Per giurisprudenza consolidata in materia, non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati atteso che, in primo luogo, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti e, in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato; inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati (cfr. da ultimo, Cons. Stato Sez. VI, 10 aprile 2017, n. 1662).
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 5 luglio 2017, n. 7813
Abilitazione scientifica nazionale-Tempistica valutazione candidati
N. 07813/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05557/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5557 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Gerbo, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Gentile, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Gentile in Roma, via dei Pirenei,1;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Anvur, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del mancato conseguimento dell’abilitazione a professore universitario di prima fascia nel settore disciplinare 12/a01 (diritto privato)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il ricorrente avv. [#OMISSIS#] Gerbo ha impugnato con il ricorso in trattazione i seguenti atti:
– il provvedimento relativo al Risultato Finale dei Lavori (elenco degli ammessi e dei non ammessi all’Idoneità) della Commissione di Abilitazione a Professore Universitario di Prima Fascia nel Settore Disciplinare 12/A01 – Diritto Privato, nominata con decreto M.I.U.R. n. 4534 del 16 dicembre 2014 nella parte in cui lo esclude, come risulta dal documento pubblicato e messo in rete nel sito M.I.U.R. il 24 marzo 2016;
– il verbale n. 19, pubblicato e messo in rete dal M.I.U.R. nel marzo 2016 nonché la Relazione Riassuntiva – Integrazione del 17 marzo 2016;
– e, quali atti presupposti, il verbale della medesima Commissione per l’Abilitazione Scientifica numero Ibis del 13 febbraio 2015, con il quale sono stati fissati i criteri valutativi della Commissione nella parte in cui la stessa ha erroneamente interpretato il Decreto Ministeriale M.I.U.R. n. 76 del 7 giugno 2012.
Il ricorrente, dopo avere ricostruito in punto di fatto l’intera vicenda, ha dedotto al riguardo che:
– la seconda Commissione ha deciso immotivatamente di modificare, rispetto alla prima commissione, i criteri valutativi circa la produzione scientifica dei Candidati, come si evince dal raffronto tra il verbale n. 1 del 3 aprile 2013 della prima commissione e il verbale n. 1 bis del 13 febbraio 2015 della seconda Commissione, nonostante in precedenza avesse deliberato di attenersi ai criteri adottati da parte della prima commissione;
– in particolare è stato modificato il criterio inerente alla valutazione della produzione scientifica dei candidati sulla base di un asserito indirizzo giurisprudenziale al riguardo che non è stato nemmeno puntualmente individuato in relazione ai seguenti punti:
— sono stati ritenuti dirimenti la coerenza con le tematiche del settore concorsuale e l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
— è stato ritenuto rilevante il criterio di cui al punto b dell’art. 4, comma 2, del D.M. n. 76 del 2012 (cioè la collocazione editoriale dei prodotti scientifici);
— la seconda commissione si limita a ritenere numero, tipo e distribuzione temporale delle opere nell’ultimo arco temporale quale unico elemento di giudizio senza alcun riguardo per la “continuità nella produzione scientifica nell’arco temporale della sua carriera di studi”;
— la “prima commissione” inoltre, in modo totalmente difforme dalla seconda Commissione, ha fissato per le valutazioni in Prima Fascia una lunga sequela di “criteri integrativi” che per l’appunto integrano, completano e comunque finiscono fatalmente per incidere sulle valutazioni effettuate secondo le modalità di cui sopra, cosa che invece non si riscontra affatto nel metodo di giudizio esercitato dalla seconda Commissione;
– il giudizio finale di cui al verbale n. 19 del 5 novembre 2015 è viziato in quanto illogico e contraddittorio rispetto ai singoli giudizi che lo compongono atteso che i cinque giudizi individuali negativi e un giudizio collegiale negativo reso all’unanimità sono diventati, senza alcuna giustificazione e/o motivazione, quattro giudizi negativi e uno positivo nella seduta del 5 novembre 2015;
– la prima Commissione aveva stabilito di considerare, tra i titoli ulteriori, anche “la partecipazione a comitati di valutazione in riviste o collane editoriali di prestigio”, nonché la “partecipazione come presidente o relatore in convegni scientifici di settore a rilevanza nazionale o internazionale o in eventi foimativi di elevato livello direttivo scientifico presso organismi della magistratura, avvocatura e notariato”, così adottando parametri valutativi particolarmente favorevoli al Ricorrente, che è stato Direttore della Scuola Istituzionale di Notariato, e partecipa al Comitato Editoriale della “Rivista di diritto societario” mentre, invece, la seconda Commissione ha degradato tali titoli a mere esemplificazioni di attività scientifica e, peraltro, in sede di valutazione di tali attività, ne prende semplicemente atto, senza tuttavia conferire ad esse, di fatto, alcun valore scientifico, valutando i singoli commissari, con maggior o minor accuratezza, le sole pubblicazioni;
– il giudizio del Commissario OCSE è carente di motivazione in quanto non dà conto della propria valutazione negativa;
– i tempi occorsi alla Commissione, per come verbalizzati, per formulare i giudizi, di cinque mesi in totale, sono inadeguati per l’esame di centinaia di pubblicazioni di sessantatré candidati per la sola Prima Fascia, cui si aggiunge l’esame di tutte le posizioni della Seconda Fascia che sarebbero addirittura ben più numerose;
– nella seduta del 5 novembre 2015 vi è semplicemente la presa d’atto da parte della Commissione stessa delle singole valutazioni rese da parte dei suoi componenti e del Giudizio Collegiale ma non risulta essersi invece svolto un confronto dialettico tra i Commissari.
Il M.I.U.R. si è costituito in giudizio in data 25.5.2016 e ha depositato documentazione concernente la vicenda in data 3.6.2016.
Il ricorrente ha depositato memoria con allegata documentazione integrativa in data 3.6.2016.
Alla pubblica udienza del 28.2.2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti come da sperato verbale di causa.
2 – Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto sulla base di tutte le considerazioni che seguono.
– per quanto attiene alla censura con la quale è stato dedotto che la seconda Commissione ha deciso immotivatamente di modificare, rispetto alla prima commissione, i criteri valutativi circa la produzione scientifica dei Candidati, si rileva che, in realtà, dalla piana lettura del richiamato verbale n. 1 bis della seconda commissione si evince che la stessa ha inteso confermare i criteri elaborati al riguardo da parte della prima commissione con il limite del risetto della normativa di settore e, pertanto, con l’eliminazione/correzione di quei criteri ritenuti da parte della medesima illegittimi e allora non di difetto di motivazione si potrebbe discorrere quanto invece della correttezza nel merito delle scelte operate al riguardo da parte della predetta seconda commissione;
– per quanto attiene agli indicati criteri di cui al verbale n. 1 bis della seconda commissione, si rileva che la Commissione ha richiamato, al riguardo, il disposto di cui all’art. 4del D.M. n. 76 del 2012, che ha a oggetto proprio “Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia”, e in particolare il suo comma 2, dandovi concreta attuazione nella fattispecie, laddove ha ribadito la rilevanza pregiudiziale dei criteri di cui alle lett.a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, b) apporto individuale nei lavori in collaborazione, c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all’allegato D; e d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari;
– né la scelta della Commissione al riguardo, proprio in quanto attuativa della specifica normativa di settore appare illogica o contraddittoria o ancora illegittima per la sola circostanza che la prima commissione si era orientata diversamente sui singoli criteri e sulla loro rilevanza ai fini dell’attribuzione dell’idoneità;
– per quanto attiene al criterio della continuità temporale, la seconda commissione, parimentiin modo non illogico né illegittimo, ha specificato che numero, tipo e distribuzione temporale delle opere devono essere considerati e valutati unitariamente di tal che non corrisponde al vero che non sia stata tenuta in alcuna considerazione la “continuità nella produzione scientifica nell’arco temporale della sua carriera di studi”;
– non sussiste alcuna illegittimità del giudizio finale di cui al verbale n. 19 del 5 novembre 2015 per la sola circostanza che ivi sono riportati 4 giudizi negativi e uno positivo mentre di contro sia nel giudizio collegiale che in quelli individuali è espresso unanime giudizio negativo,
proprio in quanto, alla luce dell’evidente concordanza del giudizio collegiale negativo dichiaratamente reso all’unanimità rispetto ai singoli giudizi individuali motivatamente negativi, non sussiste, in realtà, al riguardo, alcuna seria perplessità in ordine all’effettivo contenuto dispositivo degli atti impugnati;
– quanto alla circostanza che la prima Commissione aveva stabilito di considerare, tra i titoli ulteriori, anche “la partecipazione a comitati di valutazione in riviste o collane editoriali di prestigio”, nonché la “partecipazione come presidente o relatore in convegni scientifici di settore a rilevanza nazionale o internazionale o in eventi foimativi di elevato livello direttivo scientifico presso organismi della magistratura, avvocatura e notariato”, così adottando parametri valutativi particolarmente favorevoli al Ricorrente, che è stato Direttore della Scuola Istituzionale di Notariato, e partecipa al Comitato Editoriale della “Rivista di diritto societario” mentre, invece, la seconda Commissione ha degradato tali titoli a mere esemplificazioni di attività scientifica e, peraltro, in sede di valutazione di tali attività, ne ha preso semplicemente atto, senza tuttavia conferire ad esse, di fatto, alcun valore scientifico, valutando i singoli commissari, con maggior o minor accuratezza, le sole pubblicazioni, si rileva che, invece, dal tenore testuale del verbale n. 1 bis nel punto che interesse emerge che le attività indicate sono state effettivamente ritenute come meramente esemplificative rispettivamente dei criteri di cui alle lett. c), d) e g) del comma 4 dell’art. 4 del richiamato D.M. la prima e della lett. h) del medesimo comma la seconda;
– le predette attività sono state pertanto correttamente valutate all’interno dei titoli di cui al comma 4 dell’art. 4 e la Commissione si è limitata a ricondurle nel relativo ambito di competenza specificando che si tratta di attività che rientrano nei criteri di cui alle predette lettere ma che non risultano essere esaustive dei medesimi proprio in quanto aventi [#OMISSIS#] esemplificativa delle attività diverse ivi riconducibili;
– il giudizio del Commissario OCSE alla luce del suo tenore testuale non risulta essere carente di motivazione atteso che, in realtà, seppure sinteticamente, mette in rilievo, da un lato, la mancata specificazione delle materie di insegnamento presso l’Università degli Studi di Siena e, dall’altro, il mancato superamento di una delle mediane normativamente prestabilito;
– per quanto attiene all’addotta insufficienza dei tempi occorsi alla Commissioneper formulare i giudizi di competenza, è sufficiente rilevare che, per giurisprudenza consolidata in materia e dalla quale nella sua piena condivisione non si ravvisano motivi per discostarsi in questa sede, non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d’esame di candidati atteso che, in primo luogo, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti e, in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato; inoltre, i calcoli risultano scarsamente significativi laddove siano stati effettuati in base ad un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati (cfr. da ultimo, Cons. Stato Sez. VI, 10.4.2017, n. 1662);
– quanto alla circostanza che, nella seduta del 5 novembre 2015, vi sarebbe semplicemente la presa d’atto da parte della Commissione stessa delle singole valutazioni rese da parte dei suoi componenti e del Giudizio Collegiale ma non risulterebbe essersi invece svolto un confronto dialettico tra i Commissari, è sufficiente rilevare che l’unanimità del giudizio negativo reso da parte di tutti i componenti della commissione nei confronti del ricorrente, ha reso, comunque, assolutamente irrilevante un confronto tra i singoli componenti in ordine alla valutazione finale da rendere sul medesimo.
Giova, infine, rilevare che la determinazione negativa che è stata resa nei confronti del ricorrente è fondata, come emerge dalla lettura del giudizio collegiale, in copia agli atti, sulla base delle assorbenti considerazioni che il ricorrente “non risulta superare alcuna delle mediane” e che la qualità della sua complessiva produzione scientifica è stata “valutata negativamente”, e nel ricorso in trattazione non risulta che nessuno dei due suddetti profili sia stato specificamente trattato in modo puntuale al fine di contestarne in questa sede la correttezza.
Conclusivamente il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del M.I.U.R. delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
Pubblicato il 05/07/2017