L’acquisizione del parere pro veritate non può risolversi in una mera formalità nei casi previsti, poichè il contributo consultivo deve essere adeguatamente tenuto in considerazione da parte della Commissione che, difettando di professionalità specifiche, abbia dovuto avvalersene.
Con la conseguenza che tale parere deve necessariamente essere tenuto in considerazione dalla motivazione del giudizio; non necessariamente per prestarvi pedissequa adesione, ma anche, ove necessario, per essere confutato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 luglio 2017, n. 8700
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Parere pro veritate
N. 08700/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04425/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4425 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Carta, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Anvur, Consorzio Interuniversitario Cineca non costituiti in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Colacino e Gemma Andreone non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione
– della sentenza del TAR Lazio — Roma, Sez. III, 26 marzo 2015, n. 4655, e la conseguente declaratoria di nullità per violazione e/o elusione del giudicato del giudizio di “non abilitato” reso nei confronti del Dott. [#OMISSIS#] Carta dalla Commissione giudicatrice per la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale nel Settore concorsuale 12/E1 (Diritto Internazionale e dell’Unione Europea), nominata con D.D. n. 978 del 18 maggio 2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e pubblicato nella pagina Risultati del sito internet: https://abilitazione.eineca.it in data 22 luglio 2016; di tutti gli atti della suddetta procedura, nella parte in cui risultano lesivi degli interessi del Dott. [#OMISSIS#] Carta, nei limiti di cui al presente ricorso, e, in particolare, del verbale n. 1 del 14 giugno 2016 e del verbale n. 4 del 13 luglio 2016, recante l’elenco dei candidati dichiarati idonei e di quelli dichiarati non idonei alla funzione di professore di II fascia unitamente ai giudizi e alla relazione finale dei lavori della Commissione; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi del Dott. [#OMISSIS#] Carta; ovvero, ove occorrer possa, previa conversione del [#OMISSIS#] ex art. 32 c.p.a.
E per l’annullamento,
del giudizio di “non abilitato” reso nei confronti del Dott. [#OMISSIS#] Carta dalla Commissione giudicatrice per la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale nel Settore concorsuale 12/E1 (Diritto Internazionale e dell’Unione Europea), nominata con D.D. n. 978 del 18 maggio 2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e pubblicato nella pagina Risultati del sito internet: https://abilitazione.cinecait in data 22 luglio 2016;
– di tutti gli atti della suddetta procedura, nella parte in cui risultano lesivi degli interessi del Dott. [#OMISSIS#] Carta e, in particolare, del verbale n. 1 del 14 giugno 2016 e del verbale n. 4 del 13 luglio 2016, recante l’elenco dei candidati dichiarati idonei e di quelli dichiarati non idonei alla funzione di professore di II fascia unitamente ai giudizi e alla relazione finale dei lavori della Commissione;
di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso;
e, per l’accertamento
del conseguimento da parte del ricorrente dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 12/E1 — Diritto internazionale e dell’Unione Europea;
e per la condanna
dell’Amministrazione al riesame della posizione del ricorrente da parte di una commissione in diversa composizione.
E sui motivi aggiuntidepositati il 17.8.2016
per l’esecuzione
della sentenza del TAR Lazio — Roma, Sez. III, 26 marzo 2015, n. 4655
e per l’annullamento del
nuovo giudizio di non idoneità pubblicato il 22 luglio 2016.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi l’Avv. S. Falzin in sostituzione dell’Avv. A. [#OMISSIS#] per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato P. De [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Dott. [#OMISSIS#] Carta, ricercatore confermato di Diritto dell’Unione Europea (IUS/14) presso l’Università Telematica Unitelma Sapienza, ha partecipato alla procedura per l’abilitazione scientifica nazionale, indetta con d.d. 20 luglio 2012, n. 222 (in G.U. n. 58 del 27 luglio 2012), per il ruolo di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/E1 Diritto Internazionale e dell’Unione Europea.
Con ricorso depositato in data 12 aprile 2014, il dott. Carta ha impugnato innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale (di cui al R.G. n. 4813/2014) il giudizio di non abilitazione reso nei suoi confronti dalla Commissione giudicatrice per la procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore concorsuale 12/E1 (Diritto Internazionale e dell’Unione Europea), nominata con d.d. MiUR n. 245 del 13 febbraio 2013 (d’ora in avanti “Commissione”).
Con sentenza del 26 marzo 2015, n. 4655 questa Sezione ha accolto il ricorso, ritenendo “assorbente” ai fini della decisione, “la censura secondo cui la commissione esaminatrice non era composta da un esperto del settore scientifico-disciplinare di riferimento del ricorrente IUS/14 — Diritto dell’Unione Europea né è stato richiesto un parere pro ventate di un esperto del settore”.
Il ricorrente, quindi, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., ha chiesto l’ottemperanza, con ricorso depositato il successivo 15 aprile 2016 (R.G. n. 4425/2016), della sentenza n. 4655/2015.
In esecuzione della sentenza n. 4655/2015, con d.d. 18 maggio 2016 è stata nel frattempo nominata la Commissione per la procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale dei Professori di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 12/E1 Diritto Internazionale e dell’Unione Europea, composta da docenti appartenenti tutti al settore di Diritto Internazionale (IUS/13).
Con verbale n. 3 del 27 giugno 2016, la Commissione ha nominato quale esperto del settore IUS 14 – diritto dell’Unione Europea la Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, stabilendo nel 5 luglio 2016 “il termine ultimo per la consegna dei giudizi pro veritate”.
L’esperto, al termine della propria valutazione, ha ritenuto “dimostrata la maturità scientifica necessaria per l’idoneità alla seconda fascia”.
La commissione, discostandosi dal predetto parere, tuttavia ha espresso un nuovo giudizio di non idoneità pubblicato il 22 luglio 2016.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto motivi aggiunti depositati il 17.8.2016, con i quali l’interessato deduce le seguenti censure:
1) Nullità per violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio — Roma, Sez. III, 26 marzo 2015, n. 4655 e/o, in ogni caso, violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 16 della I. n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8 del d.P.R n. 222/2011. — Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, disparità di trattamento e difetto di motivazione non avendo la Commissione motivato in modo analitico e rigoroso le ragioni per discostarsi dal parere pro ventate. — Ingiustizia manifesta.
La Commissione, si è discostata dal parere pro veritate della Prof.ssa [#OMISSIS#], senza tenerlo in considerazione ai fini della rinnovata valutazione del ricorrente.
La necessità, nel caso di specie, di una adeguata valutazione del parere pro veritate dell’esperto deriverebbe dalla istituzione (con decreto del 30 ottobre 2015, n. 855) da parte del MIUR dello specifico settore scientifico disciplinare IUS/14 — Diritto dell’Unione Europea, in considerazione dell’autonomia scientifica acquisita da tale settore rispetto al settore concorsuale 12/E1;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 16 della legge n. 240/2010. — Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.M. 7 giugno 2012, n. 76 e del Decreto Direttoriale 20 luglio 2012, n. 222. — Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, illogicità. — Ingiustizia manifesta.
Il ricorrente non è stato ritenuto idoneo alla funzione di professore di II fascia nel settore concorsuale 12/E1 sebbene la Commissione abbia evidenziato che l’istante “è membro di comitati editoriali di alcune riviste”, “responsabile di ricerche”, ha “esperienza didattica” e che la monografia è “corretta nel metodo” ha ritenuto “il candidato non… idoneo alla II fascia dei professori”.
L’organo collegiale non avrebbe svolto alcuna equilibrata e motivata ponderazione dei criteri e dei parametri di valutazione; né sarebbe possibile evincere la soglia minima che ogni candidato avrebbe dovuto raggiungere per essere dichiarato idoneo.
La Commissione avrebbe, inoltre, introdotto due criteri integrativi: (i) la qualità della produzione scientifica valutata sulla base delle capacità teorico sistematiche e delle capacita di ricerca ed analisi giuridica; (ii) la significativa operosità e continuità scientifica valutata sulla base della produzione scientifica complessiva.
Tali parametri tuttavia non sarebbero previsto dall’art. 3, comma 3, del D.M. 76/2012.
Sussisterebbe, inoltre, un difetto di motivazione delle valutazioni utile a comprendere lo scostamento dalle valutazioni comunque positive espresse in relazione ad alcuni profili del candidato.
Uno dei commissari (Gaeta) in una diversa procedura avrebbe manifestato un giudizio differente sulla monografia del candidato (cfr. verbale dei lavori della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. l posto professore universitario ruolo II fascia — Università la Sapienza Bando D.R. 20,6.2008, in cui in relazione alla medesima monografia del ricorrente, il Commissario P. Gaeta avrebbe rilevato che ” la monografia del 2007, affronta con completezza la questione”).
Analoghe considerazioni riguarderebbero il Commissario Di Stasi che, in altra procedura, avrebbe espresso un giudizio positivo nei confronti del dott. Carta.
Inoltre mancherebbe nei giudizi individuali una valutazione dei titoli e della produzione scientifica; la Commissione non si sarebbe avvalsa della classificazione di merito delle pubblicazioni di cui all’Allegato D del Decreto 76/2012.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 16.11.2016 con ordinanza collegiale n. 11529 è stata disposta la conversione del [#OMISSIS#] ex art. 114 c.p.a. e rinvio alla odierna udienza pubblica.
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
In primo luogo occorre dichiarare la improcedibilità dell’atto introduttivo del giudizio riguardante la richiesta di esecuzione della sentenza n. 4655/2015 di questa Sezione, posto che la commissione in data ha emesso un nuovo giudizio nei confronti del ricorrente esprimendo una valutazione negativa.
Occorre quindi soffermarsi sui motivi aggiunti depositati il 17.8.2016, con i quali si impugna il nuovo giudizio della commissione.
A tal proposito è da ritenere fondata, con valore assorbente sul resto, la censura con la quale l’istante denuncia il difetto di motivazione delle valutazioni dei Commissari e del voto collegiale rispetto al parere pro veritate acquisito dall’Organo di valutazione sul ricorrente, nel presupposto che questi facesse capo ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello cui appartenevano i commissari.
Al riguardo occorre premettere che, circa la nomina della Commissione, ai sensi dell’art. 6 del D. P. R. n. 222 del 2011, con decreto adottato ogni due anni dal competente Direttore generale del Ministero è avviato il procedimento preordinato alla formazione di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri.
Con successivo decreto, il medesimo organo ministeriale costituisce un’apposita lista, composta, per ciascun settore concorsuale, dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi inclusi.
Nell’ambito di tale lista è operato il sorteggio di quattro dei cinque membri.
L’art. 6, comma 9, medesimo dispone espressamente che il sorteggio nell’ambito dei componenti della lista di cui si è appena detto debba assicurare, per quanto possibile, la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari.
L’art. 8 del regolamento, inoltre, prevede che la commissione, nello svolgimento dei lavori, può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera i), della legge.
La previsione regolamentare da ultimo citata si è, quindi, preoccupata di dettare una norma di chiusura che assicuri il corretto funzionamento delle Commissioni anche nei casi in cui di esse non possano fare parte componenti di ciascuno dei settori interessati.
Ciò, in relazione all’esigenza di assicurare una compiuta valutazione, in termini di competenza tecnica, di tutti i candidati, anche nei frequenti casi di accorpamento in unico settore concorsuale di più settori scientifico-disciplinari.
Tale esigenza di compiuta valutazione, a livello legislativo, è stata recepita (sebbene in epoca successiva al giudizio qui impugnato) dall’art. 14, comma 3-bis, lett. b), n. 2.7), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, per cui “il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all’interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari”; e, inoltre, “il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione.”
Quanto appena esposto attesta che l’acquisizione del parere in discorso non può risolversi in una mera formalità nei casi previsti, ma che il contributo consultivo debba essere adeguatamente tenuto in considerazione da parte della Commissione che, difettando di professionalità specifiche, abbia dovuto avvalersene.
Con la conseguenza che tale parere deve necessariamente essere tenuto in considerazione dalla motivazione del giudizio; non necessariamente per prestarvi pedissequa adesione, ma anche, ove necessario, per essere confutato.
Tuttavia, nel caso in esame, la motivazione dei giudizi impugnati non esprime in alcun modo le ragioni per cui la commissione ha inteso discostarsi dal parere pro veritate; che, come emerge dagli atti, era stato di segno positivo per il ricorrente.
Invero, nessuno dei commissari ha indicato le ragioni che li avevano indotti a disattendere le favorevoli valutazioni della Prof.ssa [#OMISSIS#] incaricata di esprimere il parere.
Ne consegue la declaratoria di illegittimità del giudizio di non idoneità pubblicato il 22 luglio 2016.
Ai sensi dell’art. 34, comma I, lettera e) del c.p.a., il Collegio dispone che il ricorrente sia sottoposto a nuova valutazione da Commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato, entro giorni trenta dalla ricezione della presente sentenza.
Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio di non idoneità pubblicato il 22 luglio 2016 e ordina all’amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente mediante commissione in diversa composizione, nel termine di giorni trenta (30) dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, a cura della Segreteria della Sezione.
Condanna il M.I.U.R. al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del ricorrente, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA, C.P.A. e oneri dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 19/07/2017