Laddove il candidato superi due mediane su tre, la giurisprudenza ha più volte ritenuto essere necessaria una stringente e rafforzata motivazione al fine di pervenire ad un giudizio di non abilitazione, procedura che – è bene ribadirlo – è “a numero aperto”, nel senso che ha i tratti caratteristici di una procedura non comparativa e in cui il numero dei posti non è predeterminato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 28 luglio 2017, n. 9096
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio collegiale-Obbligo di motivazione
N. 09096/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02073/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2073 del 2016, proposto da [#OMISSIS#] Guarracino, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Bruno e [#OMISSIS#] Senatore, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Bruno in Roma, via Savoia, 31 Int. 2;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – Anvur non costituito in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Bardella, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del diniego di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia, settore scientifico – concorsuale 08/B2/scienza delle costruzioni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, professore universitario di seconda fascia di “Scienza delle costruzioni”, dal 1° marzo 2002, presso l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, impugna il giudizio di non abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia per il settore scientifico – concorsuale 08/B2 Scienza delle costruzioni, formulato dalla Commissione nominata con decreto direttoriale M.I.U.R. n. 2301 del 10 luglio 2014, unitamente a quest’ultimo decreto ed ai verbali delle riunioni della stessa Commissione nn. 1, 2, 3, 5, 7 e 8. Si tratta, invero, del secondo giudizio negativo, essendo il primo già stato annullato dal TAR Lazio, sez. III, con la sentenza del 16 aprile 2015, n. 5655, passata in giudicato, che, riscontrato come nei giudizi individuali la produzione scientifica del candidato era stata giudicata positivamente, ha censurato il fatto «che nondimeno nel giudizio collegiale risultava la scarsa qualità della predetta produzione, senza motivazione alcuna e in palese contraddizione non solo con le valutazioni individuali dei singoli Commissari, ma anche con i restanti apprezzamenti sulle pubblicazioni contenute nello stesso giudizio collegiale».
Nel presente giudizio avverso la nuova valutazione negativa il ricorrente ha denunciato l’illegittima composizione della commissione valutatrice (I motivo), l’assenza e/o insufficienza della motivazione del giudizio di non abilitazione (II e III motivo), l’inosservanza delle regole sulle modalità di svolgimento delle riunioni telematiche e di verbalizzazione delle stesse (IV motivo).
L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il respingimento del ricorso in quanto infondato nel merito.
Alla pubblica udienza del 13 giugno 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto anche sulla base di precedenti specifici della Sezione nel settore concorsuale per cui è causa, essendosi riscontrati vizi di legittimità del giudizio collegiale e di e quelli individuali dei commissari analoghi a quelli presenti nel caso all’esame (si legga, in particolare, la sentenza di questa Sezione n. 8742/2015).
In particolare risulta fondata la censura con la quale si deduce il difetto di motivazione e di istruttoria in cui è incorsa la Commissione.
Il ricorrente infatti superava due mediane su tre, caso nel quale la giurisprudenza di questa Sezione ha già più volte ritenuto essere necessaria una stringente e rafforzata motivazione al fine di pervenire ad un giudizio di non abilitazione, procedura che – è bene ribadirlo – è “a numero aperto”, nel senso che ha i tratti caratteristici di una procedura non comparativa e in cui il numero dei posti non è predeterminato.
Alla luce di ciò, anche la valutazione dei titoli e dell’intero curriculum del candidato avrebbe dovuto essere condotta con maggiore approfondimento da parte della Commissione, mentre non si riscontra nei giudizi stessi la valutazione dei singoli titoli o scritti, in violazione dei canoni di analiticità e di logicità, poiché non risulta adeguatamente spiegato come si pervenga ad un giudizio negativo pur essendo intervenuto il superamento da parte del ricorrente di due mediane su tre.
Per le assorbenti considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:
– accoglie il ricorso nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo parte ricorrente;
– ordina all’amministrazione ministeriale di rivalutare l’interessato, ad opera di commissione in diversa composizione, entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– condanna l’amministrazione ministeriale al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Contributo unificato refuso come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 28/07/2017