Improcedibilità del ricorso.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 settembre 2017, n. 4244
Abilitazione scientifica nazionale-Improcedibilità del ricorso
N. 04244/2017REG.PROV.COLL.
N. 06701/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6701 del 2010, proposto da:
Università degli studi di Venezia Cà Foscari – Commissione esaminatrice esame di Stato all’abilitazione della professione di ingegnere, Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Piccioni e [#OMISSIS#] Coden, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Piccioni in Roma, via A. Doria, 64;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III bis n. 8046/2010, resa tra le parti, concernente esclusione dall’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere dell’informazione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 14 aprile 2016 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza appellata ha annullato:
a) il provvedimento di esclusione dall’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere dell’informazione dell’Università Cà Foscari di Venezia, comunicato al ricorrente con nota prot. n. 28228/V/7 del 5 ottobre 2004, ricevuta in data 13 ottobre 2004;
b) la circolare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 2126 del 28 maggio 2002, nella parte in cui precisa che i laureati in Scienze dell’informazio1.ne e i laureati in Informatica non possono accedere all’esame per la professione di ingegnere;
c) ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale e, ove occorra, il d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni.
Il dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha presentato, in data 30 settembre 2004, domanda per essere ammesso all’esame di Stato – seconda sessione 2004 – per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere dell’informazione presso l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia.
Con provvedimento del 5 ottobre 2004, l’Università ha respinto la domanda del predetto in quanto “la laurea (vecchio ordinamento) in Scienze dell‘informazione” da lui conseguita “non consente … ai sensi della vigente normativa sugli esami di Stato (d.m. 9 settembre 1957, d.p.r. n. 328/2001 e circolare del MIUR n. 2126 del 28 maggio 2002), l’accesso all’esame di Stato per la professione di ingegnere — settore ingegnere dell‘informazione.”
L’appellato ha depositato in giudizio la sentenza del TAR Lazio, 27 novembre 2013, n. 10163, passata in giudicato, come da certificato esibito, che ha annullato la circolare del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica, Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici n. 2126 del 28 maggio 2002, recante chiarimenti sull’applicazione del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, nella parte in cui stabiliva che ai laureati in Scienze dell’informazione e dell’informatica non era consentito l’accesso all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere, nonché dei conseguenti atti applicativi individuali di esclusione dalla partecipazione ai predetti esami emessi dalle Università degli studi di Firenze, L’Aquila, Udine, Genova, Salerno e Basilicata, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale.
2. La sentenza del TAR Lazio 27 novembre 2013, n. 10163 afferma:
<<Giova aggiungere che le conclusioni alle quali perviene il Collegio sembrano essere state recepite dallo stesso Ministero dell’istruzione che, con nota del 6 giugno 2012, n. 2100, ha affermato che l’equipollenza dei titoli di studio conseguiti secondo il vecchio ordinamento con quelli ottenuti dopo la riforma vale anche agli effetti della partecipazione all’esame di stato per l’iscrizione ai diversi albi. Ciò in quanto è “proprio l’esame di stato il momento di verifica dell’idoneità dei candidati ad esercitare le singole professioni”. Da questa premessa il Ministero ha tratto la conclusione che “tutti i titoli conseguiti secondo il vecchio ordinamento equiparati dal d.m. 9 luglio 2009 a quelli previsti dal d.P.R. n. 328 del 2001 come validi per l’accesso alle specifiche professioni, possono essere ritenuti idonei anche per l’ammissione agli esami di stato>>.
<<L’illegittimità della circolare ed il suo annullamento comportano l’annullamento, per illegittimità derivata, degli impugnati dinieghi di ammissione alla partecipazione agli esami di stato opposti dalle Università degli studi di Firenze, L’Aquila, Udine, Genova, Salerno e Basilicata>>.
3. Il ricorso in appello è improcedibile.
La nota del 6 giugno 2012, n. 2100, richiamata nella sentenza del TAR per il Lazio e successiva alla circolare n. 2126 del 28 maggio 2002, supera quest’ultima soddisfacendo pienamente l’interesse dell’appellato.
Il Ministero dell’istruzione, quindi, non ha più interesse a coltivare l’appello in quanto ha adotato un atto che disciplina diversamente l’accesso agli esami.
La pronuncia di improcedibilità si estende anche all’Università appellante in quanto all’interno della difesa unitaria dell’Avvocatura generale dello Stato non è possibile articolare profili diversi di tutela: in ogni caso l’interesse dell’Università deve ritenersi recessivo rispetto a quello del Ministero, istituzionalmente e prioritariamente difeso dall’Avvocatura dello Stato.
4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese fi giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Dante D'[#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 06/09/2017