Nell’eventualità in cui davanti al medesimo ufficio giudiziario la stessa causa venga proposta due volte, si verifica una vicenda processuale anomala, in vista della quale l’ordinamento processuale appronta lo specifico rimedio disciplinato dall’art. 273, c.p.c. (che obbliga il giudice, davanti al quale siano pendenti più procedimenti relativi alla stessa causa, a ordinarne la riunione); l’applicazione al giudizio amministrativo impugnatorio della su menzionata norma è possibile, per analogia legis, in quanto espressiva di una esigenza comune a tutti i processi, ovvero di rimediare ad una semplice anomalia del procedimento, da eliminarsi con mezzi interni onde prevenire la inutile ripetizione di attività processuali ed eventuali contrasti di giudicati. Tale conclusione è rafforzata, dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, dal rinvio operato dall’art. 39, co. 1, stesso codice, alle disposizioni del c.p.c. compatibili con la disciplina processuale amministrativa ed espressive di principi generali; conseguentemente, se il giudice amministrativo non abbia disposto la riunione di due cause identiche, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto successivamente, onde prevenire la violazione del principio del ne bis in idem (In tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2015, n. 806).
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 7 marzo 2018, n. 646
Personale tecnico amministrativo-Dirigenti-Modifica organizzazione interna ateneo-Inammissibilità del ricorso per difetto di interesse
N. 00646/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00528/2016 REG.RIC.
N. 02244/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 528 del 2016, originariamente proposto da [#OMISSIS#] Albertini, [#OMISSIS#] Albini, Massimo [#OMISSIS#], Angelo Beretta, [#OMISSIS#] Berzero, [#OMISSIS#] Bolognesi, [#OMISSIS#] Chiara, [#OMISSIS#] Contardini, [#OMISSIS#] Corana, [#OMISSIS#] Cucca, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Frassica, [#OMISSIS#] Massara, [#OMISSIS#] Marazza, [#OMISSIS#] Monlarini, [#OMISSIS#] Nassi, [#OMISSIS#] Necchi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Painelli, [#OMISSIS#] Podini, [#OMISSIS#] Ravetta, [#OMISSIS#] Rosini, [#OMISSIS#] Rossini, [#OMISSIS#] Salis, [#OMISSIS#] Zucca, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] Adavastro e [#OMISSIS#] Imperiale, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Adavastro in Milano, via [#OMISSIS#] Donizetti, 47, qui riassunto da [#OMISSIS#] Albertini, [#OMISSIS#] Albini, Angelo Beretta, [#OMISSIS#] Bolognesi, [#OMISSIS#] Corana, [#OMISSIS#] Cucca, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Frassica, [#OMISSIS#] Massara, [#OMISSIS#] Monlarini, [#OMISSIS#] Nassi, [#OMISSIS#] Necchi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Painelli, [#OMISSIS#] Podini, [#OMISSIS#] Ravetta, [#OMISSIS#] Rosini, [#OMISSIS#] Salis, [#OMISSIS#] Zucca, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] Adavastro, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Donizetti 47;
contro
l’Università degli studi di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Mainardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Milano, via Agnello, 5;
nei confronti di
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, e [#OMISSIS#] Repossi, non costituiti in giudizio;
e sul riunito ricorso numero di registro generale 2244 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] Albertini, [#OMISSIS#] Albini, Angelo Beretta, [#OMISSIS#] Bolognesi, [#OMISSIS#] Corana, [#OMISSIS#] Cucca, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Frassica, [#OMISSIS#] Massara, [#OMISSIS#] Monlarini, [#OMISSIS#] Nassi, [#OMISSIS#] Necchi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Painelli, [#OMISSIS#] Podini, [#OMISSIS#] Ravetta, [#OMISSIS#] Rosini, [#OMISSIS#] Salis, [#OMISSIS#] Zucca, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] Adavastro, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Donizetti 47;
contro
l’Università degli studi di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Mainardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Milano, via Agnello, 5;
nei confronti di
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, e [#OMISSIS#] Repossi, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 528 del 2016:
– della delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università n. 362/2015 del 22 dicembre 2016 di approvazione della “nuova organizzazione aree dirigenziali”;
– della determinazione del Direttore Generale dell’Università n. 2744/2015 del 29 dicembre 2015 (prot. n. 61552/2015) avente ad oggetto la riorganizzazione delle aree dirigenziali;
– della determinazione del Direttore Generale dell’Università n. 2745 del 29 dicembre 2015 (prot. n.61554/2015) avente ad oggetto l’attribuzione temporanea, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e nelle more della nuova organizzazione, degli incarichi di responsabilità;
– di tutti gli atti connessi;
con espressa riserva di proporre, ogni azione di accertamento e/o di condanna per il risarcimento dei danni, subiti e subendi;
quanto al ricorso n. 2244 del 2017:
per l’accoglimento, in riassunzione, del ricorso già proposto nel giudizio registrato al n. 528/2016 Reg. ric. del TAR Lombardia – Milano.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Pavia;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso originariamente registrato al n. 528/2016 Reg. ric. di questo TAR Lombardia – Milano, gli originari ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe.
Con sentenza 23 maggio 2016, n. 1034, questa Sezione III ha dichiarato inammissibile il ricorso, declinando la propria giurisdizione in favore di quella del Giudice Ordinario.
A seguito di ricorso in appello, con sentenza 11 luglio 2017, n. 3418, il Consiglio di Stato ha dichiarato la giurisdizione del Giudice amministrativo, annullato la sentenza impugnata e rimesso la causa in primo grado a questo TAR Lombardia – Milano.
Una parte degli originari ricorrenti ha quindi riassunto il processo, sia nell’ambito del fascicolo registrato al n. 528/2016 Reg. ric. di questo TAR, sia in via autonoma, con identico ricorso registrato al n. 2244/2017 Reg. ric. di questo TAR.
I ricorsi sono affidati al seguente motivo, articolato in plurime censure.
Violazione dei principi del giusto procedimento e dei principi comunitari di buona amministrazione; violazione del principio di proporzionalità; carenza assoluta dei presupposti; contraddittorietà manifesta ed illogicità; carenza istruttoria; ingiustizia manifesta; eccesso di potere per travisamento di fatto e di diritto; eccesso di potere per sviamento; violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 5, 40, comma 4, e art. 45, commi 1 e 2 d. lgs. 165/2011 (TUPI); violazione degli articoli 6, 7, 8, 71, 75 e 76 del CCNL 16 ottobre 2008 “personale del comparto università”; violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 9 della legge 241/1990; violazione dei principi generali in materia di autotutela e di ritiro di cui al capo 4-bis e articoli 21-quinquies e s.s. della legge 241/1990; violazione degli articoli 2, 3, 36 e 97 della Costituzione.
A) L’Università avrebbe leso le aspettative degli interessati, atteso che la decurtazione disposta con la determina n. 2745/2015 corrisponderebbe a circa un terzo del trattamento economico di posizione di ciascun dipendente EP – elevata professionalità, ed avrebbe omesso qualunque appropriata valutazione, anche istruttoria, sugli interessi dei ricorrenti, ai quali non potrebbe essere ricondotta la responsabilità del deficit di bilancio, godendo essi già della posizione EP con quel trattamento economico negli anni anteriori, e dovendo semmai essere ricercate le cause dello scompenso eventualmente nell’attribuzione di nuove posizioni professionali, non compensate da corrispondenti cessazioni, che avrebbero sostanziato la violazione delle normative finanziare, soltanto a partire dal 1 gennaio 2010.
B) Gli atti di macro-organizzazione gravati muoverebbero dalla volontà dell’Università di risanare il debito affermato dai revisori contabili, comprimendo il trattamento economico in misura superiore al limite del 10% del corrispettivo già percepito fissato dal combinato disposto degli articoli 75 e 76 CCNL del 16 ottobre 2008, in violazione del divieto di reformatio in peius dei trattamenti economici dei dipendenti.
C) Gli impugnati atti di macro-organizzazione sarebbero privi di qualsiasi presupposto legittimante, di cui infatti non sarebbe data specifica contezza né nella delibera del 22 dicembre 2015, né nella determina del 29 dicembre 2015, così prescindendo da effettive esigenze di ripristino dell’efficienza degli Uffici e dei servizi.
D) Le asserite esigenze di miglioramento dell’efficienza e della produttività degli Uffici, che avrebbero determinato l’Università alla riorganizzazione degli Uffici, sarebbero affermate soltanto apoditticamente, non dimostrate, e comunque mai fatte oggetto di specifica istruttoria. L’Amministrazione avrebbe pretermesso gli obblighi di informazione e di concertazione con i soggetti sindacali rappresentativi, avviando il procedimento di riorganizzazione senza coinvolgerli. Inoltre, l’aver compresso posizioni individuali senza i necessari approfondimenti istruttori dimostrerebbe come l’Università abbia inteso esercitare anche poteri di autotutela, senza l’osservanza delle guarentigie proprie del procedimento amministrativo all’uopo prescritte dalla legge 241/1990.
L’Università si è costituita, spiegando difese in [#OMISSIS#] e nel merito; in particolare ha eccepito (memoria depositata il 18 gennaio 2018):
a) l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione degli accordi sindacali stipulati nel luglio 2017, successivamente ai provvedimenti impugnati ed al ricorso originario;
b) l’inammissibilità del ricorso perché collettivo in presenza di posizioni di conflitto di interessi, eccezione già proposta nei precedenti giudizi e non delibata, atteso che alcuni ricorrenti sarebbero stati confermati nelle posizioni che ricoprivano mentre altri non sarebbero stati confermati; inoltre la retribuzione di posizione per le diverse posizioni sarebbe diversa;
c) l’inammissibilità del ricorso per genericità, perché le censure proposte non atterrebbero all’apparato motivazionale, ma si limiterebbero ad affermare uno sviamento di potere in ragione degli effetti sul trattamento retributivo, trattamento da un lato sottratto alla giurisdizione del Giudice Amministrativo; inoltre gli atti di macro-organizzazione sarebbero sottratti alle regole partecipative di cui all’art. 3 della legge 241/1990; inoltre le censure articolate avverso la delibera 362 del 22 dicembre 2015 (che ridefinirebbe l’articolazione delle aree dirigenziali dell’Ateneo di Pavia riducendone il numero e modificandone il contenuto funzionale, e che costituirebbe l’atto presupposto dei successivi provvedimenti di micro-organizzazione del direttore generale del 29 dicembre 2015) sarebbero generiche;
d) il dubbio difetto di legittimazione dei ricorrenti (pag. 26), che agirebbero uti singuli, a lamentare la violazione della disciplina di cui agli artt. 6, 7 e 9 del CCNL del 9.10.2008 (pag. 13 del ricorso) sulle relazioni sindacali, trattandosi di disposizioni che avrebbero potuto essere invocate soltanto dalle organizzazioni sindacali, probabilmente tramite ricorso per condotta antisindacale, in quanto norme collocate nella c.d. parte “obbligatoria” del contratto collettivo nazionale; e comunque si tratterebbe di norme espressamente abrogate dagli artt. 2, commi 2 e 3 bis, 5, comma 2, 9 e 40, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 come modificate dal D. Lgs. 150/2009, che avrebbe inteso sottrarre alla cd. “cogestione sindacale” la materia dell’organizzazione degli uffici.
All’udienza pubblica del 20 febbraio 2018 i ricorsi sono stati trattati e trattenuti per la decisione; in tale sede, in particolare, il Collegio, ai sensi dell’art. 73 cpa, ha dato avviso alle parti circa la possibile sussistenza di profili di inammissibilità dei ricorsi per difetto di interesse in ragione della natura provvisoria dell’impugnato provvedimento 2745/2015.
DIRITTO
I ricorrenti in riassunzione sono dipendenti amministrativi dell’Università degli studi di Pavia, titolari alla data di proposizione del ricorso originariamente registrato al n. 528/2016 Reg. ric. di questo TAR Lombardia – Milano, di posizione professionale qualificata come “EP – elevata professionalità”.
Impugnano vari atti finalizzati alla modifica dell’organizzazione amministrativa dell’Ateneo sul presupposto che la loro ragion d’essere sia costituita dall’obiettivo di decurtare gli emolumenti loro destinati quali titolari di posizione di EP allo scopo di ripianare il deficit, che si sarebbe creato negli anni precedenti, del fondo destinato alla retribuzione delle posizioni di EP.
Come anticipato, il ricorso originariamente registrato al n. 528/2016 Reg. ric. di questo TAR Lombardia – Milano e dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione con la citata sentenza 1034/2016 è stato riassunto, solo da alcuni degli originari ricorrenti, con due distinti ricorsi dopo la riforma di tale sentenza ad opera della citata sentenza d’appello 3418/2017.
Innanzitutto, occorre procedere alla riunione dei due ricorsi in riassunzione, identici fra loro.
In proposito, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare, con motivazioni dalle quali il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, che «…Nell’eventualità in cui davanti al medesimo ufficio giudiziario la stessa causa venga proposta due volte, si verifica una vicenda processuale anomala, in vista della quale l’ordinamento processuale appronta lo specifico rimedio disciplinato dall’art. 273, c.p.c. (che obbliga il giudice, davanti al quale siano pendenti più procedimenti relativi alla stessa causa, a ordinarne la riunione); l’applicazione al giudizio amministrativo impugnatorio della su menzionata norma è possibile, per analogia legis, in quanto espressiva di una esigenza comune a tutti i processi, ovvero di rimediare ad una semplice anomalia del procedimento, da eliminarsi con mezzi interni onde prevenire la inutile ripetizione di attività processuali ed eventuali contrasti di giudicati. Tale conclusione è rafforzata, dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, dal rinvio operato dall’art. 39, co. 1, stesso codice, alle disposizioni del c.p.c. compatibili con la disciplina processuale amministrativa ed espressive di principi generali; conseguentemente, se il giudice amministrativo non abbia disposto la riunione di due cause identiche, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto successivamente, onde prevenire la violazione del principio del ne bis in idem…» (Sez. V, 16 febbraio 2015, n. 806).
A seguire, preliminarmente, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse.
Sono infatti impugnati dai ricorrenti essenzialmente tre distinti atti dell’Ateneo: a) la delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università n. 362/2015 del 22 dicembre 2016 di approvazione della “nuova organizzazione aree dirigenziali”; b) la determinazione del Direttore Generale dell’Università n. 2744/2015 del 29 dicembre 2015 (prot. n. 61552/2015) avente ad oggetto la riorganizzazione delle aree dirigenziali; c) la determinazione del Direttore Generale dell’Università n. 2745 del 29 dicembre 2015 (prot. n.61554/2015) avente ad oggetto l’attribuzione temporanea, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e nelle more della nuova organizzazione, degli incarichi di responsabilità.
Poiché i ricorsi si fondano sul pregiudizio diretto alla posizione professionale individuale dei ricorrenti e alla correlata retribuzione (circostanza in ragione della quale il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistere la giurisdizione amministrativa), l’atto lesivo – senza il quale i ricorrenti non avrebbero interesse al ricorso, quanto meno non come prospettato – è la determinazione 2745/2015, con cui sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile delle strutture amministrative e determinati i relativi emolumenti.
In proposito, si legge in tale determinazione 2745/2015: «…Art. 2 – L’importo delle retribuzioni delle posizioni organizzative verrà determinato una volta intervenuta la certificazione dei fondi di trattamento accessorio per l’anno 2016 ed espletate le conseguenti necessarie procedure. Fino a quel momento, al personale di categoria Ep verrà mensilmente erogata solo la parte corrispondente all’indennità minima contrattuale (euro 3099)…».
Si tratta, evidentemente, di una previsione transitoria, adottata – sul punto, ultra – nelle more della certificazione del fondo per la retribuzione degli incarichi EP.
Trattandosi di una previsione transitoria, il pregiudizio, nei ricorsi postulato come già realizzatosi, era meramente eventuale al momento della originaria proposizione del ricorso, peraltro non essendosi nemmeno realizzato, in ragione dell’accordo sindacale del 28 luglio 2017 (sul punto, infra), accordo tra l’altro già intervenuto al momento della spedizione in notifica del ricorso in riassunzione, effettuata in data 28 settembre 2017; ciò comporta il difetto di interesse al ricorso.
Le altre eccezioni in [#OMISSIS#], in ragione della radicale insussistenza di interesse come ritenuta dal Collegio, possono essere assorbite.
Peraltro i ricorsi, oltre che inammissibili, sarebbero anche infondati nel merito.
Giovano, in proposito, alcune precisazioni in fatto.
Il CCNL del personale del Comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, stipulato in data 16 ottobre 2008, applicabile alla vicenda oggetto di giudizio, prevede, all’articolo 76, che il trattamento economico del personale della categoria EP è composto – fra l’altro – dalla retribuzione di posizione, che varia «…da un minimo di euro 3.099 ad un massimo di euro 12.912 annui lordi per tredici mensilità e spetta anche al personale con incarichi di studio e/o di ricerca, previa opportuna ricognizione degli incarichi da parte del responsabile di settore al fine di pervenire ad un’omogenea graduazione delle posizioni stesse…».
Lo stesso CCNL prevede, all’articolo 90, rubricato Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità, che «…Presso ciascuna Amministrazione è destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per il personale della categoria EP, secondo quanto previsto dall’art. 76 del presente CCNL, un fondo quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 70 del CCNL 9.8.2000, come integrato dall’art.41 del CCNL 27.01.2005 e dall’art. 10 lett. f) del CCNL 28/3/2006…».
In sintesi, la retribuzione di posizione del personale di cui si tratta, pur essendo in linea teorica prevista «…da un minimo di euro 3.099 ad un massimo di euro 12.912 annui lordi per tredici mensilità…», è condizionata, negli importi che possono effettivamente essere attribuiti quali indennità di posizione e di risultato, dalla capienza del Fondo, diversa da amministrazione ad amministrazione.
Nel caso di specie, è avvenuto che il Collegio dei revisori dei conti dell’Università resistente abbia appurato che le erogazioni per gli anni dal 2010 al 2014 siano state superiori alla capienza del fondo (verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 9 del 21-22 luglio 2015, depositato in allegato al ricorso 528/2016 sub 5 e dall’Università resistente in data 7 aprile 2016 sub 5).
Si legge infatti in tale verbale che per gli anni dal 2010 al 2014 compreso sono stati erogati importi in eccesso rispetto alla capienza del fondo, tanto che «…Il Collegio prende atto che l’Amministrazione intende recuperare le somme erogate in eccesso dal 2010 al 2014, secondo la procedura prevista dall’art. 40, comma 3-quinquies, penultimo periodo del D.Lgs. 165/2001…».
La circostanza deve intendersi accertata atteso che: a) da un lato il verbale non risulta essere stato oggetto di impugnazione; b) d’altro lato, essa risulta confermata dal contenuto del verbale di accordo sindacale del 28 luglio 2017 (versato in atti dall’Università resistente in data 9 gennaio 2018 sub 15, e dai ricorrenti in data 10 gennaio 2018 sub 11), relativo alla erogazione del trattamento accessorio per gli anni 2015 e 2016, con cui – per quanto di interesse ai fini della presente trattazione – è stata concordata l’erogazione del trattamento accessorio in misura tale da consentire un recupero pluriennale delle somme erogate in eccesso negli anni dal 2010 al 2014.
Giova in proposito precisare che tale accordo prevede che «…Il totale del debito a carico del fondo EP risulta così pari a 825.520 euro. Come già evidenziato nella nota sopra riportata (prot n. 59375 del 20/07/2016), l’Amministrazione intende applicare un recupero pluriennale temporalmente più esteso in applicazione della salvaguardia dei livelli retributivi individuali del personale di categoria EP prevista dall’art.76, terzo comma del CCNL 16 ottobre 2008 (decurtabilità di norma non superiore al 10% della retribuzione di posizione del personale con riferimento alla parte eccedente l’importo minimo stabilito dal CCNL cosiddetta “posizione variabile”). Tale recupero inizia a partire dall’anno 2015 con una decurtazione pari a euro 49.003…».
L’art. 40, comma 3 quinquies, penultimo periodo, del D. Lgs. 165/2001, richiamato nel citato verbale 9/2015 del Collegio dei revisori dei conti, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che «…In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva…».
Il recupero a valere sulle contrattazioni collettive per le erogazioni accessorie che trovano provvista nel fondo di cui si tratta è quindi un preciso obbligo dell’amministrazione, che sorge nel momento dell’accertamento del superamento dei vincoli finanziari
Tanto premesso in fatto, un elemento milita, in maniera decisiva, a ritenere non condivisibile la tesi di fondo dei ricorrenti, secondo cui unica ragion d’essere dei provvedimenti impugnati sarebbe costituita dall’obiettivo di ripianare il deficit del fondo: posto che l’Università resistente aveva un preciso obbligo giuridico di effettuare il recupero, non si vede per quale ragione essa non avrebbe potuto modificare la propria organizzazione amministrativa allo scopo di poter conseguire risparmi gestionali che gli consentissero di effettuare tale recupero.
Ciò porterebbe – anche laddove venisse ritenuto sussistere l’interesse a ricorrere – al rigetto nel merito dei ricorsi.
E comunque, anche a voler prescindere da tale decisivo elemento, la tesi dei ricorrenti sconterebbe comunque un salto logico che le prospettate argomentazioni difensive non colmano.
Nella prospettazione dei ricorrenti il vizio di sviamento di potere inficiante i provvedimenti di macro-organizzazione sarebbe fondato sugli effetti dei provvedimenti impugnati sul trattamento retributivo.
Ora, l’elemento dello sviamento di potere viene allegato (e non dimostrato) sulla sola base della asserita decurtazione, che invece dovrebbe essere l’effetto dello sviamento.
Tanto premesso in termini generali, le singole censure sarebbero comunque infondate poiché:
1. con riferimento alla censura sub A), come anticipato, la citata determinazione 2745/2015 determina provvisoriamente l’importo delle retribuzioni delle posizioni organizzative, in attesa della certificazione dei fondi di trattamento accessorio per il 2016, ed in funzione del recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva, ciò che costituisce obbligo per l’Università resistente;
2. con riferimento alla censura sub B), da un lato, secondo quanto anticipato, anche ove l’eventuale ragione dei provvedimenti impugnati fosse da ricondurre al rientro dal deficit del fondo, questo non costituirebbe di per se motivo per ritenere sussistente il dedotto sviamento di potere, peraltro non dimostrato; d’altro lato, e con specifico riferimento alla dedotta violazione del divieto di reformatio in peius dei trattamenti economici dei dipendenti, premesso che tale divieto, per giurisprudenza stabile, non è applicabile al trattamento accessorio (ex plurimis, Cons. Stato, AP, 11 dicembre 2006, n. 14), la dedotta compressione del trattamento economico in misura superiore al limite del 10% del corrispettivo già percepito risulta esclusa dal passo sopra riportato del citato accordo sindacale del 28 luglio 2017;
3. con riferimento alla censura sub C), la riorganizzazione generale non richiede motivazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, legge 241/1990 (sul punto, Cons. Stato, sentenze Sez. VI, 22 aprile 2004, n. 2325, e Sez. V, 4 gennaio 2011, n. 10); in relazione a tali ipotesi infatti i CCNL prevedono procedure di informazione / concertazione sindacale (nel caso di specie, artt. 6 e 7 del citato CCNL del 16 ottobre 2008); e comunque l’organizzazione dell’amministrazione pubblica è caratterizzata da ampia discrezionalità, e nel caso di specie le ragioni della riorganizzazione risultano illustrate nell’impugnata delibera del Consiglio d’amministrazione dell’Ateneo 362/2015;
4. con riferimento alla censura sub D), questa risulta infondata in fatto: l’incontro con le organizzazioni sindacali risulta – a tenore del verbale dell’incontro, depositato dall’Università resistente il 7 aprile 2016 sub 11 – essere stato effettuato in data 11 dicembre 2015; per quanto invece riguarda l’asserito esercizio di poteri di autotutela, si tratta di un’affermazione genericamente espressa e che comunque non trova riscontro nei fatti di causa.
Per tutto quanto esposto, i ricorsi, peraltro infondati, devono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse.
Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: a) li riunisce; b) li dichiara inammissibili; c) condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti dell’Università resistente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Celeste Cozzi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 07/03/2018