TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 2450

Procedura Professore Ordinario-Violazione degli artt.18, comma 2 e 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240-Improcedibilità

Data Documento: 2018-03-05
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente conseguito il bene della vita anelato.

Contenuto sentenza

N. 02450/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04646/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4646 del 2017, proposto da: Bruna Donatelli, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#] in Roma, viale G. Mazzini, 11; 
contro
Università degli Studi “Roma Tre”, rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Corso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bisagno, 14; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Frascarelli, non costituita in giudizio; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto del 15 marzo 2017, punto 10, recante proposta di attivazione di procedura concorsuale per n.1 posto di Professore di I fascia, per il settore concorsuale 10/G1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 “glottologia e linguistica”, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi “Roma Tre”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. R. [#OMISSIS#] e l’Avv. Fares, in sostituzione dell’Avv. G. Corso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
La Sig.ra Bruna Donatelli, Professore associato presso l’Università degli Studi “Roma Tre”, abilitata per la I fascia nel settore concorsuale 10H1 “lingua, letteratura e cultura francese”, impugnava l’atto del 15 marzo 2017, punto 10, recante proposta di attivazione di procedura concorsuale per n.1 posto di Professore di I fascia, per il settore concorsuale 10/G1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 “glottologia e linguistica”, deducendo la violazione degli artt.18, comma 2 e 24, comma 6 della Legge n.240 del 2010, dell’art.6 del Regolamento dell’Ateneo, dell’art.7 del Regolamento del Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere nonchè l’eccesso di potere per carenza di motivazione e sviamento.
Con memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti.
L’Università degli Studi “Roma Tre” si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con memoria l’inammissibilità in [#OMISSIS#] e l’infondatezza nel merito.
La ricorrente depositava poi l’atto del 25 settembre 2017, recante al punto 13 la proposta per l’attivazione della procedura concorsuale per la copertura di n.1 posto di Professore di I fascia, per il settore concorsuale 10/H1 “lingua, letteratura e cultura francese”, settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 “letteratura francese”, come auspicato dalla medesima.
Con altra memoria l’Amministrazione universitaria riaffermava le proprie tesi difensive in [#OMISSIS#] e nel merito e con successive repliche deduceva in aggiunta l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, nelle more dell’attivazione della procedura concorsuale richiesta dalla ricorrente medesima.
Con note d’udienza la Sig.ra Donatelli depositava il bando di concorso del 23 novembre 2017 per la copertura di n.1 posto di Professore di I fascia, per il settore concorsuale 10/H1 “lingua, letteratura e cultura francese”, settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 “letteratura francese”, riservato ai Professori associati in servizio presso l’Ateneo e abilitati alla I fascia, e dichiarava pertanto la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Nell’udienza del 13 dicembre 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto dichiarato e depositato dalla parte ricorrente, il gravame va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.4646/2017 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario 
Pubblicato il 05/03/2018