TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 marzo 2018, n. 3001

Procedura concorsuale ricercatore-Commissione esaminatrice-Discrezionalità tecnica

Data Documento: 2018-03-16
Area: Giurisprudenza
Massima

I giudizi della commissione esaminatrice sono espressione di valutazioni tipicamente tecnico-discrezionali, sindacabili e dunque censurabili solo in caso di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza.
 

Contenuto sentenza

N. 03001/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02779/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2779 del 2017, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mongiardi, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] in Roma, largo Messico, 7;
contro
CNR – Consiglio Nazionale Ricerche, rappresentato e difeso secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cattaneo, [#OMISSIS#] Faggioli, Chiara Cencioni, rappresentate e difese dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Dandolo, 19/a;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Barbara Cassani, [#OMISSIS#] Salvati, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Esposito, Aurora [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto del 21 dicembre 2016, di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.4 Ricercatori, III livello professionale, della successiva determina del 27 dicembre 2016, di assunzione della prima degli idonei, quinta in graduatoria, a seguito della rinuncia del vincitore primo in graduatoria, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del CNR;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cattaneo, [#OMISSIS#] Faggioli e Chiara Cencioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. F. [#OMISSIS#], l’Avvocato dello Stato V. Fico, nella sola chiamata preliminare, e l’Avv. F. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il CNR in data 23 giugno 2016 emetteva il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.4 Ricercatori, III livello professionale.
Con successivo atto del 21 dicembre 2016 veniva approvata la graduatoria e nominati i vincitori della procedura selettiva, secondo il seguente ordine: 1. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] punti 95,5/100, 2. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cattaneo p.95/100, 3. Barbara Cassani p.86/100, 4. [#OMISSIS#] Faggioli p.84,5/100, 5. Chiara Cencioni p.81,5/100; con determina del 27 dicembre 2016, a seguito della rinuncia del primo in graduatoria, l’Amministrazione, al fine di coprire tutti i posti banditi, assumeva la prima degli idonei, quinta in graduatoria, Sig.ra Cencioni.
La Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mongiardi, partecipante, senza successo, alla procedura, con punti 68/100, impugnava i suindicati atti di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori, censurandoli per violazione degli artt.5, comma 5, 8 del bando, dell’art.51 c.p.c., degli artt.3, 97 Cost., del verbale n.1 del 2016 nonché l’eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, della disparità di trattamento, dell’illogicità e perplessità, dello sviamento.
La ricorrente in particolare ha fatto presente quanto segue.
Uno dei membri della Commissione (1), Prof. [#OMISSIS#] Condorelli, aveva pubblicazioni in comune con i candidati vincitori [#OMISSIS#] e Cattaneo; rispetto a quest’ultima in particolare risultavano 4 lavori in collaborazione su 11, la supervisione del dottorato e della borsa di studio presso l’Università di S. [#OMISSIS#] in California; la procedura selettiva doveva quindi essere annullata e ripetuta, previo rinnovo della Commissione.
Come candidata non vincitrice inoltre (2) aveva ricevuto punti 6/15 per i prodotti scelti (5 pubblicazioni) e punti 3/15 per il curriculum, pur risultando sempre primo autore e dunque fornendo un apporto individuale rilevante nei lavori collettanei suddetti; la qualità dei suoi lavori inoltre veniva considerata medio-bassa, in disparità di trattamento con altri candidati, pur in presenza di un buon IF (impact factor) e di un H-index di 6.
Il CNR si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, deducendo in [#OMISSIS#] l’inammissibilità, per difetto di interesse, della domanda di annullamento dell’intera procedura e nel merito l’infondatezza del complessivo ricorso.
Del pari si costituivano in giudizio per il rigetto dell’impugnativa, ritenuta infondata, le controinteressate Cattaneo, Faggioli e Cencioni.
Con ordinanza n.11672 del 2017 il Tribunale accoglieva la domanda di accesso, ex art.116, comma 2 c.p.a. presentata dalla ricorrente.
Con memorie la ricorrente e le controinteressate ribadivano i rispettivi assunti.
Seguivano le repliche delle suddette parti.
Nell’udienza del 13 dicembre 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio tralascia l’esame dell’eccezione di [#OMISSIS#] sollevata dal CNR, per difetto di rilevanza, stante l’infondatezza nel merito del ricorso, che va pertanto respinto.
Invero è necessario evidenziare al riguardo, con riferimento al primo ordine di censure, che la collaborazione scientifica tra un commissario e un candidato non rappresenta di per sé una causa di incompatibilità, occorrendo invece una comunanza di interessi professionali, economici o personali di notevole intensità, tale da ingenerare il sospetto che il giudizio sia stato espresso sulla base della conoscenza personale, in violazione dunque dei principi di trasparenza e imparzialità, e non sulla scorta delle risultanze oggettive della procedura (cfr., tra le altre, Cons. Stato, VI, n.3366 del 2014 e V, n.3443 del 2015).
Orbene, nel caso in trattazione, considerato anche che il candidato vincitore [#OMISSIS#] rinunciava all’assunzione (cfr. all.6 al ricorso), dagli atti di causa non emergono comunque gli elementi sufficienti per integrare la fattispecie di incompatibilità di cui all’art.51 c.p.c. – applicabile anche all’ambito amministrativo (cfr., tra le altre, TAR Valle d’Aosta n.49 del 2017) -, tra il commissario Condorelli e i candidati [#OMISSIS#] e Cattaneo, così come delineata dalla giurisprudenza suindicata (cfr. all.8, 11 al ricorso).
Con riferimento al secondo ordine di censure va rilevato che i giudizi contestati sono espressione di valutazioni tipicamente tecnico-discrezionali, sindacabili e dunque censurabili solo in caso di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza (cfr., in ultimo, TAR Lazio, III, n.249 del 2018), che nel caso di specie difettano.
In proposito infatti va precisato quanto segue.
I criteri di valutazione erano molteplici e non limitati a quelli richiamati dalla parte ricorrente (cfr. verbale n.1 del 2016, all.4 al ricorso); le opere dei candidati non potevano essere agevolmente confrontate sulla base di uno o due parametri, per far emergere disparità di trattamento, perché di contenuto differente (cfr. già TAR Lazio, III, 8956 del 2017); l’IF, come del resto riconosciuto anche dalla ricorrente, non poteva risultare decisivo, essendo riferito alla qualità della rivista nel complesso più che dei singoli articoli nella stessa contenuti (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11889 del 2015); del pari è a dirsi per l’H-index, trattandosi di indicatore di carattere quantitativo (cfr. già TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.2779/2017 indicato in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in parti uguali, in favore del CNR e delle controinteressate, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in €3.000,00 (Tremila/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
 Pubblicato il 16/03/2018