N. 00604/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02803/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2803 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
CASSISA Massimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Chiara Campanelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Leone, sito in Palermo nella Via della Libertà n.62;
contro
l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo nella via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
per l’annullamento
QUANTO AL RICORSO INTRODUTTIVO:
per la dichiarazione di illegittimità
– del silenzio illegittimamente serbato alla istanza presentata giorno 12 luglio 2017 dall’odierno ricorrente volto alla riconversione creditizia della carriera pregressa con consequenziale iscrizione al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia presso l’Ateneo di Palermo;
– per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
– nonché per la condanna ex art. 2 bis della legge 241/1990 e 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata alla corresponsione dell’indennizzo per il mero ritardo nella conclusione del procedimento.
QUANTO AL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATO IL 13.02.2018:
per l’annullamento
– del verbale della seduta del Consiglio di Interclasse della Riabilitazione, prot. n. 2017-93056, notificato a mezzo pec al ricorrente in data 7 dicembre 2017, con il quale è stata rigettata la richiesta di riconversione creditizia del Diploma di Massaggiatore Massofisioterapista triennale con conseguente iscrizione al III anno del Corso di Laurea in Fisioterapia;
– ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 11, comma 5, del Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Palermo, D.R. n. 82/2017 del 11 gennaio 2017 – che ha sostituito il precedente Regolamento, D.R. n. 3972/2015 richiamato nel provvedimento impugnato – nella parte in cui prevede che “I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere il riconoscimento, come crediti formativi universitari, di conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario fino ad un massimo di 12 CFU”;
– ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 11, del Regolamento Didattico del Corso di Studi in Fisioterapia, approvato con delibera del 23 settembre 2015, nella parte in cui prevede che “Il Corso di Studio, intende riconoscere esclusivamente le conoscenze e le abilità professionali certificate e maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso, per una sola volta e fino al massimo di 12 CFU”, nonché dell’art 23, del medesimo regolamento, nella parte in cui prevede che “Per il trasferimento da altri Atenei e per il passaggio di corso di studio è richiesto comunque il superamento delle prove di accesso stabilite nei bandi di concorso dell’Ateneo di Palermo”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il ricorrente – tecnico massofisioterapista – con istanza del 12 luglio 2017 ha chiesto all’Università degli Studi di Palermo la riconversione creditizia della carriera pregressa con consequenziale iscrizione al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia presso l’Ateneo di Palermo con dispensa dal relativo test di ammissione, ritenendo che tale iscrizione gli spetti in quanto in possesso del diploma triennale di tecnico masso fisioterapista, conseguito il 17/10/2013 presso l’Istituto [#OMISSIS#] Fermi di Perugia.
1.2. Con ricorso notificato il 21/11/2017 e depositato il 27/11/2017 il ricorrente ha adito questo Tar ai fini della declaratoria di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dall’Università sulla predetta istanza presentata giorno 12 luglio 2017;
1.3. In data 30/11/2017 si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Palermo con atto di mera forma non contenente difese scritte.
1.4. Nelle more del giudizio in data 7/12/2017, l’Università ha provveduto sull’istanza del ricorrente rigettando – con provvedimento prot. n. 2017-93056 – la richiesta di riconversione creditizia del Diploma di Massaggiatore Massofisioterapista triennale e di conseguente iscrizione al 3° anno del Corso di Laurea in Fisioterapia.
1.5. Con ricorso per motivi aggiunti (con contestuale istanza di abbreviazione dei termini) il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento chiedendone l’annullamento.
1.6. Con decreto presidenziale n. 185/2018 è stata concessa la dimidiazione dei termini processuali con onere per il ricorrente di notificare il decreto medesimo alle controparti entro il 16/02/018. Il ricorrente ha depositato prova dell’adempimento dell’onere di notifica assolto in data 15/02/2018.
1.7. Il gravame è affidato alle censure di:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art.11 del regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Palermo; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 23 del regolamento Didattico del Corso di Studi in Fisioterapia; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 L.264/99; Violazione e/o falsa applicazione dell’art.14 L.240/2010; eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34, 36 e 97 Cost.;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art.10 bis della L.241/90 – difetto di istruttoria.
1.8. L’Università degli Studi di Palermo ha depositato una memoria difensiva chiedendo la reiezione del ricorso.
1.9. Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2018, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti la sussistenza dei presupposti per l’immediata definizione del ricorso con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. ed il ricorso è stato posto in decisione.
2. Deve preliminarmente essere esaminato il ricorso introduttivo.
2.1. Deve dichiararsene la parziale improcedibilità relativamente alla formulata domanda di declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Università degli Studi di Palermo sull’istanza del 12/07/2017, che nelle more (e sia pure tardivamente) ha adottato il provvedimento di diniego prot. n. 2017-93056.
2.1. Deve invece essere esaminata la domanda di risarcimento del danno da ritardo forfettariamente quantificato dal ricorrente in € 30,00 pro die, che deve essere rigettata atteso che non risulta che il ricorrente medesimo abbia previamente attivato – per evitare il danno – il rimedio di cui all’art.2 della L.241/90 comma 9-ter il quale prevede che “Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”.
3. Può adesso essere esaminato il ricorso per motivi aggiunti.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato, per le ragioni esposte nelle recenti pronunzie del C.G.A.R.S. n.150 del 27/03/2017 e 212 del 10/05/2017 rese in fattispecie analoga alla presente, che hanno recepito e fatto proprio l’iter argomentativo adottato da plurime pronunzie del Consiglio di Stato, e da ultimo con la sentenza n. 1118 dell’1.3.2016.
Il Collegio condivide le argomentazioni di cui alle citate sentenze, le cui conclusioni possono così sinteticamente riassumersi:
1) “ai sensi dell’art. 1 D.M. 27.7.2000 l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista vale per tutti i titoli di masso fisioterapista, conseguiti in base alla L. 19.5.1971 n. 403 a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/15)” a differenza di quanto sostenuto dall’Università anche nella vicenda qui in esame;
2) “i diplomati, per potere accedere al corso di laurea in fisioterapia non sono tenuti a superare il test di ingresso alla facoltà al pari dei neodiplomati presso istituti scolastici di istruzione secondaria. E ciò in quanto la ratio dei test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso, di cui alla L. 2.8.99 n. 264, è in primo luogo quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi ai quali intende iscriversi. Tale preliminare verifica, nei casi considerati, appare superflua considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista assicura già in sé questa predisposizione (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/2015 e TAR Campania, sez. IV, n. 3801/16)”;
3) “non è possibile “negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento” ritenuto che le conoscenze e le abilità acquisite dai massofisioterapisti e certificate dai diplomi conseguiti possono ben essere utilizzabili per abbreviare il percorso per l’obiettivo universitario da raggiungere (così TAR Campania, sez. IV, n. 3801/16)”.
4. Orbene, considerato altresì che il ricorrente è anche in possesso del diploma di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive (oltre che in possesso del diploma triennale di tecnico masso fisioterapista) ne consegue che egli è legittimato ad essere ammesso, senza dovere effettuare preventivamente il test di ingresso, al terzo anno del corso di Laurea in Fisioterapia in virtù del possesso del titolo di Massofisioterapista triennale.
5. L’azione dell’Amministrazione resistente si è dunque svolta senza rispettare i presupposti normativi sopra richiamati e deve quindi ritenersi illegittimo il provvedimento dell’Università che ha rigettato l’stanza di iscrizione al 3° anno del Corso di Laurea in Fisioterapia indipendentemente dall’accertamento della disponibilità di posti per l’anno accademico 2017/2018 mentre ai sensi dell’art.5, commi 5 e 7 del D.M. 22.10.2004 n. 270 avrebbe dovuto procedere al riconoscimento dei crediti formativi universitari sulla base del percorso formativo del ricorrente che comprende il Diploma in Massofisioterapia e il diploma di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive.
6. Conclusivamente, assorbita ogni altra censura, il Collegio accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara il ricorso introduttivo in parte improcedibile e in parte lo rigetta;
b) accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati;
c) condanna l’Università degli Studi di Palermo al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore di parte ricorrente in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge e dispone la restituzione dell’importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Aurora Lento, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 13/03/2018