Sebbene l’utilizzo di espressioni uniformi o similari da parte dei singoli componenti di una commissione di valutazione sia tendenzialmente irrilevante ai fini della legittimità del giudizio collegiale espresso da parte della commissione nel suo insieme, avuto riguardo alla circostanza che i predetti giudizi hanno comunque ad oggetto la medesima documentazione, nel caso in cui, invece, sia riscontrabile una perfetta identità testuale dei predetti giudizi individuali, come se gli stessi fossero stati materialmente copiati l’uno con l’altro, la predetta circostanza deve essere ritenuta inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario nonché sostanzialmente alterativa della successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli commissari.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 marzo 2018, n. 2781
Abilitazione insegnamento strumenti-Giudizio commissione esaminatrice-Espressioni uniformi o similari
N. 02781/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01043/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] Lombardi, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco [#OMISSIS#] Scoca, [#OMISSIS#] Senatore e [#OMISSIS#] Amato, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Giovanni Paisiello, 55;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen.Le dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 55 del cod. proc. amm.
– del giudizio negativo reso nei confronti della Dott.ssa Lombardi per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia, Settore 06/D1 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e dell’Apparato Respiratorio, da parte della Commissione nominata con decreto M.I.U.R. 935 del 21 aprile 2017;
– del decreto direttoriale M.I.U.R. n. 935/2017 di nomina della Commissione A.S.N.-;
– dei verbali delle riunioni della Commissione valutativa: n. 1 del 15 maggio 2017, n. 1 dell’11 agosto 2017, n. 2 del 2 novembre 2017; n. 3 del 28 novembre 2017;
– della relazione dei lavori del III quadrimestre della Commissione del 28 novembre 2017;
– del bando approvato con decreto direttoriale del M.I.U.R. n. 1532 del 29 luglio 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. A. Senatore e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame Lombardi [#OMISSIS#] ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il giudizio negativo riportato nella procedura di abilitazione scientifica nazionale 2017 per il settore 06/D1 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e dell’Apparato Respiratorio, deducendo l’illegittima valutazione delle pubblicazioni, la violazione degli artt. 3 – 7 del decreto n. 120/2016, dell’art. 8 del d.P.R. n. 95/2016 e dei criteri valutativi di cui ai verbali n. 1 della Commissione del 15 maggio 2017 e 11 agosto 2017, l’eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di motivazione e di istruttoria, nella contraddittorietà intrinseca, dell’arbitrarietà, dell’irragionevolezza e della ingiustizia manifesta.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si è costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 7 marzo 2017, ravvisati i presupposti per poter definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. (come anticipato alle parti in camera di consiglio), ha trattenuto il ricorso per la decisione.
Il ricorso risulta fondato, atteso che i giudizi elaborati dalla commissione risultano inficiati dai dedotti vizi di manifesta irragionevolezza e irragionevolezza. Infatti, a fronte del giudizio negativo finale, la motivazione, sia in ambito collegiale che individuale espressa, reca comunque estese e preponderanti valutazioni positive del profilo della ricorrente.
Il giudizio collegiale e quello individualmente reso dai commissari danno atto del superamento di tutte le tre mediane da parte della dott.ssa Lombardi, del possesso dei titoli accademici (4 su 6, a fronte del minimo di 3), rilevando che “tutte le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche pertinenti alle Malattie dell’Apparato Cardiovascolare, e trattano di argomenti fisiopatologici, diagnostici, o di efficacia terapeutica. Le pubblicazioni sono tutte eseguite in collaborazione. Come si evince dal ruolo di primo/secondo/ultimo/corresponding autore nelle pubblicazioni presentate, il contributo individuale della candidata nei lavori appare Rilevante. Sulla base dei criteri definiti dalla Commissione relativi al riscontro nel panorama nazionale ed internazionale della ricerca, la qualità della produzione scientifica della candidata è Eccellente. La collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate (tutte su riviste che utilizzano procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare) valutabili con indici bibliometrici, e tenuto conto anche del valore di Impact Factor delle riviste, è Buona. Le pubblicazioni presentate coprono un arco temporale dal 2007 al 2016, con Buona continuità temporale. Riguardo alla valutazione delle caratteristiche di originalità, rigore metodologico, ed innovatività (riferite all’epoca di pubblicazione), le pubblicazioni presentate appaiono rilevanti all’interno del settore concorsuale per quanto attiene specificamente a quelle che riportano risultati di lavori scientifici originali; le altre pubblicazioni, più numerose, invece rappresentano revisioni della materia o documenti di consenso, su riviste di pregio ma non contraddistinte da originalità e rigore metodologico per le caratteristiche intrinseche alla tipologia di queste pubblicazioni. Pertanto, considerate complessivamente, le pubblicazioni presentate non sono valutate in grado di conseguire un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello nazionale”.
Ne consegue la contraddittorietà del giudizio finale della commissione, il quale risulta privo di un adeguato grado di sintesi delle valutazioni individuali dei docenti.
Tale giudizio, peraltro, non tiene conto della circostanza che l’interessata, oltre ad aver superato le tre mediane di riferimento, ha anche visto riconosciuto dalla commissione il possesso di ben 4 dei 6 titoli previsti, ovvero di un altro dei requisiti necessari per ottenere l’abilitazione, come previsto dall’art. 5 del DM n. 120/2016;
Merita adesione, altresì, l’ulteriore censura con la quale è denunciata l’identità dei cinque giudizi individuali forniti dai membri della Commissione.
Come già rilevato da questa Sezione in precedenti occasioni: sebbene l’utilizzo di espressioni uniformi o similari da parte dei singoli componenti di una commissione di valutazione sia tendenzialmente irrilevante ai fini della legittimità del giudizio collegiale espresso da parte della Commissione nel suo insieme, avuto riguardo alla circostanza che i predetti giudizi hanno comunque ad oggetto la medesima documentazione, nel caso in cui, invece, sia riscontrabile una perfetta identità testuale dei predetti giudizi individuali, come se gli stessi fossero stati materialmente copiati l’uno con l’altro, la predetta circostanza deve essere ritenuta inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario nonché sostanzialmente alterativa della successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli commissari (cfr. TAR Lazio sez. III n. 309/2017);
In ragione di quanto sopra, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla i provvedimenti che hanno giudicato inidonea la ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessata entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A. e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 12/03/2018