Rigetto del ricorso, atteso che la valutazione tipicamente tecnico-discrezionale della Commissione, sottesa alla fissazione dei criteri di valutazione, appare all’evidenza non irragionevole, nel richiamare quanto sul punto fissato nel bando e nella presupposta delibera del consiglio di amministrazione. Trattasi invero di criteri già sufficientemente determinati – si fa riferimento, tra i titoli, al curriculum -, cui va ad aggiungersi il fatto che l’Organo valutativo ha predisposto una specifica griglia di punteggi e che alla valutazione numerica ha abbinato un giudizio motivato in modo congruo e adeguato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 2484
Procedura concorsuale posto ricercatore-Commissione esaminatrice-Valutazioni-Discrezionalità tecnica
N. 02484/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02116/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2116 del 2017, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Persichetti, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Zuppardi, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via N. Porpora, 12;
contro
CNR – Consiglio Nazionale Ricerche, rappresentato e difeso secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero Istruzione Università e Ricerca, non costituito in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Memmolo, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Macleod, Neil Andrew Macleod, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Tisci in Roma, via della Marranella, 39/G;
Chiara Ravazzi, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gallo, [#OMISSIS#] Romano, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Romano in Roma, Lungotevere Sanzio, 1;
[#OMISSIS#] Matteoli, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Visconti, 99;
[#OMISSIS#] Brogioni, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Garzia, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Losi in Roma, via [#OMISSIS#], 16;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto del 23 dicembre 2016 di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n.4 posti di Ricercatore, III livello, a tempo pieno e indeterminato, presso il CNR, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del CNR;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei Sigg.ri [#OMISSIS#] Memmolo, Chiara Ravazzi, [#OMISSIS#] Matteoli e [#OMISSIS#] Brogioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli Avvocati E.M. Zuppardi, V. [#OMISSIS#], C. Garzia, F. Mazzella, in sostituzione dell’Avv. A. Romano, e l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
In data 1° luglio 2016 veniva pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n.4 posti di Ricercatore, III livello, a tempo pieno e indeterminato, presso il CNR.
Il successivo 23 dicembre 2016 veniva approvata la graduatoria, con nomina dei vincitori, secondo il seguente ordine: 1. [#OMISSIS#] Memmolo, punti 85,5, 2. Chiara Ravazzi p.85,5, 3. [#OMISSIS#] Matteoli p.85, 4. [#OMISSIS#] Brogioni p.85.
I Sigg.ri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Persichetti, rispettivamente con punti 72,2 e 70,5, impugnavano il suindicato atto per violazione di legge ed eccesso di potere sotto i concorrenti profili dell’illogicità e del difetto di motivazione.
I ricorrenti in particolare hanno fatto presente che la Commissione di concorso non aveva specificato i criteri di valutazione fissati nel bando, limitandosi a riportarli nel verbale n. 1; che il suddetto Organo valutativo aveva unicamente fissato una scala di valori per i 15 punti da assegnare, tra i titoli, alla voce curriculum, individuata con tale limite massimo di punteggio nella presupposta delibera n.72 del 14 giugno 2016 del consiglio di amministrazione.
Gli interessati hanno inoltre sostenuto che non era stata predisposta una griglia di punteggi per le varie componenti del curriculum; che non era stata fatta una ponderazione dei valori per dare rilievo al criterio di preferenza, espresso nel bando, per gli studiosi più giovani.
Il CNR e i Sigg.ri Memmolo, Ravazzi, Matteoli e Brogioni, vincitori controinteressati, si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, deducendone in [#OMISSIS#] l’inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse, per mancato superamento della prova di resistenza e per genericità dei motivi, l’improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio e nel merito l’infondatezza.
Con ordinanza n.1782 del 2017 il Tribunale disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che avevano conseguito un punteggio maggiore di quello dei ricorrenti.
Gli interessati davano riscontro all’ordinanza suddetta e con memoria replicavano alle eccezioni di [#OMISSIS#] e ribadivano i propri assunti nel merito, aggiungendo motivi di censura.
Seguivano le repliche dei controinteressati Ravazzi, Memmolo e Matteoli, il quale rilevava l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità per difetto di notifica dei nuovi motivi, nonchè dei ricorrenti.
Nell’udienza del 4 dicembre 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Va rilevata in primo luogo l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità per difetto di notifica alle controparti dei nuovi motivi di censura contenuti nella memoria depositata dai ricorrenti il 3 novembre 2017.
Tanto precisato, il Collegio – pur riscontrando, tra l’altro, la genericità dei motivi, dai quali non è dato evincere in concreto, in caso di loro fondatezza, come i ricorrenti potrebbero conseguire un incremento di punteggio tale da migliorare la loro posizione rispetto ai controinteressati -, tralascia l’esame delle restanti eccezioni di [#OMISSIS#], stante l’infondatezza nel merito del ricorso, che va pertanto respinto.
Orbene è necessario evidenziare al riguardo che la valutazione tipicamente tecnico-discrezionale della Commissione, sottesa alla fissazione dei criteri di valutazione, appare all’evidenza non irragionevole, nel richiamare quanto sul punto fissato nel bando e nella presupposta delibera del consiglio di amministrazione.
Trattasi invero di criteri già sufficientemente determinati – si fa riferimento, tra i titoli, al curriculum -, tenuto conto poi che l’Organo valutativo ha predisposto una specifica griglia di punteggi e che alla valutazione numerica ha abbinato un giudizio motivato in modo congruo e adeguato (cfr. bando, delibera e verbali con schede di valutazione, all.1, 2, 3 al ricorso).
Giova in ultimo rilevare che la Commissione ha considerato il criterio di preferenza per i più giovani studiosi, tradotto nella “vicinanza temporale del completamento del percorso formativo post-universitario”, facendone concreta applicazione (cfr. ancora bando, delibera e verbali con schede di valutazione, all.1, 2, 3 al ricorso).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.2116/2017 indicato in epigrafe.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in parti uguali, in favore del CNR e dei controinteressati, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in €2.500,00 (Duemilacinquecento/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 05/03/2018