TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 15 marzo 2018, n. 736

Procedura concorsuale professore Associato-Nomina nuova commissione-Mancata partecipazione prova orale-Insussistenza condizioni dell'azione

Data Documento: 2018-03-15
Area: Giurisprudenza
Massima

La circostanza della mancata partecipazione della ricorrente alla prova orale, che determina nella sostanza la fuoriuscita della stessa dalla procedura selettiva, ha effetti determinanti sotto il profilo della sussistenza delle condizioni dell’azione proposta.

Contenuto sentenza

N. 00736/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02874/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2874 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Roncada, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Smedile e [#OMISSIS#] Merlini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, piazza Cinque Giornate, n. 3;
contro
Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, n. 1;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Addis, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Eoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga, n. 6;
[#OMISSIS#] Riva, non costituita;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano datato 13.10.2016, con cui è stata costituita una nuova commissione giudicatrice per “una procedura di selezione per la copertura di posti di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010 – Dip. Medicina Veterinaria … settore concorsuale 07/H3 …. SSD Vet/05 – codice concorso 2866”;
– del verbale n. 1 della nuova Commissione giudicatrice del 22.11.2016, pubblicato in data 24.11.2016;
nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto conseguente o comunque connesso con quello impugnato in via principale e diretta, ivi compreso, il bando di concorso pubblicato in data 22.08.2014, il decreto rettorale 5270 del 6.08.2014 e la nota a firma del Rettore di Ateneo del 5.11.2015;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– del decreto rettorale n. 703 del 20 febbraio 2017 con cui sono stati approvati gli atti della procedura ed è stata nominata la vincitrice;
– dei verbali n. 2 e n. 2 bis del 14 e 15 dicembre 2016 relativi all’attribuzione dei punteggi sui titoli e sulle pubblicazioni e annesso allegato 1;
– del verbale n. 3 del 17 gennaio 2017 (assegnazione argomenti lezione);
– del verbale n. 4 del 19 gennaio 2017(prova orale);
– della relazione finale di concorso del 19 gennaio 2017.
 Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano e della controinteressata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Addis;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Visto l’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Con bando pubblicato dall’Università degli Studi di Milano sulla GURI del 22 agosto 2014 veniva indetta la procedura di selezione per la copertura di 1 posto di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Sanità Pubblica per il settore concorsuale 07/H3 – Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, SSD Vet/05 – Malattie Infettive degli Animali Domestici.
Alla procedura prendeva parte l’odierna ricorrente la quale, all’esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione, veniva individuata quale candidata più qualificata.
Trasmessi gli atti al Rettore, questi in data 4 marzo 2015 invitava i commissari a fornire chiarimenti, avendo riscontrato profili di incompletezza e incongruenza nella definizione dei criteri.
La Commissione, riunitasi in data 23 marzo 2015, forniva i chiarimenti richiesti, e confermava la ricorrente quale candidato più qualificato.
Nel giugno 2015 la ricorrente presentava istanza di accesso e invitava a concludere la procedura.
In data 6 luglio 2015 l’Amministrazione comunicava che con decreto n. 5854 del 26 giugno 2015 era stato disposto di non approvare gli atti della procedura e di annullare il decreto di nomina della Commissione, e tutti gli atti dalla stessa assunti, sulla base di apposita istruttoria che aveva fatto emergere che un Commissario (prof. Bonizzi) e la ricorrente avrebbero intrattenuto rapporti di rilievo economico tali da dimostrare una comunanza di interessi; tale commissario si era dimesso in data 29 maggio 2015, successivamente alla conclusione dell’attività della Commissione.
La ricorrente scriveva al Rettore disconoscendo i rapporti di interesse economico con il predetto commissario e chiedendo di avere copia degli atti dell’istruttoria condotta.
In data 9 ottobre 2015 la ricorrente scriveva nuovamente al rettore chiedendo di concludere la procedura.
Con decreto rettorale n. 3278 del 13 ottobre 2016 veniva costituita la nuova commissione.
La ricorrente segnalava all’Università la situazione di incompatibilità di un commissario (prof. [#OMISSIS#]) in quanto componente anche della commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale come professore ordinario fascia I nel settore concorsuale 07/H3, in relazione alla quale la ricorrente intendeva presentare domanda. La ricorrente segnalava altresì che le domande di partecipazione dei candidati alla procedura erano, da oltre due anni, consultabili sul sito internet dell’Ateneo.
La nuova Commissione si riuniva in data 22 novembre 2016 e approvava i criteri di valutazione.
Con ricorso notificato in data 30 novembre 2016 e depositato in data 6 dicembre 2016 la ricorrente impugnava il decreto di nomina della Commissione nonché il verbale di approvazione dei criteri, chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare.
Si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Milano, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con memoria di mera forma e con il deposito di documentazione.
Con ordinanza n. 55 del 10 gennaio 2017 questo Tribunale disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle terza partecipante alla procedura.
Nel frattempo la procedura proseguiva, con la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni delle tre candidate, l’assegnazione dell’argomento per la prova orale e lo svolgimento della stessa prova orale.
La ricorrente, pur essendo stata ammessa, non si presentava a sostenere la prova orale, prevista per il 19 gennaio 2017, previa richiesta di differimento a data successiva a quella fissata per la camera di consiglio (1° marzo 2017).
Quindi con decreto rettorale n. 703 del 20 febbraio 2017 venivano approvati gli atti della procedura e veniva nominata vincitrice la dott. Addis, che in data 24 febbraio 2017 si costituiva nel presente giudizio.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 10 aprile 2017 la ricorrente impugnava il decreto rettorale n. 703 del 20 febbraio 2017 con cui erano stati approvati gli atti della procedura, i verbali n. 2 e n. 2 bis del 14 e 15 dicembre 2016 relativi all’attribuzione dei punteggi sui titoli e sulle pubblicazioni, il verbale n. 3 del 17 gennaio 2017 di assegnazione degli argomenti per la lezione, il verbale n. 4 del 19 gennaio 2017 relativo alla prova orale nonchè la relazione finale di concorso del 19 gennaio 2017. Rispetto a tali atti deduceva vizi propri nonché l’invalidità derivata dagli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Alla camera di consiglio del 28 aprile 2017, fissata per l’esame della domanda cautelare, la ricorrente vi rinunciava. In tale occasione il Presidente disponeva la fissazione dell’udienza pubblica.
In vista della trattazione nel merito le parti scambiavano scritti difensivi insistendo nelle proprie conclusioni.
Indi all’udienza pubblica del 9 febbraio 2018 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.
II) In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di improcedibilità sollevata dalle difesa della controinteressata e dell’Università intimata.
La ricorrente infatti non ha sostenuto, per sua scelta, la prova orale manifestando, di fatto, di rinunciare alla partecipazione alla procedura selettiva indetta.
In replica la ricorrente ha dedotto l’irrilevanza di tale circostanza ai fini della procedibilità del ricorso, posto che il proprio interesse è quello all’annullamento dell’intera procedura.
L’eccezione di improcedibilità del ricorso è fondata, non sussistendo i presupposti per pervenire ad una pronuncia di merito.
La circostanza della mancata partecipazione della ricorrente alla prova orale, che determina nella sostanza la fuoriuscita della stessa dalla procedura selettiva, ha effetti determinanti sotto il profilo della sussistenza delle condizioni dell’azione proposta.
Va innanzi tutto rilevato che non risulta alcuna dichiarazione della ricorrente che dia un “significato” diverso (dal disinteresse) alla sua mancata presentazione alla prova orale.
La ricorrente ha chiesto al Presidente della Commissione di valutare l’opportunità di un rinvio della prova orale a data successiva a quella fissata per la camera di consiglio (1° marzo 2017) per trattare la domanda cautelare presentata con il ricorso per motivi aggiunti (cfr. doc. 34 di parte ricorrente). Dopodiché la candidata non si è presentata a sostenere la prova orale.
Ciò posto, la non partecipazione della ricorrente alla procedura determina il venir meno della sua posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati.
In assenza della partecipazione alla selezione di cui è causa l’aver partecipato alla precedente fase della selezione (conclusasi con l’individuazione della ricorrente stessa quale candidata più qualificata) non è sufficiente. Infatti con decreto n. 5854 del 26 giugno 2015 l’Università ha annullato tutti gli atti della procedura che aveva visto vincitrice la ricorrente, che, tuttavia, non ha impugnato il provvedimento. L’annullamento ha quindi consolidato i suoi effetti, facendo venir meno, definitivamente, dal mondo giuridico quella selezione.
La sostanziale rinuncia alla rinnovata procedura selettiva pone la ricorrente in una posizione identica a quella del quisque de populo, essendo venuta meno la legittimazione ad agire.
Va infatti rammentato che il processo amministrativo è un processo rigorosamente di parti, teso alla protezione della posizione soggettiva individuale del ricorrente e non finalizzato al ripristino della legalità oggettiva.
E’ stato affermato in materia di controversie aventi ad oggetto gare di appalto, i cui principi sono del tutto esportabili in controversie relative a procedure selettive o concorsuali, che la legittimazione deve essere correlata ad una situazione differenziata e dunque meritevole di tutela, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione. Chi volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una selezione non è dunque legittimato a chiederne l’annullamento ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione – per lui inter alios acta – venga nuovamente bandita. L’impresa che non partecipi alla gara non può contestare la relativa procedura e l’aggiudicazione in favore di imprese terze, perché la sua posizione giuridica sostanziale non è sufficientemente differenziata ma riconducibile a un mero interesse di fatto (Corte Cost. 22 novembre 2016, n. 245; Consiglio di Stato sez. III 5 dicembre 2016 n. 5113; Consiglio di Stato, sezione III, 10 giugno 2016, n. 2507; Consiglio di Stato, sezione III, 2 febbraio 2015, n. 491; Consiglio di Stato, sezione VI, 10 dicembre 2014, n. 6048; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 7 aprile 2011, n. 4).
La facoltà di agire in giudizio non è attribuita indistintamente a tutti i soggetti che potrebbero ricavare eventuali ed incerti vantaggi dall’accoglimento della domanda (cfr. Ad. Plen. n. 9/2014).
Se dunque la posizione differenziata e qualificata, ovvero la legittimazione, viene meno nel corso del giudizio, viene a mancare una delle condizioni dell’azione che preclude al giudice la possibilità di pronunciarsi nel merito.
Sotto il profilo dell’interesse va rilevata la contraddittorietà tra la mancata impugnazione del decreto n. 5854 del 26 giugno 2015, che interveniva, annullando tutti gli atti della procedura che aveva visto vincitrice la ricorrente, su una situazione in cui la ricorrente aveva ottenuto il bene della vita, e l’impugnazione di atti di una nuova procedura, in cui viene in emersione (soltanto) il possibile conseguimento del bene della vita.
Va aggiunto che con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato atti di per sé non lesivi, rispetto ai quali soltanto la partecipazione alla procedura avrebbe giustificato ex post la relativa impugnazione sotto il profilo dell’interesse. I successivi atti, impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, attengono alla fase del procedimento cui la ricorrente non ha partecipato.
Né d’altro canto può essere invocata la sussistenza di un interesse strumentale all’annullamento della procedura, posto che, come precisato dall’Adunanza Plenaria n. 4/2011, la nozione di “interesse strumentale” non identifica un’autonoma posizione giuridica soggettiva, ma indica il rapporto di utilità tra l’accertata legittimazione al ricorso e la domanda formulata dall’attore. Legittimazione che, nel caso di specie, come detto, è venuta meno.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Tenuto conto della pronuncia in [#OMISSIS#] sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
 [#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Celeste Cozzi, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Referendario, Estensore
 Pubblicato il 15/03/2018