TAR Lazio, Roma, Sez. III, 14 luglio 2017, n. 8527

Abilitazione scientifica nazionale-Accesso a documenti amministrativi

Data Documento: 2017-07-14
Area: Giurisprudenza
Massima

Sussiste l’interesse diretto, concreto e attuale del candidato correlato all’intento di tutelare in giudizio la propria posizione di aspirante all’abilitazione, laddove l’Amministrazione abbia omesso il riscontro dell’istanza di accesso con riferimento specifico e concreto alla sua posizione.

Contenuto sentenza

N. 08527/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00600/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2017, proposto da: [#OMISSIS#] Andreone, rappresentato e difeso dall’avvocato Gian [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di Giovan Battista [#OMISSIS#] in Roma, via Bertoloni, 29; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
degli atti del 14 ottobre 2016 e del 22 dicembre 2016, di diniego parziale di accesso, per l’accertamento del relativo diritto e la conseguente condanna dell’Amministrazione all’esibizione della documentazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. E. M. Zuppardi, in sostituzione dell’Avv. G. L. [#OMISSIS#], e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato D. Di [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Andreone partecipava alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per l’esercizio delle funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 02/B1 “fisica sperimentale della materia”, tornata 2013, con esito di inidoneità.
L’interessato presentava quindi ricorso avverso il suddetto giudizio negativo, accolto con sentenza TAR Lazio, III bis, n.12076 del 2015.
Tuttavia, all’esito di riesame, la nuova Commissione di valutazione, nominata in esecuzione della predetta decisione, lo riteneva ancora inidoneo.
In data 15 settembre 2016 il Sig. Andreone, in vista della proposizione di un nuovo ricorso a tutela delle proprie ragioni, presentava dunque istanza di accesso al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto la documentazione e i criteri di calcolo dei parametri bibliometrici utilizzati in sede di valutazione della domanda di abilitazione e delle pubblicazioni allegate.
Il successivo 14 ottobre 2016 l’Amministrazione comunicava che gli atti relativi alla sua rivalutazioni erano stati pubblicati il 24 giugno 2016 sul sito istituzionale; che in ogni caso i verbali della Commissione e dei giudizi potevano essere ritirati in copia, come del resto la documentazione sui criteri di calcolo dei parametri bibliometrici.
Con foglio del 22 dicembre 2016 il Soggetto pubblico trasmetteva all’interessato copia dei documenti utilizzati per la determinazione degli indicatori, in particolare sul metodo di calcolo e sulle informazioni di dettaglio riferite alle pubblicazioni riportate nella sua domanda e alla sua età accademica.
L’istante nondimeno presentava ricorso volto all’annullamento delle cennate note del 22 dicembre 2016 e del 14 ottobre 2016, che a suo dire riscontravano in modo parziale le sue richieste, deducendo la violazione della Legge n.241 del 1990 e l’eccesso di potere per sviamento.
Il ricorrente in particolare, ribadito il proprio interesse concreto, attuale e diretto all’accesso agli atti, ai fini di tutela delle proprie ragioni, ha fatto presente di aver ricevuto solo la documentazione relativa ai criteri e al calcolo dei parametri in astratto; che di contro doveva ricevere la documentazione riferita al calcolo degli indici bibliometrici e all’utilizzo dei criteri effettivamente e in concreto impiegati nei suoi confronti.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Nella camera di consiglio del 5 aprile 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Premesso l’interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente, correlato all’intento di tutelare in giudizio la propria posizione di aspirante all’abilitazione, considerato inoltre che l’Amministrazione ha omesso il riscontro dell’istanza di accesso con riferimento specifico e concreto alla sua posizione, va ordinato al Ministero predetto di rilasciare al ricorrente copia degli atti suindicati, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, ex art.116, comma 4 c.p.a..
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie, nei modi e termini di cui in motivazione, il ricorso n.600/2017 indicato in epigrafe.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 14/07/2017