Non esiste alcuna norma che imponga il differimento delle prove d’esame per un candidato impedito a parteciparvi per motivi di salute, trattandosi di criterio riservato al prudente apprezzamento della commissione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 luglio 2017, n. 8789
Procedura concorsuale posto Professore associato-Differimento prova d'esame-Discrezionalità
N. 08789/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02102/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2102 del 2007, proposto da:
Colombo [#OMISSIS#] e Meniconi [#OMISSIS#], rappresentate e difese dagli avvocati [#OMISSIS#] Athena Lorizio, [#OMISSIS#] Cerulli Irelli, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Cerulli Irelli Lorizio in Roma, via [#OMISSIS#], 1;
contro
La Libera Università degli Studi Kore di Enna e il Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Chiara, Sciuti Russi [#OMISSIS#], Blanco [#OMISSIS#], Marucco [#OMISSIS#], Rugge [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
Melis Guido, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Del Re, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via C. A. Racchia, 2;
per l’annullamento
– del decreto n. 2/2007 in data 4 gennaio 2007 del presidente della Libera Università degli Studi della Sicilia Centrale Kore, con il quale sono stati annullati gli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto di professore associato nel settore scientifico disciplinare SPS/03;
– dell’art. 5 del d.p.r. n. 117 del 2000, regolamento concernente modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, nella parte in cui non prevede alcun potere del Ministero dell’Università e della Ricerca con riferimento all’approvazione degli atti della valutazioni comparative per professore universitario di ruolo espletate dalle università non statali;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e in particolare, del decreto n. 111/2006 in data 20 ottobre 2006 del presidente della Libera Università degli Studi della Sicilia Centrale Kore di rinvio degli atti alla commissione di concorso, non conosciuto integralmente;
– dell’art. 8 del decreto del presidente della Libera Università degli Studi della Sicilia Centrale Kore, in data 12 maggio 2005, di indizione della procedura di valutazione comparativa per cui è causa, limitatamente alla parte in cui stabilisce che spetta al medesimo presidente dell’Università (e non al rettore) di accertare la regolarità degli atti delle procedure di valutazione comparativa;
– degli artt. 10 e 11 dello statuto della Libera Università della Sicilia centrale Kore dì Enna nella parte in cui disciplina i poteri del presidente di stessa Università;
– del decreto del 5 maggio 2005 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il quale è stata istituita la Libera Università della Sicilia centrale Kore, non statale legalmente riconosciuta, limitatamente alla parte in cui si approva lo statuto della medesima Università.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Libera Università degli Studi Kore di Enna e del Ministero dell’ Università e della Ricerca e di Melis Guido;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le ricorrenti l’Avv. M. A Lorizio e l’Avvocato dello Stato P. De [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel maggio 2005, l’Università di Enna ha indetto un concorso per un posto di professore associato di storia delle istituzioni politiche (settore scientifico disciplinare SPS/03) presso la Facoltà di giurisprudenza.
Le ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione. Con decreto del rettore n. 1 del 28 novembre 2005 è stata costituita la commissione. In data 22 giugno 2006, la commissione si è riunita a Enna per ratificare il verbale della seduta telematica del 6 aprile 2006.
Nel predetto verbale risulta che i commissari avrebbero stabilito criteri di ammissione alla discussione delle pubblicazioni scientifiche e alla prova didattica e fissato le date della riunione per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.
Le ricorrenti espongono che, in realtà, nella seduta del 6 aprile non sarebbero stati stabiliti i criteri di ammissione alla discussione delle pubblicazioni scientifiche e alla prova didattica, in quanto nei concorsi per professore associato non è prevista l’ammissione alle prove orali.
In data 22 giugno 2006, i commissari hanno formulato i giudizi individuali, sui titoli e sulle pubblicazioni scientifiche dei candidati. Il giorno successivo, la commissione ha formulato i giudizi collegiali.
La commissione ha convocato alle prove orali — fissate per il 25 e il 26 settembre 2006 — solo i candidati che avevano ottenuto un giudizio collegiale favorevole.
L’esclusione dei non idonei, tuttavia, non è stata comunicata agli interessati, in quanto il responsabile del procedimento, con nota del 6 luglio 2006, aveva rappresentato alla commissione, che il d.p.r. n. 117 del 2000 e il bando di concorso non prevedevano la non ammissione alla fase orale; pertanto tutti i concorrenti — e non solo quelli che avevano ottenuto un giudizio collegiale favorevole — avrebbero potuto sostenere le prove orali.
La commissione, quindi, nella seduta telematica del 3 agosto 2006, adeguandosi a quanto deciso dal responsabile del procedimento, ha chiesto che la prova orale fosse estesa anche ai concorrenti originariamente non ammessi, che sono stati convocati con raccomandata del 4 agosto 2006.
Il 25 settembre 2006, la commissione ha ratificato il verbale della seduta telematica del 3 agosto, confermando l’ammissione alla prova orale di tutti i candidati “…fermi i giudizi espressi individualmente e collegialmente sui titoli e sulla loro pertinenza alla disciplina in concorso…”.
Nella medesima seduta, la commissione dopo aver rilevato l’errore commesso nel verbale di ratifica del 22 giugno 2006, dava atto che nella riunione del 6 aprile non aveva stabilito criteri di ammissione alla discussione delle pubblicazioni scientifiche e alla prova didattica e che non aveva fissato le date della riunione per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.
Il 25 e 26 settembre i concorrenti hanno sostenuto le prove orali alle quali si è presentato soltanto uno dei candidati originariamente esclusi.
Il 27 settembre si è svolta la valutazione comparativa in cui risultavano vincitrici la dott.ssa [#OMISSIS#] Colombo e la dott.ssa [#OMISSIS#] Meniconi.
Gli atti sono stati, quindi, trasmessi all’Università perché procedesse alla relativa approvazione secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 117/00.
Tuttavia il presidente dell’Università, con decreto n. 111/2006, ha rinviato gli atti alla commissione, ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. n. 117/00, dando atto che i candidati originariamente esclusi erano stati convocati un mese dopo rispetto ai loro colleghi ammessi in prima battuta; precisava inoltre che non risultava chiaro l’errore materiale rilevato dalla commissione nella seduta del 25 settembre 2006, con riferimento al verbale di ratifica del 22 giugno 2006.
Ancora, prendeva atto della “irritualità amministrativa con la quale è stato trattato il caso di una candidata che ha documentato con idonea certificazione medica la impossibilità di presentarsi alle prove nei giorni prefissati dalla Commissione”. Si rilevava, inoltre, l’erronea numerazione dei verbali.
La commissione si è riunita in seduta telematica il 15 novembre 2006 ribadendo la correttezza del proprio operato e correggendo la numerazione dei verbali.
Con il provvedimento impugnato, il presidente dell’Università ha annullato gli atti della procedura, disponendone il rinnovo ab initio, ma rinviando ad un secondo momento la decisione circa l’opportunità della nomina di una nuova commissione giudicatrice.
Avverso gli atti in epigrafe hanno quindi proposto ricorso le interessate deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione artt. 33 e 97, Cost. e art. 1, I. n. 210/98 — eccesso di potere — irragionevolezza — violazione dei principi di imparzialità — illegittimità derivata — incompetenza L’art. 5 del d.p.r. n. 117 del 2000 (concernente modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo) non distingue, con riferimento alla fase di approvazione degli atti, tra le procedure di valutazione comparativa svolte presso università statali e quelle svolte invece presso libere università.
Per le procedure di reclutamento dei professori di ruolo svolte presso le libere università il medesimo d.P.R. non prevedrebbe alcun controllo di legittimità da parte del Ministero dell’Università, rimettendo tale controllo agli organi dei medesimi enti.
In base all’art. 5 del d.p.r. n. 117/00 l’approvazione degli atti dei concorsi universitari è del rettore, che nelle libere università (tra le quali quella di Enna), è nominato da un organo collegiale composto in prevalenza dai soggetti finanziatori.
Nel caso di specie il diniego di approvazione degli atti è stato adottato dal presidente dell’Università resistente (nominato dai soggetti pubblici che compongono il consorzio cui fa capo l’Università: regione Sicilia, provincia di Enna, comuni siciliani) e non dal rettore.
L’art. 33 della Costituzione, i principi di ragionevolezza e buon andamento di cui all’art. 97, imporrebbero invece che le procedure di approvazione dei concorsi per professore universitario siano approvate da un organo eletto dalla comunità accademica, oppure dall’autorità statale competente, ossia dal Ministero dell’Università.
L’art. 5 del d.p.r. n. 117/00 violerebbe tali principi nella parte in cui riserva i poteri di approvazione dei concorsi ad un organo che è nominato dai soggetti finanziatori dell’università.
Né sarebbe previsto in capo al Ministero competente la possibilità di annullare, d’ufficio o su richiesta degli interessati, i provvedimenti, inerenti le procedure di valutazione comparativa;
2) Incompetenza — violazione e falsa applicazione art. 2, 1. n. 210 del 1998, e art. 5, d.p.r. n. 117/00 — eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento — violazione e falsa applicazione artt. 200 e 201, r.d. n. 1592/33, t.u. sull’istruzione superiore difetto di istruttoria — contraddittorietà — eccesso e sviamento di potere — illegittimità derivata del decreto di annullamento del concorso
I decreti presidenziali n. 2/07 e n. 111/06 e l’art. 8 del bando di concorso sarebbero viziati per incompetenza, in quanto, in base all’art. 5, d.p.r. 117/2000, il potere di approvare la procedura spetterebbe al rettore e non al presidente dell’Università.
In senso analogo dispone l’art. 2, comma 1, lett. f), della legge n. 210 del 1998, norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.
Il vizio di incompetenza deriverebbe dal decreto del ministro dell’Università e Ricerca del 5 maggio 2005 di istituzione della Libera Università Kore di Enna, con il quale è stato approvato lo statuto della stessa Università (art. 2), in quanto in base agli artt. 198 e ss. del r.d. 1592/33, il Ministero avrebbe dovuto verificare che lo statuto dell’Università rispettasse le norme dell’ordinamento università, ivi comprese quelle relative al reclutamento del personale docente, di cui alla 1.n. 210/98 cit. e al d.p.r. 117/00 cit. In particolare, avrebbe dovuto accertare che fosse espressamente previsto il potere del rettore di approvare gli atti dei concorsi per il personale docente di ruolo.
L’art. 10, comma 5, dello Statuto stabilisce che “il Presidente esercita infine tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e attribuite per norma di legge al legale rappresentante dell’università”, per cui il decreto ministeriale del maggio 2005, di approvazione dello statuto, in realtà, avrebbe autorizzato un organo incompetente (il presidente dell’Università) a emanare i provvedimenti impugnati;
3) Difetto di presupposti e di motivazione — eccesso di potere — sviamento — travisamento dei fatti — perplessità dell’azione amministrativa — violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa — violazione e falsa applicazione art. 4, d.p.r. n. 117/00 e art. 21 octies, della l. n. 241 del 1990 — contraddittorietà — violazione del principio di proporzionalità
La commissione si è riunita una prima volta in via telematica il 6 aprile 2006, in sede di ratifica del verbale del 6 aprile (il 22 giugno 2006), la commissione ha affermato di aver assunto due decisioni che in effetti non risultano nel verbale della seduta telematica, ossia di aver stabilito criteri di ammissione dei candidati alla fase orale e di aver fissato le date delle ulteriori riunioni. Pertanto nella riunione del 25 settembre 2006 successiva a quella del 22 giugno la commissione avrebbe rettificato tale inesattezza.
Tale errore sarebbe privo di rilevanza in quanto, non essendo prevista l’ammissione alla fase orale, i criteri non avrebbero dovuto comunque essere formulati.
L’imprecisione deriverebbe dal fatto che i commissari avrebbero recepito i modelli di verbale forniti dalla stessa Università. La rettifica non potrebbe giustificare l’annullamento della procedura.
Il decreto farebbe riferimento alla esclusione di alcuni candidati, avvenuta senza determinazione di criteri (punto b), in assenza di specifiche previsioni in tal senso nel bando (punto c) e senza che ne fosse data comunicazione agli interessati (punto f), che avrebbe violato la par condicio fra i candidati, in quanto i soggetti pretermessi avrebbero beneficiato di un lasso di tempo più ridotto rispetto agli altri.
La commissione, tuttavia, dopo aver aderito al rilievo del direttore amministrativo – responsabile del procedimento, ha proceduto alla tempestiva convocazione degli stessi, sanando l’errore che non avrebbe prodotto alcun effetto lesivo.
Nel caso di specie la comunicazione delle date delle prove orali sarebbe avvenuta con un congruo anticipo: tra l’invio della convocazione ai concorrenti precedentemente esclusi (4 agosto) e la data di discussione dei titoli sono intercorsi infatti circa cinquanta giorni (25 settembre).
Inoltre, il bando di concorso non prevedeva un termine minimo tra la comunicazione della data delle prove orali e lo svolgimento delle stesse, la commissione, infatti, avrebbe dovuto rispettare soltanto l’art. 6, comma 3, del d.p.r. n. 487 del 1994, secondo il quale “l’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla”.
Trattandosi di un concorso per professore universitario e che le prove orali consistevano nella discussione da parte dei candidati dei propri titoli e in una lezione; prove per le quali il periodo di preparazione avrebbe avuto un ruolo decisamente secondario.
La natura del concorso e delle prove dimostrerebbe la irrilevanza del differente periodo di tempo concesso ai candidati.
La mancata comunicazione della revoca non inciderebbe sulla sua legittimità, ma al più sulla sua efficacia (cfr. ora l’art. 21 bis, 1. n. 241/90).
La commissione avrebbe agito in modo legittimo, avendo rimediato ad una irregolarità commessa; e neutralizzato in tal modo la sua potenzialità lesiva.
La commissione quindi avrebbe correttamente contemperato i contrapposti interessi da un lato manifestando la propria disponibilità a modificare il calendario delle prove, dall’altro, garantendo la conclusione della procedura nel rispetto del principio di contestualità.
Quanto alla “errata enumerazione dei Verbali e l’errata registrazione della data del colloquio orale” (punto p), la numerazione dei verbali non inficerebbe la legittimità della procedura;
4) Difetto di istruttoria sotto diverso profilo — violazione e falsa applicazione artt. 3 e 6, 1. n. 241/90 — eccesso di potere —difetto di presupposti — sviamento di potere
Il presidente non avrebbe tenuto conto del parere favorevole del responsabile del procedimento, che non sarebbe menzionato nel decreto di rinvio degli atti e in quello di annullamento.
La Libera Università degli Studi Kore di Enna e il Ministero dell’Università e della Ricerca si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 1562 in data 4.4.2007 è stata accolta la domanda di sospensione degli atti impugnati.
In vista dell’udienza pubblica le ricorrenti hanno presentato memoria con la quale ribadiscono le censure esposte nel ricorso.
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ritiene il Collegio, in considerazione del suo carattere assorbente, di esaminare previamente il terzo motivo con il quale si deduce che il rettore avrebbe disposto l’annullamento degli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto di professore associato nel settore scientifico disciplinare SPS/03, in assenza dei presupposti necessari.
La censura è fondata.
La commissione, dopo aver rilevato l’errore commesso in occasione delle riunioni svoltesi il 22 e 23 giugno 2006, in cui i commissari hanno formulato giudizi individuali e collegiali sui titoli e sulle pubblicazioni scientifiche dei candidati non previste dalla disciplina che regolava la procedura (d.p.r. n. 117 del 2000), esprimendo valutazioni favorevoli per otto candidati e negative per altri cinque, nella seduta telematica del 3 agosto 2006 (aderendo alla segnalazione in data 6 luglio del responsabile del procedimento), ha ritenuto di estendere la convocazione alla prova orale anche ai candidati originariamente non ammessi.
Sulla base di quanto esposto, l’errore commesso dalla commissione non ha potuto produrre un concreto effetto lesivo nei confronti dei partecipanti alla selezione: in primo luogo perché i candidati originariamente valutati in termini negativi, non sono stati formalmente informati di tale giudizio, per cui non hanno potuto percepire alcuna lesione o comunque un concreto pregiudizio prima dello svolgimento del colloquio;
in secondo luogo perché gli stessi candidati sono stati, comunque, convocati per l’esame da parte della commissione con un congruo anticipo, atteso che tra l’invio della convocazione ai concorrenti precedentemente esclusi (4 agosto) e la data di discussione dei titoli sono intercorsi circa cinquanta giorni (25 settembre).
In tal modo è stato rispettato anche il termine minimo tra la comunicazione della data delle prove orali e lo svolgimento delle stesse, di cui all’art. 6, comma 3 del d.p.r. n. 487 del 1994, secondo il quale “l’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla”.
Né la mancata comunicazione della iniziale esclusione dei candidati (che come tale non ha avuto alcun efficacia, cfr. art. 21 bis, della legge n. 241/90), in seguito revocata, può ritenersi abbia violato gli interessi dei medesimi aspiranti.
Non può nemmeno ritenersi (come invece si sostiene nell’avversato decreto rettorale) che i giudizi negativi avrebbero costituito dei “pre-giudizi”, stravolgendo la sequenza prevista per la procedura. La Commissione ha applicato, alla produzione scientifica di ogni concorrente, i criteri di valutazione approvati nella prima seduta, secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 117/00 e dal bando di concorso (originalità e innovatività della produzione, congruenza con le discipline per le quali è bandita la procedura…); l’errore è rimasto limitato alla iniziale esclusione dei concorrenti che avevano ottenuto un giudizio collegiale negativo dal colloquio innanzi alla commissione, esclusione che invece non era prevista dalla disciplina all’epoca vigente in relazione al concorso in esame.
Il paventato “pre-giudizio” richiamato nel decreto, ad ogni modo, avrebbe potuto riguardare l’unico candidato presentatosi alle prove del mese di settembre, giudicato negativamente in relazione alla presentazione di un testo non pertinente con il settore scientifico messo a concorso (“storia delle istituzioni”).
Tuttavia, atteso che il giudizio negativo si basava su una questione del tutto dirimente, quale era la non attinenza della pubblicazione presentata rispetto alla materia messa a concorso, la commissione non avrebbe potuto che ribadire la propria valutazione di non idoneità.
Anche “la irrituale pretesa di far sostenere il colloquio il giorno 27 settembre, ad una candidata provvista di certificazione medica pubblica impeditiva per il periodo 22/29 settembre 2006” (punto 1 del decreto) non può ritenersi rilevante.
Fermo restando che il bando non prevedeva la possibilità di rinviare la prova di un candidato per causa di infermità, la commissione ha comunicato all’interessata la propria disponibilità a differire la valutazione della candidata agli ultimi giorni del calendario fissato per gli esami, fissando la discussione dei titoli al 27 settembre e la prova didattica al 28 settembre 2006.
Tuttavia, dopo il telegramma con cui sono state comunicate alla candidata le nuove date, non risulta essere pervenuta alcuna comunicazione da parte dell’interessata, il che può aver indotto la commissione a ritenere ragionevolmente che la candidata non intendesse contestare la decisione della commissione.
Né, secondo la giurisprudenza ammnistrativa, esiste alcuna norma che imponga il differimento delle prove d’esame per un candidato impedito a parteciparvi per motivi di salute, il quale quindi è riservato al prudente apprezzamento della commissione (cfr. Consiglio di Stato, Sez.VI, n. 1455/2004).
L’errata numerazione dei verbali e l’errata registrazione della data del colloquio orale non può essere considerata tale da incidere sulla legittimità della procedura, anche in considerazione delle correzioni apportate dall’organo collegiale di valutazione.
Infatti, non vi è dubbio che nel caso di specie la riammissione dei candidati non ha potuto in alcun modo incidere sull’esito del concorso, né pregiudicare gli interessi sostanziali dei partecipanti. Infine, quanto sin qui osservato dimostra anche la violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, dal momento che, a fronte di alcune irregolarità comunque sanate dalla commissione, il presidente dell’Università ha inteso rispondere con l’annullamento dell’intera procedura.
Risulta fondato anche il quarto motivo in quanto il decreto di revoca non ha tenuto conto del parere reso dal responsabile del procedimento sulla legittimità della procedura, né ha indicato le ragioni per cui ha inteso discostarsi dallo stesso.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va, in conclusione, accolto (con l’assorbimento degli altri profili di censura dedotti dall’istante) con conseguente annullamento del decreto n. 2/2007 del 4 gennaio 2007 del presidente della Libera Università degli Studi della Sicilia Centrale Kore.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla il decreto n. 2/2007 in data 4 gennaio 2007 del presidente della Libera Università degli Studi della Sicilia Centrale Kore.
Condanna la Libera Università degli Studi della Sicilia Centrale Kore al pagamento delle spese di giudizio in favore delle ricorrenti, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA, CPA e oneri dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 20/07/2017