TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 marzo 2018, n. 3455

Abilitazione scientifica nazionale–Criteri di valutazione

Data Documento: 2018-03-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel d.m. 7 giugno 2016, n. 120 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit). Conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi può essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.

Contenuto sentenza

N. 03455/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01566/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1566 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] Mazzieri, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Palatucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo [#OMISSIS#] Ponchielli, N. 6;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale I^ Fascia – Settore 01/A3 Dd 1532/16 (III Quadrimestre) non costituita in giudizio;
per l’annullamento del giudizio di non abilitazione del ricorrente per il settore concorsuale 01/A3, resa all’esito della procedura indetta con decreto direttoriale 1532/2016 – III quadrimestre, pubblicato dal giorno 28 novembre 2017 e successivamente conosciuto, nonché di ogni atto antecedente, susseguente o comunque connesso, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice per quanto di interesse;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. L. Palatucci e, solo nella chiamata preliminare, l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, nella peculiare procedura prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
I limiti del sindacato di legittimità su atti, come quelli in esame, che costituiscano espressione di discrezionalità tecnica, sono ormai oggetto di giurisprudenza consolidata, anche per quanto riguarda la linea evolutiva, secondo cui può ritenersi censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (esattamente in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016, n. 9086).
Per quanto riguarda la più recente disciplina, vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha rafforzato i parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno dagli stessi, di modo che – ove titoli e valori soglia risultino positivamente riscontrati – non può non ravvisarsi l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il richiesto titolo abilitante, risultando i soggetti interessati già inseriti, ad un livello sotto diversi profili congruo, nel settore scientifico di riferimento.
Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit). Conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata per il settore disciplinare 01/A3 – Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, I^ Fascia, con quattro giudizi negativi su cinque, in quanto il candidato presenterebbe “complessivamente titoli e pubblicazioni tali da NON dimostrare una posizione consolidata nel panorama internazionale della ricerca”. Tale valutazione è contestata dall’attuale ricorrente per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, in via preponderante attinenti alla motivazione dei giudizi, in rapporto alla complessiva figura professionale della stesso ed ai relativi meriti scientifici, sottolineati dall’abbondante superamento dei parametri oggettivi in precedenza indicati (possesso di ben sei titoli sui sette indicati dalla Commissione, e ampio superamento dei valori-soglia, sia per numero di pubblicazioni che per citazioni).
In tale contesto il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l’impugnativa in decisione, rilevandone la fondatezza.
Appaiono meritevoli di accoglimento ed assorbenti, infatti, le censure di violazione del già citato regolamento n. 120 del 2016 (articoli 3, comma 1 e 6), nonchè di eccesso di potere per difetto di motivazione, riscontrabile nei giudizi individuali e in quello collegiale.
Quanto sopra in presenza del pieno raggiungimento, da parte del ricorrente, dei ricordati parametri oggettivi di riscontro, previsti per il rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale (titoli curriculari e valori – soglia, di cui all’allegato “C” al DM. n. 120 del 2016, punti nn. 2 e 3, con positivo riconoscimento dell’impatto della produzione scientifica, nei termini di cui all’art. 1 dell’allegato “A” al medesimo D.M).
In tale contesto, la Commissione era chiamata a valutare, pressochè esclusivamente, la qualità delle pubblicazioni ed il relativo impatto nel settore scientifico di riferimento, in termini di qualità e originalità (ex art. 6 reg. cit.).
I giudizi individuali (uno solo dei quali pienamente positivo) e il giudizio collegiale presentano invece, in ordine ai profili sopra indicati, elementi di incertezza e contraddittorietà, passando da una non meglio precisata valutazione di “risultati scientifici…ancora quantitativamente non adeguati” alla segnalazione di “alcuni risultati di valore”, in base ai quali non potrebbe però ritenersi acquisita “la piena maturità scientifica”; analoga incertezza (o ambiguità) emerge nei quattro giudizi individuali negativi, in cui si parla di “candidato sicuramente promettente, che ha ottenuto alcuni risultati di rilievo….ma, nel loro insieme…non sufficienti ad affermare la piena maturità scientifica, richiesta per la I^ Fascia”, ovvero di candidato “in ascesa”, ma senza adeguata “visibilità scientifica”, pur risultando la collocazione editoriale della maggior parte delle pubblicazioni “buona o molto buona”. Dai giudizi in questione – solo in parte sommariamente riportati – sembra emergere un eccesso di prudenza per la giovane età dell’interessato (nato nel 1980), più che una effettiva valutazione delle pubblicazioni, il cui livello non elevato soltanto avrebbe potuto costituire circostanza impeditiva dell’abilitazione, nonostante il pieno riconoscimento dei parametri oggettivi, previsti dalla vigente disciplina per il relativo rilascio. Di tale valutazione, tuttavia, non si ha reale riscontro, di modo che le espressioni usate, circa la non adeguata “visibilità scientifica”, o la non pienamente raggiunta “maturità”, restano sostanzialmente apodittiche e indimostrate.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con assorbimento delle ragioni difensive non esaminate e conseguente annullamento del contestato giudizio di inidoneità.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 104/2010, il Collegio stesso ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento, a favore del medesimo ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A.. Contributo unificato a carico anch’esso della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 28/03/2018