TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13 luglio 2017, n. 8425

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Valutazione-Giudizio qualitativo

Data Documento: 2017-07-13
Area: Giurisprudenza
Massima

Il giudizio della commissione esaminatrice nelle valutazioni della specie, essendo essenzialmente un “giudizio qualitativo” sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, risulta essere censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della commissione. La presenza, poi, di un elevato tasso di discrezionalità, nel senso dell’ineliminabilità di una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze ad elevato livello di complesse discipline cognitive, esclude che si possa applicare l’intero “corpus” delle regole tipiche dei concorsi per l’assunzione nel pubblico impiego e, in genere, delle procedure valutative complesse a carattere comparativo. E’, quindi, consentito soltanto verificare l’esistenza di un coerente sviluppo fra le fasi procedurali del concorso, nel senso che la scelta finale della commissione non appaia in contraddizione con gli elementi emergenti dalle varie fasi in cui si è articolato il procedimento selettivo; di tal che la valutazione della commissione giudicatrice, in quanto inerente ad un “giudizio qualitativo” sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, può essere dichiarata illegittima solo ove si riscontrino macroscopiche carenze nella motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità della decisione.

Contenuto sentenza

N. 08425/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05157/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5157 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Vuolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] De Curtis in Roma, viale Mazzini 142; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen.le dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
previa sospensione,
– del giudizio collegiale di inidoneità della dott.ssa De [#OMISSIS#] all’abilitazione scientifica nazionale di Fascia II, settore concorsuale 12/D1, di cui al bando indetto con D.D. n. 1532/2016, nonché dei giudizi individuali dei componenti della Commissione;
– di tutti gli atti preordinati, antecedenti, connessi e conseguenti, ivi compresi, se ed in quanto occorra, in parte qua, i verbali della commissione recanti la valutazione della ricorrente e in particolare i verbali nn. 4 e 5 dei 6/2 e 21/2/2017 e l’unita relazione di sintesi e l’elenco degli idonei nella parte in cui non contempla la ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente gli Avv.ti A. Vuolo e U. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 Considerato che il ricorso non risulta fondato posto che i giudizi elaborati dalla commissione non sono espressione di manifesta irragionevolezza;
Ritenuto che il giudizio di non idoneità, anche a fronte del superamento di due mediane sulle tre di riferimento e del possesso di un numero sufficiente di titoli, risulta comunque sorretto da adeguata ed analitica motivazione in quanto le pubblicazioni dell’interessata non sono risultati tali da far ritenere raggiunta la maturità scientifica necessaria per rivestire il ruolo di professore di seconda fascia (in particolare, per quanto riguarda il giudizio sulla produzione scientifica della quale è stato rilevato l’approccio descrittivo e compilativo oltre all’insufficienza della prospettiva sistematica);
Ritenuto altresì che i giudizi individuali sono altresì molto analitici nel valutare alcune singole pubblicazioni del candidato, dando ulteriore contenuto a quanto sintetizzato nel giudizio collegiale della commissione;
Rilevato che, per giurisprudenza [#OMISSIS#], il giudice amministrativo ha il potere di sindacare in sede di legittimità le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in sede di concorso o di esame, solo laddove le stesse risultino ictu oculi affette da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità, ovvero per travisamento dei fatti, posto che l’esame rimesso al giudice attiene alla coerenza logica del giudizio espresso dalla commissione esaminatrice, sotto il profilo della relativa logicità/ragionevolezza, non potendo il medesimo giudice sostituire alla valutazione già espressa una propria, differente valutazione (evidentemente frutto di diversi parametri di giudizio, che si tradurrebbero in una non consentita espressione di sindacato nel merito dell’attività amministrativa: in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581);
Rilevato altresì che il giudizio della commissione esaminatrice nelle valutazioni della specie, essendo essenzialmente un “giudizio qualitativo” sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, risulta essere censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della commissione. La presenza, poi, di un elevato tasso di discrezionalità, nel senso dell’ineliminabilità di una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze ad elevato livello di complesse discipline cognitive, esclude che si possa applicare l’intero “corpus” delle regole tipiche dei concorsi per l’assunzione nel pubblico impiego e, in genere, delle procedure valutative complesse a carattere comparativo. E’, quindi, consentito soltanto verificare l’esistenza di un coerente sviluppo fra le fasi procedurali del concorso, nel senso che la scelta finale della commissione non appaia in contraddizione con gli elementi emergenti dalle varie fasi in cui si è articolato il procedimento selettivo; di tal che la valutazione della commissione giudicatrice, in quanto inerente ad un “giudizio qualitativo” sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, può essere dichiarata illegittima solo ove si riscontrino macroscopiche carenze nella motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità della decisione” (per tutte, Cons. Stato, sez. VI, n.5608/2006);
Ritenuto in conclusione che – non emergendo nella fattispecie alcuna delle circostanze sopra indicate, quali possibili vizi di legittimità dell’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione – il ricorso debba essere respinto e, pertanto, le spese del giudizio, come di regola, seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 13/07/2017