TAR Lazio, Roma, Sez. III,  2 settembre 2014, n. 9304

Dipendente Azienda ospedaliera universitaria-Indennità di equiparazione ex art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761-Accesso documenti amministrativi

Data Documento: 2014-09-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Il diritto di accesso, ai sensi dell’art. 25, comma 2 della legge 30 dicembre 1990, n. 241, può essere vantato unicamente nei confronti dell’azienda ospedaliera universitaria ove i ricorrenti abbiano prestato servizio in qualità di dipendenti.

Contenuto sentenza

N. 02718/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01180/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 1180 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] Morici, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Di Pace, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Catania, al Corso delle Province n. 247; 
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Università medesima sito in Catania, alla Piazza Università, n. 2
Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico – [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio sito in Catania, alla Via [#OMISSIS#] Pantano, n. 87. 
per l’annullamento
della nota prot. n. 42290 del 7 aprile 2014 con cui l’Università degli Studi di Catania ha rigettato l’istanza di accesso ai documenti amministrativi, formulata dalla ricorrente nei confronti sia dell’Università medesima che dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico – [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Catania;
– del diniego tacito opposto da tale Azienda Ospedaliera Universitaria sulla medesima istanza, maturato il 19 marzo 2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Universita’ degli Studi di Catania e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico – [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 il dott. [#OMISSIS#] Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente, in qualità di dipendente dell’Università degli Studi di Catania dal 01.01.1991 ed in servizio presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico – [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Catania, ha adito la intestata Sezione al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti impugnati e per l’effetto la condanna di ambedue le amministrazioni ricorrenti a consentire l’accesso ai documenti amministrativi richiesti.
A tal fine allegava, da un lato, di avere di avere astrattamente diritto alla corresponsione dell’indennità di equiparazione di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 761/1971 e, dall’altro, di aver presentato all’Università ed all’Azienda Ospedaliera Universitaria resistenti un’istanza di accesso alle “schede di equiparazione”, necessarie ai fini della relativa corresponsione.
Tuttavia, l’Università resistente riscontrava la suddetta istanza con la nota impugnata, evidenziando la prescrizione del diritto al pagamento delle relative pretese retributive e l’avvenuta trasmissione degli atti richiesti all’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico – [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Catania.
Alcun riscontro, viceversa, perveniva dall’ Azienda Ospedaliera Universitaria, con conseguente formazione del silenzio rigetto, di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.
Si costituiva in giudizio l’Università resistente ex adverso evidenziando l’inammissibilità del ricorso avanzato nei suoi riguardi per difetto di legittimazione passiva e/o estraneità ai fatti, essendo le schede in questione, invece, detenute dall’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico – [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Catania, titolare per legge dell’obbligo di corresponsione dell’indennità nei confronti dei propri dipendenti e, quindi, ove dovuta, anche nei confronti della ricorrente.
Si costituiva altresì in giudizio l’Azienda Ospedaliera resistente, eccependo anch’essa la propria carenza di legittimazione passiva, essendole stata l’istanza trasmessa solo per conoscenza, nonché la genericità dell’istanza medesima, non essendo chiaro a quali atti e documenti si riferisse.
Alla camera di consiglio del 24 settembre 2014 la causa, come in verbale, veniva chiamato e trattenuto in decisione previa dichiarazione, da parte del difensore presente di parte ricorrente, che le schede di equiparazione non sono state in realtà mai elaborate.
DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto perché fondato.
In limine litis, tuttavia, ritiene il Collegio adito di dover osservare, quanto alle eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle amministrazioni resistenti, che le stesse devono ritenersi infondate atteso che su entrambe dette amministrazioni incombe l’obbligo di garantire alla ricorrente l’accesso alle schede in argomento in quanto:
– l’art. 25, comma 2, della l. n. 241/1990 dispone che “La richiesta di accesso …deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”;
– per quel che riguarda l’Università, la ricorrente ha evidenziato come le schede in argomento siano state elaborate da un gruppo di lavoro costituito nell’ambito dell’Università medesima;
– per quanto concerne, invece, l’Azienda Ospedaliero Universitaria, risulta in atti che l’istanza di accesso sia stata notificata a tale amministrazione non solo per conoscenza bensì anche “per quanto, eventualmente, di sua competenza”.
Passando, quindi, ad esaminare il merito del ricorso, come anticipato il Collegio adito ritiene che esso sia fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Tralasciando ogni considerazione sull’effettiva spettanza in capo alla ricorrente dell’indennità di equiparazione prevista e disciplinata all’art. 31 del d.P.R. n. 761/1971 – questione che non costituisce oggetto del presente giudizio – sussiste, infatti, un diritto della ricorrente ad accedere alle relative schede di equiparazione in relazione all’interesse diretto, concreto ed attuale, giuridicamente rilevante per l’ordinamento giuridico, a verificare, mediante l’esame di tali documenti, la spettanza delle differenze retributive eventualmente maturate e mai percepite, in vista della tutela, in tutte le possibili sedi, delle proprie ragioni.
L’ambito della richiesta di accesso, inoltre, è sufficientemente delimitato, avendo la ricorrente puntualmente individuato gli atti di suo interesse.
Priva di fondamento appare, infatti, la difesa secondo cui non sarebbe chiaro a quali documenti la ricorrente si riferisse, risultando, invece, l’oggetto dell’istanza diffusamente indicato nel corpo dell’atto, oltre che ben cristallizzato nel petitum.
Né può altrimenti ritenersi in ragione della dichiarazione resa in udienza dal difensore presente di parte ricorrente – secondo la quale le “schede di equiparazione” oggetto della richiesta di accesso non sarebbero state mai elaborate – atteso che tale circostanza non risulta essere mai stata formalizzata in modo espresso nell’ambito del provvedimento di rigetto da entrambe le amministrazioni resistenti, le quali avrebbero potuto dare riscontro formale in tale senso all’istanza ostensiva piuttosto che eccepire, l’una, la prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente, l’altra, rimanere addirittura silente.
In definitiva, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per accogliere il ricorso in epigrafe, annullando i provvedimenti impugnati e, per l’effetto, ordinare ad entrambe le amministrazione resistenti, ai sensi dell’art. 116, co. 4, cod. proc. amm., l’esibizione delle “schede di equiparazione” indicate nell’istanza avanzata dalla ricorrente, consentendone l’accesso, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, mediante visione e rilascio di copia (a spese dell’istante), ovvero mediante provvedimento espresso di mancata elaborazione delle stesse.
Atteso l’esito del giudizio, le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Università degli Studi di Catania e all’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico – [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Catania l’esibizione dei documenti ivi precisati, nel termine e con le modalità parimenti ivi indicati.
Condanna entrambe le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Elefante, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)