TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 9 marzo 2018, n. 519

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Data Documento: 2018-03-09
Area: Giurisprudenza
Massima

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come, una volta esaurita la fase pubblicistica concorsuale finalizzata all’ammissione alla scuola, ogni altra questione attinente al rapporto contrattuale – ivi compresa quella relativa al trasferimento ed alla conseguente novazione soggettiva pretesa da parte ricorrente – debba ritenersi appartenere alla cognizione del giudice ordinario (in tal senso, T.A.R. Toscana, sez. I, n. 800/2015 nonché T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I, n. 82/2002).

Contenuto sentenza

N. 00519/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] Raglione e [#OMISSIS#] Sorini, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] Pinelli e [#OMISSIS#] Caronia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catania, via Caronda, n. 172;
contro
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Currò, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Giannitto in Catania, via L. [#OMISSIS#], n. 29;
nei confronti di
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione
– della nota del 21 dicembre 2017, con cui l’Università di Messina ha rigettato le richieste di rilascio dei nulla osta al trasferimento presso altra università (richiesta del 24 ottobre 2017; diffida del 21 novembre 2017), in quanto la nota MIUR n. 28656 del 16 ottobre 2017 integrerebbe “un parere che non comporta un obbligo legale o un vincolo cogente in termini assoluti a carico dell’Università alla concessione dei nulla-osta al trasferimento ad altra scuola che siano domandati dagli specializzandi, giacchè non può negarsi in termini assoluti il riconoscimento in capo all’Ateneo di un potere di valutazione discrezionale, da esprimere caso per caso, anche in funzione e considerazione della tutela degli interessi pubblici e della continuità dei servizi di sua pertinenza (ordinanza T.A.R. Lazio Sez. Terza n. 11061/2017)”;
– della nota Rettoriale n. 77336 del 25 ottobre 2017 con cui l’Università di Messina ha rappresentato che “gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione sopra indicate potranno regolarmente proseguire gli studi fino alla conclusione dei medesimi”;
– della nota del 26 ottobre 2017 ore 16:27 e poi ore 20.35, con cui dapprima veniva convocato e poi annullato il Consiglio telematico della Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia per “approvazione istanza di trasferimento specializzandi Ortopedia e Traumatologia”.
– nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente e/o conseguenziale;
e per il riconoscimento
del diritto al trasferimento al II anno della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell’Università degli studi dell’Aquila (Dr. [#OMISSIS#] Raglione) e dell’Università degli Studi di Modena (Dr. [#OMISSIS#] Sorini) o ad altro disponibile;
e per la condanna, anche in forma specifica, dell’Università degli Studi di Messina all’adozione dei relativi provvedimenti e al pagamento del risarcimento dei danni conseguenti, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, i ricorrenti, entrambi iscritti alla scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia istituita presso l’Università degli Studi di Messina, impugnano l’atto con cui tale ateneo ha rigettato la richiesta di trasferimento ad altra scuola della stessa tipologia, da costoro avanzata in ragione del mancato accreditamento di tale scuola, nonostante le università di destinazione abbiano espresso relativo parere favorevole.
Si costituiva in giudizio l’Università degli studi di Messina, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, in ragione della natura privatistica e paritetica del rapporto contrattuale che lega i medici specializzandi all’amministrazione universitaria, nonché in ogni caso l’infondatezza nel merito del ricorso.
Alla camera di consiglio dell’8 marzo 2018, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza camerale con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Ciò premesso, deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, formalmente formulata dall’ateneo resistente, in ragione di quanto stabilito all’art. 37 del d.lgs. n. 368/1999 che, dopo aver chiarito la natura contrattuale del rapporto di “formazione-specialistica” tra il medico iscritto ad una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia e l’università che tale scuola gestisce (“finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico delle singole scuole”), espressamente devolve le eventuali controversie “all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80” (in senso conforme, T.A.R. Sardegna, sez. I, n. 424/2017).
La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, avuto modo di chiarire come, una volta esaurita la fase pubblicistica concorsuale finalizzata all’ammissione alla scuola, ogni altra questione attinente al rapporto contrattuale – ivi compresa quella relativa al trasferimento ed alla conseguente novazione soggettiva pretesa da parte ricorrente – debba ritenersi appartenere alla cognizione del giudice ordinario (in tal senso, T.A.R. Toscana, sez. I, n. 800/2015 nonché T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I, n. 82/2002).
Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, indicandosi il giudice ordinario quale giudice innanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma, del cod. proc. amm..
Atteso il carattere meramente processuale della pronunzia, sussistono le condizioni per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del cod. proc. amm., il giudice ordinario quale giudice nazionale, invece, munitone.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Dauno Trebastoni, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
 Pubblicato il 09/03/2018