TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13 luglio 2017, n. 8445

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Valutazione-Obbligo di motivazione

Data Documento: 2017-07-13
Area: Giurisprudenza
Massima

A fronte del superamento delle tre mediane di riferimento e del possesso da parte dell’interessato di numerevoli titoli tra quelli individuati dalla commissione, non si evincono dalla motivazione resa dalla commissione le specifiche ragioni che hanno condotto l’organo a ritenere che l’istante non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di prima fascia (in particolare, attraverso una più analitica valutazione delle singole pubblicazioni presentate dal ricorrente che faccia meglio comprendere il giudizio di qualità non elevata delle stesse).

Contenuto sentenza

N. 08445/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05178/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5178 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II n. 18; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen.le dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
– del giudizio di mancata abilitazione scientifica nazionale professore universitario di prima fascia per il SC 01/A5 – Analisi numerica – anno 2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. G. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta fondato posto che i giudizi elaborati a maggioranza di tre/quinti della commissione risultano inficiati dai vizi dedotti nel ricorso in esame;
– che, invero, il Collegio, in linea peraltro con un indirizzo ormai consolidato della Sezione seppure con riferimento ad una tornata precedente (per tutte, TAR Lazio, sez. Terza, nn. 10418/2014, 10911/2014 e 8049/2014), ritiene che, a fronte del superamento delle tre mediane di riferimento e del possesso da parte dell’interessato di ben cinque titoli tra gli otto scelti dalla commissione, non si evincono dalla motivazione resa dalla commissione le specifiche ragioni che hanno condotto l’organo a ritenere che l’istante non abbia raggiunto la necessaria maturità scientifica per svolgere le funzioni di professore di prima fascia (in particolare, attraverso una più analitica valutazione delle singole pubblicazioni presentate dal ricorrente che faccia meglio comprendere il giudizio di qualità non elevata delle stesse);
– che una motivazione più analitica si rende ancora più necessaria nella fattispecie in esame laddove con l’art. 6 del DM n. 120/2016 è stato previsto che, per ottenere l’abilitazione nazionale, è necessario risultare in possesso dei tre “pilastri” previsti dalla norma da ultimo citata (superamento delle mediane; possesso di almeno tre titoli; qualità elevata delle pubblicazioni) e il candidato risulta aver raggiunto almeno due di essi;
– che il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato;
– che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente;
– che le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidonea il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato nei sensi e termini di cui in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato a carico della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1., del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 13/07/2017