TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27 aprile 2016, n. 4783

Abilitazione scientifica nazionale - Commissioni giudicatrici-Obbligo di motivazione giudizio di merito

Data Documento: 2016-04-27
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 3 del d.m. del MIUR n.76/2012, prevede che nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e seconda fascia, la commissione formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato, basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. L’art. 6, comma 5, del medesimo d.m. n. 76/2012 stabilisce che le commissioni possono discostarsi dai criteri e paramentri disciplinati dal d.m. n. 76/2012, dandone motivazione esaustiva.

Contenuto sentenza

N. 04783/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02166/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2166 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Calabrese, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il primo in Roma, v.le Gorizia, 14; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
– del giudizio collegiale reso dalla Commissione giudicatrice per la procedura per il conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia – Settore concorsuale 11/A2 “Storia moderna” – nominata con D.D. n. 751 del 19.12.2012 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, anche solo MIUR), con cui è stata negata l’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di seconda fascia alla ricorrente, pubblicato nel sito internet dell’ASN in data 10.1.2014;
– di ogni altro atto e/o provvedimento, anteriore e/o conseguente, connesso all’atto impugnato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per il ricorrente l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avv. dello Stato [#OMISSIS#] Fico per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Calabrese, ricercatore presso il Dipartimento di Studi sociali e politici della facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania ove insegna ininterrottamente dal 2002; è stata, altresì, professore a contratto di Storia moderna nel corso di laurea triennale 2002-2003, ha chiesto di partecipare alla procedura in esame per l’area concorsuale 11/A2 Storia moderna per l’abilitazione alle funzioni di Professore universitario di seconda fascia.
L’esito del giudizio è stato sfavorevole all’interessata, che quindi ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo i seguenti motivi:
1) violazione di legge, eccesso di potere. travisamento dei fatti ed illogicità manifesta.
La ricorrente ha ottenuto due giudizi individuali favorevoli all’attribuzione dell’abilitazione (in particolare, dei Proff. [#OMISSIS#] Gui e [#OMISSIS#] Agostino Poli) a fronte di un unico giudizio apertamente non favorevole espresso dal Prof. José Ignacio e da due giudizi che, sebbene contengano chiari apprezzamenti sulla produzione scientifica e sulla metodologia utilizzata dalla candidata nonché sulla coerenza con il settore concorsuale, concludono per la non abilitazione con formule “dubitative”.
Nei giudizi individuali della candidata verrebbe evidenziata la presenza sia dei criteri, che dei parametri previsti per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni di cui agli artt. 4 e 6 DM 76/2012 MIUR. Tutti i commissari, anche quelli che hanno comunque valutato non positivamente la ricorrente ai fini dell’abilitazione, avrebbero espresso giudizi favorevoli circa la produzione scientifica presentata, la sua coerenza con le tematiche del settore concorsuale, la competenza metodologica di studio e ricerca utilizzata, la collocazione editoriale.
Su tali presupposti i tre giudizi non positivi evidenzierebbero alcune contraddittorietà ed illogicità.
Dai giudizi individuali dei Proff. Ferrone, Formica Fortea Pérez non si evincerebbe il percorso logico-sistematico che li ha condotti ad esprimere il giudizio negativo nonostante i precedenti giudizi favorevoli espressi sul lavoro scientifico della Prof.ssa Calabrese. Non si comprenderebbe le ragioni che hanno indotto i commissari a valutare “limitato sul piano della qualità complessiva” l’impatto delle produzioni della ricorrente nel settore di riferimento, sebbene sia stata riconosciuta la serietà scientifica delle pubblicazioni, di cui sarebbe stata riconosciuta la “ampiezza dei contributi”.
I commissari non avrebbero spiegato in modo esaustivo le ragioni del diniego di abilitazione, considerato che la medesima produzione è stata valutata come “accettabile metodologicamente”, con collocazione editoriale “accettabile” e dotata di “competenza metodologica e capacità d’innovazione”.
Il carattere “locale” delle pubblicazioni sarebbe stato giudicato come elemento positivo in ragione della estrema serietà scientifica riscontrata sia dal Prof. Gui (che si esprime in termini di ” produzione… alquanto erudita”) che dal Prof. Poli (“la sua produzione… dimostra buone capacità di analisi oltre che un’apprezzabile strumentazione metodologica”).
Sarebbe, quindi, evidente la contraddittorietà della motivazione dei singoli giudizi, con un travisamento dei fatti che inficerebbe il giudizio collegiale definitivo;
2) disparità di trattamento, violazione di legge ed eccesso di potere.
Il giudizio negativo espresso nei confronti della ricorrente evidenzierebbe una evidente disparità di trattamento rispetto ad altri candidati.
Dall’esame dei risultati della procedura si evincerebbe che altri candidati per la prima fascia avrebbero ottenuto una valutazione collegiale favorevole all’abilitazione nonostante la loro produzione scientifica fosse limitata alla storia “locale” di alcune regioni italiane.
Inoltre, un altro candidato sarebbe stato giudicato idoneo all’abilitazione nonostante i titoli accademici indicati fossero meno rilevanti rispetto a quelli della ricorrente, che è ricercatore presso il Dipartimento di Studi sociali e politici della facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania ove avrebbe insegnato ininterrottamente dal 2002 e sarebbe, altresì, professore a contratto di Storia moderna nel corso di laurea triennale 2002-2003.
La Commissione avrebbe giudicato collegialmente in maniera differente situazioni che si presentavano assai simili.
Con ordinanza n. 1607 del 2.4.2014 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
La medesima ordinanza è stata riformata in grado di appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3262/2014 ai soli fini della sollecita definizione del merito del giudizio.
All’esito dell’udienza del 24.2.2016 è stato rilevato che, in occasione della decisione sull’appello avverso l’ordinanza cautelare n. 1607/2014, il collegio della Sez. VI del Consiglio di Stato risultava composto anche dal Presidente del collegio che aveva trattenuto la causa il 24.2.2016.
Pertanto, al fine di mutare la composizione del collegio ed eliminare la sopra descritta causa di incompatibilità, con ordinanza collegiale n. 3684 del 24.2.2016 è stata rinviata la prosecuzione del giudizio all’udienza del 6 aprile 2016, al termine della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo la ricorrente deduce la incongruità e contraddittorietà del giudizio della Commissione che, pur avendo espresso valutazioni positive sulle pubblicazioni indicate dall’istante ai fini della valutazione, avrebbe concluso viceversa con un giudizio negativo.
Al fine di verificare la fondatezza delle censure occorre descrivere in sintesi il quadro normativo che regola le procedure di abilitazione scientifica.
L’art. 16 della Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha istituito l’ “abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari.
L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010).
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 definisce i suddetti criteri, parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati A e E.
L’art. 6, comma 5, del medesimo D.M. n. 76/2012, stabilisce che le Commissioni possano discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal D.M. 76/2012, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.
Alla luce di tali premesse merita adesione la tesi della ricorrente, secondo cui la commissione, pur a fronte del superamento di una mediana e dei positivi giudizi espressi sulla produzione scientifica, ha concluso con una valutazione negativa, senza indicare in modo adeguato le ragioni dello scostamento dalle valutazioni positive sulle pubblicazioni rese nei giudizi individuali dei commissari di almeno due commissari.
Nel disciplinare la procedura introdotta dall’art. 16 della legge n. 240/2010 il legislatore ha chiarito più volte che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur.
Invero, l’Amministrazione con la circolare dell’11 gennaio 2013, n. 754 ha chiarito le modalità di valutazione alle quali devono attenersi le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale dei candidati, affermando, in particolare, che la valutazione complessiva del candidato deve fondarsi sull’analisi di merito della produzione scientifica dello stesso.
Secondo la menzionata circolare, quindi, il superamento degli indicatori numerici specifici non costituisce di per sé condizione sufficiente ai fini del conseguimento dell’abilitazione.
Di norma, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente ai candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito). Tuttavia, le commissioni, come già osservato, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del decreto ministeriale 76/2012, possono discostarsi da tale regola generale.
Ciò comporta che le commissioni possano non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, ma sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione candidati che, pur avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.
L’articolata disciplina in esame è espressione di un principio generale volto a selezionare i docenti che siano al di sopra della media nazionale degli insegnati del settore di riferimento; ciò al fine evidente di evitare un appiattimento nella selezione dei professori di prima e di seconda fascia e del ruolo peculiare che i candidati andranno a rivestire.
Nel caso di specie, dunque, la Commissione avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non ha concesso l’abilitazione all’interessata sebbene avesse riportato giudizi positivi espressi nei seguenti termini: “La produzione scientifica risulta coerente con le tematiche del settore concorsuale; è altresì accettabile metodologicamente. La collocazione editoriale è accettabile, e le pubblicazioni sono distribuite nel tempo in modo accettabile. L’impatto delle stesse nel settore concorsuale appare tuttavia limitato sul piano della qualità complessiva dei risultati, nonostante l’impegno profuso e l’ampiezza dei contributi. La candidata ha partecipato a progetti Prin” (commissario Ferrone);
Gli interessi della candidata M. [#OMISSIS#] Calabrese – ricercatrice presso l’Università di Catania -, desumibili dalle tre monografie, dai sette saggi e dai due articoli allegati, ruotano prevalentemente sul tema della corte, oggetto di studio indagato sia nel suo ruolo di centro politico e amministrativo sia come spazio della sociabilità aristocratica: questioni tutte su cui ella mostra di sapersi muovere con intelligenza e maturità. Anche nel contributo sulle spezierie siciliane emergono competenza metodologica e capacità d’innovazione storiografica. La collocazione editoriale è accettabile e le pubblicazioni sono distribuite nel tempo in maniera piuttosto regolare” (commissario Formica);
la candidata raggiunge e supera una mediana; possiede titoli sufficienti; la sua produzione scientifica risponde ai criteri, nonché ai parametri di distribuzione temporale previsti; cita 10 lavori senza allegati di cui 6 in tempo utile, dedicati alla storia nobiliare o delle élite; presenta in allegato tre monografie, (riguardanti la famiglia [#OMISSIS#], i baroni imprenditori Paternò Castello, impegnatisi nella ricostruzione del tessuto produttivo catanese dopo il terremoto di fine Seicento, con relative problematiche economiche, sociali, testamentarie, la famiglia [#OMISSIS#] di Messina, per la verità difficilmente consultabile) ed altri saggi su tematiche coincidenti o analoghe; la produzione è accurata seppure limitata nell’oggetto e-nell’impatto ed alquanto erudita; il giudizio è accettabile e pertanto la candidata è da considerarsi idonea” (commissario Gui);
La candidata… è ricercatore di storia moderna presso I’Universtà di Catania dove ha svolto diversi incarichi di insegnamento. Ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca finanziati dall’ateneo di Catania e dal ministero. Si è interessata prevalentemente di problemi attinenti all’area della Sicilia orientale, mediante l’analisi di alcuni casi-studio, indagando sul ruolo della corte e della vita nobiliare, sul patriziato, sulle città e sul territorio, sul potere politico e sulle forme di devozione ecc. In questa dimensione si collocano le sue monografie e, in particolare, quelle pubblicate nell’ultimo decennio relative ai [#OMISSIS#] di Sicilia e ad una famiglia di baroni-imprenditori (come i Paternò). La sua produzione è coerente con il settore scientifico-disciplinare e dimostra buone capacità di analisi oltre che un’apprezzabile strumentazione metodologica. Sulla base di queste indicazioni la candidata potrebbe essere considerata per il conferimento dell’abilitazione nazionale” (commissario Poli).
Al fine di giustificare la valutazione negativa la commissione nel giudizio collegiale afferma che “…valuta come non pienamente soddisfacente la qualità scientifica della produzione, avente per oggetto la corte come luogo di sociabilità colta, il patriziato, la famiglia [#OMISSIS#] di Sicilia e dei Paternò”.
Tale motivazione, oltre che estremamente generica in quanto non specifica la natura dei limiti indicati, si rivela del tutto incongrua a fronte delle più significative e numerose espressioni favorevoli rese nei confronti della candidata nei termini sopra indicati da almeno due commissari (Gui e Poli), che si sono espressi in termini positivi.
Tutto ciò non senza considerare la perplessità della valutazione degli altri tre commissari (Ferrone, Formica e Fortea Pérez) che, pur giungendo ad una valutazione negativa, nel motivare il proprio giudizio si sono, comunque, espressi in termini ampiamente positivi come sopra evidenziato.
Nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iterlogico seguito.
Pertanto non può non essere considerata l’intrinseca contraddittorietà del giudizio individuale dei suddetti Commissari, dai quali si evince che la Commissione non è pervenuta, nella pur ammissibile e fisiologica disparità delle opinioni a confronto, ad un sufficiente grado di sintesi tra le diverse e contrastanti posizioni dei suoi componenti, formulando un giudizio collegiale sintomatico di contraddittorietà e inadeguatezza della motivazione.
Dai predetti giudizi non è dato comprendere, quindi, come a fronte di espressioni in prevalenza positive, la ricorrente abbia, viceversa, ottenuto un giudizio negativo.
Merita adesione l’ulteriore profilo di censura con il quale è dedotta la incongruità del giudizio della Commissione alle luce delle valutazioni di merito espresse in sede individuale, in termini di “accettabile” (da ritenere comunque positivi alla luce della disciplina che regola l’espressione dei giudizi – allegato d) del DM 76/2012), da cui è disceso irragionevolmente il mancato riconoscimento della maturità scientifica della ricorrente.
Invero i commissari che hanno espresso un giudizio negativo hanno valutato come “accettabile” la produzione scientifica della candidata.
Tuttavia, come più volte osservato da questa Sezione, il giudizio di “accettabile”, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione, non può essere ricondotto alla sfera di un giudizio negativo pieno.
A conferma di tale assunto è sufficiente richiamare la classificazione dettata dal D.M. n. 76/2012 (Allegato D), il quale al n. 3 stabilisce che “le pubblicazioni di livello accettabile sono quelle a diffusione internazionale o nazionale che hanno accresciuto in qualche misura il patrimonio delle conoscenze nei settori di pertinenza”, per cui si tratta di pubblicazioni comunque degne di essere considerate in modo positivo nell’ambito della valutazione dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale.
Il carattere assorbente dei motivi esaminati esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia per il settore concorsuale 11/A2 “Storia moderna” e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dispone quanto segue:
– accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessata entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A.-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)