.
A seguito della presentazione di istanza di prelievo da parte dell’interessato è stata fissata la camera di consiglio ai fini dell’esame del ricorso ai sensi dell’art. 71 bis del d.lgs. 104/2010.
Il collegio, pertanto, alla camera di consiglio del 17 maggio 2017, ravvisati i presupposti per poter definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. (come anticipato alle parti in camera di consiglio), ha trattenuto il ricorso per la decisione.
Il primo motivo con il quale si contesta la ipotizzata mancata conoscenza della lingua italiana del Commissario proveniente da Paese OCSE, prof. Elbert non merita adesione.
La ricorrente, infatti, non ha addotto alcun elemento concreto neanche di carattere presuntivo circa la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del membro OCSE (cfr., per tutte, TAR Lazio, sez. III, n. 11494/2014).
Peraltro l’espressione del giudizio in altra lingua non lascia presumere di per sé che l’esperto OCSE non fosse in grado di comprendere gli scritti dei candidati in italiano.
Né può convenirsi con l’interessata circa l’omessa ponderazione dei criteri e dei parametri di valutazione.
Dall’esame degli atti si evince infatti che la Commissione ha applicato i criteri di valutazione stabiliti nella prima seduta, esternandone i risultati nel giudizio individuale e complessivo redatto nei confronti della istante.
Il giudizio si esprime in ordine all’attività di ricerca, ai lavori presentati ai fini della valutazione, all’apporto individuale, al livello delle pubblicazioni scientifiche e alla loro collocazione editoriale, l’impatto della produzione scientifica mediante gli indicatori, alla fellowship, alla partecipazione a progetti ammessi a finanziamento, all’attività didattica.
La commissione, quindi, ha valutato analiticamente i singoli aspetti traendone poi un giudizio complessivo negativo.
A tal riguardo è, comunque, utile richiamare un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, che, sebbene riferito a procedure di valutazione comparativa, il collegio ritiene di poter applicare anche al caso di specie (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2674; idem, n. 2705/2009 e richiami ivi indicati), secondo il quale, nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie non è necessario che la Commissione giudicatrice elenchi tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, potendo legittimamente limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi giacché il livello della funzione da attribuire implica l’esigenza per la stessa Commissione di accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, risultato a cui si perviene a mezzo della valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, non necessariamente fondata sull’analitica disamina degli stessi.
Merita adesione, invece, il secondo motivo con il quale si deduce che i componenti della Commissione risultavano appartenere soltanto al settore M-PSI/08 psicologia clinica e non al settore M-PSI/07 della psicologia dinamica.
Ciò avrebbe influito negativamente sulla valutazione della ricorrente per la quale la Commissione non si sarebbe avvalsa del parere pro veritate di un esperto del settore.
Invero, l’art. 16, comma 3, lett. i) della 1. n. 240/2010 prescrive che della commissione giudicatrice debba fare parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale, però, afferiscano almeno trenta professori ordinari.
L’art. 6. comma 9, del d.P.R. 222/2011 in tema di composizione delle commissioni, in linea con quanto stabilito dalla predetta norma di legge, stabilisce che “il sorteggio nell’ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 assicura per quanto possibile la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari”.
La disciplina richiamata, vigente alla data di svolgimento della procedura di valutazione in esame, prevede quindi che la Commissione dovesse essere composta di almeno un docente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale interessato.
Nel caso di specie è incontroverso che nessuno dei docenti appartenesse al settore scientifico-disciplinare di riferimento dell’istante M-PSI/07 “psicologia dinamica”, che rientra nel più ampio settore concorsuale classificato 11/E4 (psicologia clinica e psicologia dinamica) insieme alla “psicologia clinica”, in siffatta situazione, pertanto, sarebbe stato opportuno che la Commissione acquisisse un parere pro veritate da parte di un esperto di tale settore.
Sebbene il ricorso al parere di un esperto esterno non fosse considerato obbligatorio dalla disciplina all’epoca vigente, esso si è rivelava del tutto necessario nella fattispecie in esame considerato che la Commissione era priva di un docente esperto nel richiamato settore M-PSI/07 “psicologia dinamica”.
Ciò si rendeva viepiù necessario atteso che le pubblicazioni presentate dall’interessata attenevano prevalentemente al predetto settore.
Peraltro l’istante ha documentato che la Commissione per altri candidati aveva, invece, chiesto il parere pro veritate a due esperti, individuati tra i docenti sorteggiabili per la Commissione 11/E4, appartenenti al settore SSD M-PSI/07 (cfr. all.10 del ricorso).
L’assenza nella Commissione di un esperto di tale settore ha influito in modo determinante sul giudizio dell’organo, considerato, peraltro, che la candidata aveva superato due delle tre mediane e aveva prodotto 18 pubblicazioni per la valutazione, dichiarandone altre 70 come coerenti con il settore concorsuale.
Ne consegue la fondatezza delle dedotta censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lettere a) ed i) della L. n. 240/2010; dell’art. 8, comma 3 del d.P.R. n. 222/2011 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Siffatte considerazioni trovano, del resto, conferma nelle modifiche introdotte dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”).
L’art. 14, comma 3 bis, lett. b), punto 2.7) della predetta legge (in tema di abilitazione scientifica nazionale) ha modificato l’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che “alla lettera i), le parole da: “il sorteggio” fino a: “ordinari” sono sostituite dalle seguenti: “il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all’interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;” e dopo le parole: “delle caratteristiche di cui alla lettera h);” sono inserite le seguenti: “il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione”.
La legge 114/2014, quindi, nel modificare l’art. 16, comma 3, lett. i) ha stabilito chiaramente che, nelle ipotesi in cui nella commissione non sia presente un componente che rappresenti il settore di afferenza del candidato (come nel caso di specie), tale organo ha l’obbligo (e non più la facoltà) di acquisire il parere pro veritate di un esperto di tale settore.
Dalla nuova formulazione della norma consegue che il giudizio della commissione, il quale prima della novella era riconducibile al vizio di eccesso di potere per le ragioni sopra esposte, dovrebbe – allo stato – essere censurato, altresì, per il vizio di violazione di legge.
Il carattere assorbente del motivo esaminato esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di I fascia nel settore concorsuale “11/E4 – psicologia clinica e dinamica” e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, integrata da un esperto del settore di afferenza della ricorrente, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessata entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, con una commissione composta nei sensi di cui in motivazione;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida complessivamente in € 1000,00 (mille/00) oltre I.V.A., C.P.A. e oneri dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 24/05/2017