Come stabilito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2015 n.1, deve “escludersi che la possibilità … di transitare alla Facoltà di Medicina e Chirurgia … possa, sulla base, della vigente normativa nazionale ed europea, essere condizionata all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, che non può essere assunto come parametro di riferimento per l’attuazione del “trasferimento” in corso di studi, salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso”.
TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 26 marzo 2018, n. 694
Accesso a numero programmato corsi a numero chiuso-Test di ingresso-Trasferimento corso di studi
N. 00694/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00728/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 728 del 2017, proposto da:
Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Cucchiara e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Cucchiara in Palermo, via Regina Margherita, n. 42;
contro
– Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
– Università degli studi di Palermo;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via [#OMISSIS#] De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;
per l’annullamento
del provvedimento dell’Università degli Studi di Palermo prot. n. 2447 del 12 gennaio 2017, conosciuto il giorno 19 successivo, con cui è stata rigettata la domanda di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2016-2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Università degli studi di Palermo;
Vista l’ordinanza cautelare n. 479 del 21 aprile 2018;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 23 febbraio 2018, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con ricorso, notificato il 15 marzo 2017 e depositato il giorno 27 successivo, il signor Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] esponeva di avere conseguito, in data 12 luglio 2016, la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, presso la facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata, con il punteggio di 110/110.
Con istanza del 30 dicembre 2016, aveva chiesto l’iscrizione, per saltum, al secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia attivato dall’Università degli studi di Palermo presso la sede staccata di Caltanissetta, relativamente all’anno accademico 2016/2017, con riconoscimento dei crediti e senza superamento di test d’ingresso.
Malgrado l’indubbia esistenza di posti vacanti (risultante dalla differenza tra i posti messi a concorso per trasferimenti e passaggi, da un lato, e quelli coperti, dall’altro), con nota prot. n. 2447 del 12 gennaio 2017, l’Università degli Studi di Palermo aveva rigettato l’istanza, facendo riferimento alla necessità del superamento del test d’ingresso.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tale provvedimento per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 in relazione al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 16 marzo 2007.
Avrebbero dovuto essere valutati i crediti maturati.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. da 7 a 13 della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere sotto i profili del difetto d’istruttoria e dello sviamento. Omessa applicazione dell’art. 20 del regolamento didattico d’ateneo. Incompetenza.
Sarebbero state omesse le garanzie procedimentali.
L’atto avrebbe dovuto essere adottato dal Consiglio del corso di studi, competente in materia e non dalla segreteria degli studenti.
3) Violazione e falsa applicazione del decreto del Ministero dell’università e della ricerca n. 546 del 30 giugno 2016. Eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta.
Sussisterebbe l’idoneità all’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia tenuto conto del superamento dei test e del conseguimento della laurea per quello in odontoiatria.
Per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.
Con ordinanza n. 479 del 21 aprile 2018, l’istanza cautelare è stata accolta ai fini della fissazione dell’udienza di merito.
In vista dell’udienza, il ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande, richiamando precedenti favorevoli.
Anche l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, rilevando, tra l’altro, che: l’istanza di iscrizione per saltum non era assimilabile a quella di trasferimento da altre Università, cosicché nella specie non poteva aversi né l’esonero dai test, né il riconoscimento dei crediti; per l’accesso ad anni successivi al primo era, comunque, necessario il superamento del test d’ingresso; veniva in considerazione un atto di competenza dirigenziale.
Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2018, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto il provvedimento con cui l’Università di Palermo ha rigettato l’istanza d’iscrizione al secondo anno della facoltà di medicina e chirurgia avanzata dal ricorrente, il quale era in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, in quanto non aveva superato il test di ammissione.
La questione fondamentale che il collegio deve affrontare è se il possesso della laurea in odontoiatria consente l’iscrizione al (diverso) corso di laurea in medicina senza superamento dei relativi test.
Invero, l’art. 4, comma 1, della l. n. 264 del 2 agosto 1999 dispone che l’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato (tra cui quelli di “medicina e chirurgia” e “odontoiatria e protesi dentaria”) è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi.
In ordine all’interpretazione di tale norma è intervenuta l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la quale, nella decisione n. 1 del 2015, ha affermato che il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni successivi. Si è, in particolare, ritenuto che in questi casi il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza che gli studenti provenienti da un’altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere, ricadono nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso e devono superare il test d’ingresso. Si è, inoltre, precisato che rimane salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione del “periodo” di formazione svolto all’estero, nonché il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento.
Come noto, tale decisione ha rappresentato il superamento del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le disposizioni in tema di prova unica nazionale per l’accesso alle facoltà a numero chiuso dovevano essere interpretate nel senso che il superamento della stessa si rendeva necessario anche per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo e anche nei confronti di studenti (di nazionalità italiana o di altri stati europei) provenienti da università di altri Paesi dell’Unione europea i quali avessero lì superato la prova per l’accesso al primo anno di corso (per tutte Consiglio di Stato, VI, 1° ottobre 2014, n. 4877 con ampi richiami).
Orbene, sulla scorta della decisione dell’adunanza plenaria, la giurisprudenza di primo grado si è di recente orientata nel senso che non è necessario il superamento della prova d’accesso per quei soggetti che: hanno superato i test d’ingresso sia per medicina che per odontoiatria; hanno optato per uno dei due corsi e si sono laureati; hanno richiesto l’iscrizione per saltum all’altro corso di laurea.
Si è, in particolare, affermato che in questi casi risulta pienamente soddisfatta la logica sottesa ai test la quale è costituita dal perseguimento di alti standard formativi (in termini TAR Lazio sede di Roma, III, 12 aprile 2017, n. 4477 e 14 novembre, 2017, n. 11316).
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, va rilevato che la fattispecie sottoposta all’esame del collegio è diversa da quella di cui alle decisioni surriportate, in quanto il ricorrente, pur avendo brillantemente concluso il corso di laurea in odontoiatria, non ha mai superato i test per l’ammissione al diverso corso di laurea in medicina.
Al contrario, nella relazione dell’Università degli studi di Palermo depositata dall’Avvocatura dello Stato si fa riferimento alla circostanza che questi, pur essendosi immatricolato al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università di Roma – Tor Vergata, nell’anno accademico 2011/2012, ha partecipato ai test per l’accesso al corso di laurea in medicina presso l’università di Palermo, non conseguendo un risultato utile.
Ne deriva che il ricorrente (al quale va riconosciuto l’indubbio merito di avere affrontato in maniera eccellente un percorso di studi molto impegnativo e di averlo concluso brillantemente) si trova, come detto, in una situazione diversa da quella esaminata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e dal TAR Lazio sede di Roma.
Sotto tale profilo, va, infatti, rilevato che: non è uno studente di medicina proveniente da un altro ateneo; non ha mai superato le prove d’accesso per il corso di laurea in medicina.
In presenza di tale diverso quadro fattuale, il collegio ritiene che non possa aversi l’applicazione del principio di diritto affermato dall’Adunanza plenaria il quale, se dilatato oltre misura nella prassi applicativa, potrebbe vanificare del tutto le prove d’accesso.
Se, infatti, si ritenesse che la laurea afferente corsi, i quali prevedono il superamento di esami costituenti potenziali crediti per l’iscrizione per saltum alla facoltà di medicina, rende superflua la prova d’accesso, si creerebbe un canale d’accesso extraistituzionale non ammesso dal sistema.
Più corretta appare, pertanto, l’applicazione al caso di specie dei principi di diritto affermati nel contesto dell’orientamento del Consiglio di Stato superato (con riferimento al caso specifico di studenti di medicina provenienti da altre Università) dall’Adunanza plenaria, ovverosia che il combinato disposto degli artt. 1 e 4 della l. n. 264 del 2 agosto 1999 in relazione alla previsione di cui al d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 rende indefettibile l’obbligo di sostenere il test di ingresso per l’accesso alle facoltà a numero chiuso.
Da tali previsioni normative non emerge, infatti, in alcun modo che il richiamato vincolo operi unicamente nelle ipotesi in cui (secondo l’id quod plerumque accidit) l’accesso avviene al primo anno di corso; dovendosi invece ritenere – stante l’inequivoco disposto normativo – che il medesimo obbligo sussista anche (in assenza di condizioni esimenti quale la provenienza da altra identica facoltà di una diversa Università italiana o straniera) nel caso di domanda di accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (per tutte Consiglio di Stato, VI, 1° ottobre 2014, n. 4877 con ampi richiami).
Da quanto esposto deriva l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso, poichè:
– non vi era obbligo di valutazione dei crediti maturati, in quanto il mancato superamento del test d’accesso non consentiva l’iscrizione (primo motivo);
– l’assenza delle garanzie procedimentali non era invalidante alla luce del principio di sanatoria dei vizi formali codificato nell’art. 21 octies della l. n. 241 del 1990 (secondo motivo);
– il diniego, in quanto motivato con riferimento al mancato superamento del test d’accesso, era di competenza del dirigente e non del Consiglio del corso di studi (terzo motivo);
– il superamento del (diverso) test per l’accesso al corso di laurea in odontoiatria non comportava l’idoneità all’accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia.
Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è infondato e va rigettato.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali in materia e alle peculiarità della fattispecie, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Valenti, Consigliere
Pubblicato il 26/03/2018