La richiesta di chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a., costituisce un peculiare strumento volto a ottenere precisazioni e delucidazioni su punti del decisum ovvero sulle concrete e precise modalità di esecuzione, laddove si riscontrino elementi di dubbio o di non immediata chiarezza, senza che con ciò possano essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare e/o integrare il proprium delle statuizioni rese (cfr. ad es. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 maggio 2017, n. 2324).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 marzo 2018, n. 1803
Ricercatore-Comportamenti discriminatori e vessatori da parte ateneo-Risarcimento-Giudizio di ottemperanza-Chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a.
N. 01803/2018 REG.PROV.COLL.
N. 08264/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8264 del 2017, proposto da:
Universita’ degli Studi Napoli [#OMISSIS#] Ii, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] Formicola, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] De Cilla in Roma, corso Trieste, 16;
per l’esecuzione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. VI n. 02159/2017, resa tra le parti, in termini di ricorso per ottemperanza ex art. 112 c. 5 cod proc amm.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Formicola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati dello Stato [#OMISSIS#] e, [#OMISSIS#] per delega di [#OMISSIS#].;
Rilevato in fatto che:
– l’università ricorrente agisce al fine di ottenere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 112 comma 5 cod.proc.amm., i chiarimenti in merito all’esecuzione della sentenza n. 2159/2017;
– in particolare, fermo il riconoscimento giurisdizionale della spettanza della voce di danno patrimoniale, si chiede di individuare in maniera univoca il criterio di liquidazione del danno stesso, all’apparenza non coincidente nella motivazione della sentenza in questione, rispettivamente ai punti 7.4 e 10 della motivazione;
– la difesa di parte resistente, nella presente sede esecutiva, chiedeva il rigetto della domanda formulata dall’Università ricorrente, in quanto la sentenza sarebbe da intendere come riconoscente un duplice ordine di voci oggetto di risarcimento di danno patrimoniale;
– alla camera di consiglio del 1532018 la causa passava in decisione
Considerato in diritto che:
– la sentenza oggetto di ottemperanza ermeneutica aveva ad oggetto il gravame proposto dal dott. [#OMISSIS#] Formicola, ricercatore confermato di Urologia presso l’Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, il quale, lamentando comportamenti discriminatori e vessatori assunti dall’Ateneo nei suoi confronti e richiamati i ricorsi proposti avverso le deliberazioni del Consiglio di Facoltà di estromissione dall’attività didattica di tutore (per gli anni accademici 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999 ) definiti con sentenze d’annullamento passate in giudicato (cfr., Tar Campania nn. 806/2000 e 2384/2003), deduceva ulteriori comportamenti dannosi e chiedeva la condanna dell’Università al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato complessivamente nell’importo di 300.000,00 euro;
– all’esito del giudizio questa sezione con la sentenza di cui in epigrafe, se per un verso confermava il diniego di risarcimento del danno biologico e di quello non patrimoniale, per un altro verso riconosceva al ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale;
– in ordine ai relativi presupposti, la decisione riconosceva sussistenti la colpevolezza dell’Università, il nesso di causalità tra le illegittime condotte poste in essere e il pregiudizio verificatosi nonché il danno, la cui liquidazione veniva individuata nella misura del 50% della differenza, per ciascuno dei tre anni successivi a partire dal 1997, tra la media dei redditi del triennio precedente 1994, 1995 e 1996, e il minor reddito conseguito in ciascuno dei tre anni successivi, oltre rivalutazione e interessi;
– sulla scorta di tale presupposto decisionale, che ha quindi accolto la sola voce di danno patrimoniale nei termini predetti, all’esito del complesso iter motivazionale (concernente anche il diniego delle diverse voci di danno non patrimoniale e per mobbing) il testo della sentenza si conclude al punto 10 con il riassunto di quanto statuito all’esito dei precedenti passaggi argomentativi;
– a quest’ultimo proposito, quanto indicato al punto 10, se per un verso costituisce riassunto della voce di danno riconosciuta e del relativo criterio di liquidazione, per un altro verso contiene una apparente contraddizione in merito alla somma posta a base del calcolo;
– in termini di inquadramento, la domanda formulata dall’Università ricorrente si colloca nell’alveo dell’invocata richiesta di chiarimenti ex art. 112 comma 5 cit., costituente un peculiare strumento volto a ottenere precisazioni e delucidazioni su punti del decisum ovvero sulle concrete e precise modalità di esecuzione, laddove si riscontrino elementi di dubbio o di non immediata chiarezza, senza che con ciò possano essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare e/o integrare il proprium delle statuizioni rese (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 16/05/2017, n. 2324);
– occorre pertanto ribadire, ai sensi e per gli effetti della norma invocata, il criterio di calcolo, impostato sulle differenze retributive, per i due trienni presi in considerazione, ridotte della metà;
– al riguardo, il confronto tra il punto di specie della motivazione (7.4) e quello riassuntivo (10) confermano l’unicità del criterio di liquidazione, pari al 50% della differenza, per ciascuno dei tre anni successivi a partire dal 1997, tra la media dei redditi del triennio precedente 1994, 1995 e 1996 e il minor reddito conseguito in ciascuno dei tre anni successivi, oltre rivalutazione e interessi calcolati nei termini di cui al punto 7.4 (a cui infatti rinvia direttamente il punto 10);
– pertanto la domanda è fondata nei termini proposti dall’Università, risultando accolta la (sola) domanda di risarcimento danni patrimoniali, calcolati attraverso le differenze reddituali fra quanto percepito nel triennio successivo a quello preso a base di calcolo, nei termini specificati al punto 7.4 predetto;
– la relativa somma va, per un verso ridotta alla metà e, per un altro verso, accompagnata dal calcolo degli interessi nei termini con chiarezza esposti nella sentenza in questione;
– sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ai sensi dell’art. 112 comma 5 cod proc amm, lo accoglie con i chiarimenti sulle modalità di ottemperanza nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 21/03/2018