La nomina di una commissione già formata non costituisce violazione del giudicato, in quanto ciò che rileva non è il momento temporale di composizione della commissione ma la circostanza che non vi sia coincidenza soggettiva tra i componenti della commissione che ha posto in essere gli atti ritenuti, con sentenza passata in giudicato, illegittimi e la nuova commissione.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 marzo 2018, n. 1639
Abilitazione scientifica nazionale-Nuova rivalutazione-Nomina commissione
N. 01639/2018REG.PROV.COLL.
N. 08364/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8364 del 2017, proposto da Giovanni Bianco e [#OMISSIS#] Caporali, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Dandolo, n. 19/A;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi Iuav di Venezia, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universiatrio e della Ricerca, non costituiti in giudizio.
nei confronti di
Lidianna Degrassi, [#OMISSIS#] Vecchio, [#OMISSIS#] Bindi, [#OMISSIS#] Romboli, [#OMISSIS#] di Plinio, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza 10 febbraio 2017, n. 584 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
FATTO e DIRITTO
1.– Con decreto del direttore generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) del 20 luglio 2012 n. 222 è stata indetta la procedura di abilitazione nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia per il settore concorsuale 12/C1 – diritto costituzionale.
All’esito della procedura i professori Giovanni Bianco e [#OMISSIS#] Caporali sono risultati vincitori non idonei.
2.– Quest’ultimi hanno impugnato gli atti della procedura innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che, con sentenza 21 settembre 2015, n. 113178, ha rigettato il ricorso.
3.– Il Consiglio di Stato, con sentenza 10 febbraio 2017, n. 584, ha accolto l’appello, in quanto la commissione non aveva applicato alcuni criteri di valutazione definiti dalla normativa secondaria di regolazione della materia.
In particolare, con tale sentenza si è affermato che «sul piano degli effetti conformativi, l’amministrazione in esecuzione della presente sentenza dovrà procedere a una rivalutazione dei candidati, demandata ad una nuova commissione, rinnovata nei suoi componenti rispetto a quella che ha emesso l’impugnato giudizio di non idoneità, previa determinazione dei relativi criteri in conformità a quanto statuito con la presente sentenza».
4.– I ricorrenti, con il ricorso esame, lamentano la violazione del giudicato in quanto: i) non sarebbero stati giudicati da una nuova commissione, avendo l’amministrazione dato l’incarico ad una commissione nominata con decreto direttoriale 11 dicembre 2015, n. 3224, prima della pubblicazione della sentenza di cognizione; ii) non sarebbe stato possibile essere presenti «alle operazioni di sorteggio dei componenti della commissione che li ha rivaluti»; iii) detta commissione non avrebbe proceduto alla previa determinazione dei criteri di valutazione.
5.– Il ricorso non è fondato.
In relazione al primo profilo, attinente al momento di nomina della commissione, la sentenza di cognizione aveva disposto che la fase esecutiva dovesse essere eseguita da una “nuova commissione”.
L’esigenza che la procedura venga svolta da una diversa commissione risiede nella necessità di evitare possibili condizionamenti che possano incidere sulla valutazione finale.
Nella specie amministrazione ha nominato una commissione già formata per dare attuazione a sentenze diverse da quella in esame.
Tale modalità di nomina non costituisce violazione del giudicato, in quanto ciò che rileva, come sopra esposto, non è il momento temporale di composizione della commissione ma la circostanza che non vi sia coincidenza soggettiva tra i componenti della commissione che ha posto in essere gli atti ritenuti, con sentenza passata in giudicato, illegittimi e la nuova commissione.
Sotto altro aspetto, si tenga conto che, nella specie, è sì vero che la commissione è stata costituita prima della sentenza di cognizione in esame ma è altrettanto vero che ciò che rileva è l’atto successivo di attribuzione delle funzioni da parte dell’amministrazione alla suddetta commissione di dare esecuzione anche alla sentenza di cognizione in esame.
In relazione al secondo profilo, attinente alla mancata possibilità di partecipare alle operazioni di sorteggio, la censura è inammissibile sia per genericità, non risultando quali sarebbero le norme violate, sia perché non è stato indicato, ai fini dell’interesse a ricorrere, come tale presunta violazione procedimentale avrebbe in concreto inciso sulla determinazione finale assunta dalla commissione.
In relazione al terzo profilo, attinente alla mancata determinazione dei criteri di giudizio, si tratta di un aspetto che, a prescindere dalla genericità che connota anche tale censura, può essere fatto valere in un eventuale nuovo giudizio di cognizione.
6.– La natura particolare della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso proposto con l’atto indicato in epigrafe;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 14/03/2018