A fronte del superamento delle tre mediane di riferimento e del possesso da parte dell’interessato di diversi titoli tra quelli scelti dalla commissione, è necessario evincere dalla motivazione resa dalla commissione le specifiche ragioni (anche attraverso una più analitica valutazione delle singole pubblicazioni presentate dal ricorrente, laddove in particolare è stato espresso un giudizio di parziale coerenza con il settore di riferimento), che conducono l’organo a ritenere che il candidato non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di prima fascia.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 luglio 2017, n. 8608
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Difetto di motivazione
N. 08608/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05092/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5092 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] Marescotti, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35b;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen.le dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Secci, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari:
– dei giudizi (collegiale ed individuali) di “non abilitazione” espressi nei confronti della ricorrente, candidata alla abilitazione di II Fascia, dalla Commissione Giudicatrice per la valutazione dei candidati al conseguimento della abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I e II Fascia per il settore concorsuale “11/D1-PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA” e pubblicati on line in data 30.3.2017;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. D. Tomaselli e l’Avvocato dello Stato F. Basilica;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta fondato posto che i giudizi elaborati a maggioranza (sebbene qualificata) dalla commissione risultano inficiati dai dedotti vizi di manifesta irragionevolezza;
– che, peraltro, il Collegio, in linea peraltro con un indirizzo ormai consolidato della Sezione (per tutte, TAR Lazio, sez. Terza, nn. 10418/2014, 10911/2014 e 8049/2014), ritiene che, a fronte del superamento delle tre mediane di riferimento e del possesso da parte dell’interessata di ben otto titoli tra i dieci scelti dalla commissione, non si evincono dalla motivazione resa dalla commissione le specifiche ragioni (in particolare, attraverso una più analitica valutazione delle singole pubblicazioni presentate dalla ricorrente), che hanno condotto l’organo a ritenere che l’istante non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di seconda fascia;
– che il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato;
– che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
– che le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea la ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessata entro 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1., del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 18/07/2017