Sebbene l’utilizzo di espressioni uniformi o similari da parte dei singoli componenti di una commissione di valutazione sia tendenzialmente irrilevante ai fini della legittimità del giudizio collegiale espresso da parte della Commissione nel suo insieme, avuto riguardo alla circostanza che i predetti giudizi hanno comunque ad oggetto la medesima documentazione, nel caso in cui sia riscontrabile una sostanziale identità testuale dei predetti giudizi individuali (anche se non tutti ma la maggior parte di essi), come se gli stessi fossero stati materialmente copiati l’uno con l’altro, la predetta circostanza deve essere ritenuta inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario nonché alterativa sostanzialmente della successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli commissari.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 luglio 2017, n. 8610
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Difetto di motivazione
N. 08610/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05091/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5091 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza di San [#OMISSIS#], 101;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen.le dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore concorsuale 12/E2, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di Prima Fascia nel settore concorsuale 12/E2 – Diritto Comparato (tornata 2016).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Università degli Studi Roma Tor Vergata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato, ad un sommario esame, che riveste carattere assorbente, in ragione della sua fondatezza, la censura con cui la ricorrente lamenta che le valutazioni espresse nei giudizi individuali, da parte di quattro componenti della Commissione, sono identiche tra di loro tanto nelle espressioni utilizzate quanto nelle singole parole testualmente impiegate;
– che è sufficiente la lettura testuale dei giudizi individuali richiamati in ricorso per confermare la dedotta circostanza nel senso che due giudizi sono identici tra loro (quelli dei commissari Favale e D’[#OMISSIS#]) e due differiscono invece di poco (quelli di Monateri e Lippolis);
– che, al riguardo, come già ritenuto in casi analoghi (cfr. TAR Lazio, sez. III, n. 309/2017 e, sez. III bis, n. 7329/2015), deve affermarsi che – sebbene l’utilizzo di espressioni uniformi o similari da parte dei singoli componenti di una commissione di valutazione sia tendenzialmente irrilevante ai fini della legittimità del giudizio collegiale espresso da parte della Commissione nel suo insieme, avuto riguardo alla circostanza che i predetti giudizi hanno comunque ad oggetto la medesima documentazione – nel caso in cui, invece, sia riscontrabile una sostanziale identità testuale dei predetti giudizi individuali (anche se non tutti ma la maggior parte di essi), come se gli stessi fossero stati materialmente copiati l’uno con l’altro, la predetta circostanza deve essere ritenuta inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario nonché alterativa sostanzialmente della successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli commissari (cfr sentenze citate);
– che, in ragione di quanto sopra, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato;
– che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente;
– che le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo la ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessata entro 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1., del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 18/07/2017