TAR Campania, Napoli, Sez. II, 9 aprile 2018, n. 2264

Ricerca scientifica-Assegno di ricerca-Lavori scientifici accettati per la pubblicazione-Valutazione

Data Documento: 2018-04-09
Area: Giurisprudenza
Massima

In un concorso per l’attribuzione di un assegno di ricerca, devono ritenersi ammissibili anche i lavori scientifici accettati per la pubblicazione,  laddove il regolamento di ateneo rechi l’indicazione, tra le proprie premesse, della legge 30 dicembre 2010, n. 240  nella sua integralità e la normativa di riferimento relativamente ai concorsi per ricercatori (d.m. del 2009) espressamente include  i sopra indicati lavori tra quelli ammissibili, sicché, anche sul piano della ragionevolezza, a fortiori tale ammissibilità deve essere riconosciuta quanto alla procedura per il conferimento degli assegni di ricerca.
Si osserva, poi, che i lavori accettati per la pubblicazione, tanto più ove sottoposti a referaggio, sono lavori che sono fuoriusciti dalla sfera strettamente individuale di chi li ha prodotti, il quale non può esercitare alcuna incidenza sui tempi materiali necessari alla effettiva pubblicazione, laddove non sia in contestazione che le accettazioni de quibus siano tutte precedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.  Si sottolinea, infine, che la regola contraria che opera quanto alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, risponde a scopi ed a ratio completamente differenti, in considerazione delle peculiarità del relativo procedimento.

Contenuto sentenza

N. 02264/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01866/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1866 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] Carabellese, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Basile e [#OMISSIS#] Lemma, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Basile in Napoli, Largo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 71; 
contro
il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’ Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale Napoli, domiciliataria per legge in Napoli, via [#OMISSIS#] Diaz, 11; 
il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, non costituito in giudizio; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lanza, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Marrama, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, Piazza [#OMISSIS#] Amore, 6; 
per l’annullamento
in parte qua del decreto del Direttore del Dipartimento, di cui si ignorano gli estremi, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito redatta il 08.03.2017 e pubblicata sul portale dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II in data 09.03.2017, relativa al concorso per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di durata annuale dell’importo annuo lordo di €. 23.590,91, ambito disciplinare MGGR/02 – Geografia Economico-Politica, nella parte in cui sono stati attribuiti alla vincitrice dott.ssa [#OMISSIS#] Lanza [#OMISSIS#] 10 punti per valutazione ulteriori titoli di studio universitari e 38 punti per valutazione pubblicazioni scientifiche di cui all’art. 6 nn. 2) e 3) del bando di concorso di cui al decreto dirett. n. 5 del 02.02.2017 – Bando n. DSPOL/01/2017 TIPB; b) dei verbali e degli atti tutti della Commissione Giudicatrice, comunque connessi, presupposti e conseguenziali, ivi compreso quello di approvazione della graduatoria, formulata in base alla somma del punteggio riportato dai concorrenti nella valutazione dei titoli di cui all’art. 6 del bando di concorso e dei punti riportati nel colloquio orale; c) dell’eventuale contratto se già stipulato in violazione dell’art. 16 co. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 3892 del 09.11.2015 e s.m.i.;
nonché, con ricorso per motivi aggiunti depositati in data 11 luglio 2017:
d) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II n. 888 del 16.03.2017, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito redatta del concorso n. DSPOL/01/2017 TIPB, per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di durata annuale, ambito disciplinare MGGR/02 – Geografia Economico-Politica;
nonché, per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l’assegno di ricerca, per la declaratoria di inefficacia del contratto, se già stipulato e per la declaratoria del diritto della ricorrente a subentrare nel medesimo contratto, se già stipulato.
 Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
Con decreto n. 5 del 02.02.2017, l’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, ha indetto il concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di durata annuale dell’importo annuo lordo di €. 23.590,91, ambito disciplinare MGGR/02 – Geografia Economico-Politica.
La Dott.ssa [#OMISSIS#] Carabellese ha partecipato alla predetta procedura, collocandosi al secondo posto dell’impugnata graduatoria di merito del 08.03.2017, con un punteggio di 50 per titoli e 24 per il colloquio, per un totale di 74/100. Vincitrice della selezione è risultata la Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lanza, con punteggio pari a 90/100 di cui 63 per titoli.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Dott.ssa Carabellese ha agito per l’annullamento degli atti della procedura de qua in epigrafe indicati, articolando anche domande di declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e di subentro nello stesso.
Avverso gli atti impugnati la difesa di parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando, in particolare: l’illegittima ammissione per la valutazione di lavori scientifici non pubblicati dalla controinteressata alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, non potendosi ritenere ammessi, alla luce della disciplina di riferimento, lavori solo accettati per la pubblicazione; l’illegittima valutazione di un master indicato dalla controinteressata e non rispondente ai parametri sufficienti ai fini di una qualificazione in termini di titolo di studio universitario; l’omessa previa pubblicazione della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento del colloquio; vizi procedurali riferiti alla circostanza l’adozione del decreto di approvazione degli atti della procedura non risulta essere stato adottato. Con articolate argomentazioni, parte ricorrente ha sostenuto la propria prevalenza in rapporto alla controinteressata, in termini tali da comportare un differente esito della procedura.
Con ordinanza n. 783 del 2017, questa Sezione ha disposto incombenti istruttori, segnatamente ordinando all’ateneo resistente la produzione di documentazione, incluso il decreto conclusivo di approvazione della graduatoria ove adottato e il contratto eventualmente stipulato con la controinteressata. L’ordinanza è stata eseguita dall’Ateneo resistente con produzione della documentazione in data 21 giugno 2017.
Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11 luglio 2017, la Dott.ssa Carabellese ha impugnato anche il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II n. 888 del 16.03.2017, di approvazione degli atti della procedura de qua.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame, producendo documentazione e concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata, Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lanza, sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per parziale difetto di giurisdizione quanto alla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro della ricorrente nel rapporto lavorativo ed a quella di accertamento del diritto a conseguire l’assegno di ricerca, nonché di inammissibilità sotto ulteriori profili. La difesa della controinteressata ha articolato puntuali e pertinenti deduzioni in relazione e concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato. Successivamente, con memoria depositata in data 25 gennaio 2018, la controinteressata ha rappresentato la propria rinuncia all’assegno di ricerca oggetto del presente giudizio, a seguito del positivo esito di un diverso concorso, richiedendo, su tali basi la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, sia in quanto non è stata articolata alcuna domanda risarcitoria, sia in quanto il periodo di durata dell’assegno di ricerca è prossimo alla scadenza, nonché la propria estromissione dal giudizio.
All’udienza pubblica del 6marzo 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio deve preliminarmente esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa delle amministrazioni resistenti.
2. Si palesa fondata l’eccezione di parziale inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di inefficacia del contratto medio tempore stipulato dall’ateneo con la controinteressata, in quanto inerente a profili che, alla stregua dei generali criteri di riparto, sono ricompresi nell’alveo della giurisdizione del giudice ordinario.
3. Non meritano accoglimento le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del controinteressato dovendosi evidenziare che: dal ricorso introduttivo e dal successivo ricorso per motivi aggiunti emergono tutti gli elementi necessari all’individuazione delle parti del giudizio, delle relative domande e della causa pendendi; la circostanza che in ricorso sia indicato un “decreto direttoriale” e non il “decreto rettorale” di approvazione degli atti della commissione non costituisce circostanza suscettibile di determinare una incidenza sull’ammissibilità del ricorso, sia tenuto conto del rapporto di stretta pregiudizialità che sussiste tra gli atti della procedura e la loro approvazione sia alla luce del contenuto del ricorso introduttivo, che ha ad oggetto anche la graduatoria finale; la sussistenza delle condizioni dell’azione (legittimazione ed interesse) è comprovata dalla documentazione versata in atti (dalla quale emerge la partecipazione dalla ricorrente alla procedura con collazione al secondo posto della relativa graduatoria e la conclusione della selezione con sottoscrizione del relativo contratto con la controinteressata).
4. Sempre in via preliminare, il Collegio non ritiene di riconnettere alla rinuncia all’assegno di ricerca da parte della controinteressata le conseguenze prospettate dalla difesa di quest’ultima, in ragione della portata degli effetti conformativi di una eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso, dovendosi, comunque, evidenziare – in adesione, sul punto, alle deduzioni della controinteressata – che, tenuto conto dei profili di discrezionalità valutativa della Commissione, l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe l’annullamento della procedura e la relativa riedizione, dovendosi escludere una pronuncia accertativa del diritto della ricorrente ad ottenere l’assegno di ricerca. Il Collegio ritiene, inoltre, di rigettare la domanda di estromissione dal giudizio pure formulata dalla controinteressata con memoria depositata in data 25 gennaio 2018, in ragione della posizione da quest’ultima rivestita e della sussistenza della relativa legittimazione passiva, dovendosi anche rimarcare le esigenze di certezza del diritto alla base, peraltro, della preclusione della rinuncia agli effetti processuali derivanti dal giudicato.
5. Il ricorso introduttivo non merita accoglimento.
6. Come esposto nella narrativa in fatto, con il primo motivo di ricorso è stata censurata l’illegittima valutazione da parte della commissione di lavori scientifici della controinteressata non ancora pubblicati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, non potendosi ritenere ammessi, alla luce della disciplina di riferimento, lavori solo accettati per la pubblicazione.
6.1. Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che la controinteressata ha presentato per la selezione anche lavori non pubblicati sebbene accettati per la pubblicazione.
6.2. Il Collegio evidenzia che, ai fini dell’interpretazione della lex specialis e delle previsioni regolamentari che vengono in rilievo, la formulazione letterale non sia dirimente e che alla stregua dei canoni ermeneutici teleologico e sistematico debbano ritenersi ammissibili anche i lavori scientifici accettati per la pubblicazione, in quanto, il regolamento di ateneo reca l’indicazione, tra le proprie premesse, della l. n. 240 del 2010 nella sua integralità e la normativa di riferimento relativamente ai concorsi per ricercatori (d.m. del 2009) espressamente includere i sopra indicati lavori tra quelli ammissibili, sicché, anche sul piano della ragionevolezza, a fortiori tale ammissibilità deve essere riconosciuta quanto alla procedura per il conferimento degli assegni di ricerca.
6.3. Si osserva, altresì, che i lavori accettati per la pubblicazione, tanto più ove sottoposti a referaggio, sono lavori che sono fuoriusciti dalla sfera strettamente individuale di chi li ha prodotti, il quale non può esercitare alcuna incidenza sui tempi materiali necessari alla effettiva pubblicazione, non essendo, comunque, in contestazione che le accettazioni de quibus sono tutte precedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.
6.5. Si sottolinea, ancora, che la regola contraria che opera quanto alle procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, risponde a scopi ed a ratio completamente differenti considerando le peculiarità del relativo procedimento.
6.6. Quanto alla censura riferita alla valutazione di un master non rispondente ai parametri di durata e crediti formativi sufficienti ad una qualificazione in termini di titolo di studio universitario, il Collegio, rileva non solo la carenza di interesse alla deduzione e, comunque, l’assenza della dedotta disparità di trattamento, essendosi giovata anche la ricorrente della valutazione, nell’ambito degli “ulteriori titoli di studio universitari”, di un master avente analoghe caratteristiche di quello in contestazione, ma anche la non influenza di tale valutazione sull’esito della selezione, stante la consistenza dei punteggi assegnati alle due partecipanti.
7. Non merita accoglimento neanche il terzo motivo di ricorso, giacché, come chiarito anche dal giudice di Appello, “l’art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 non trova diretta applicazione nei concorsi universitari che sono retti da regole speciali né può essere ritenuto espressione di un principio generale” (Consiglio di Stato, VI sez., n. 2470 del 15.05.2015).
8. Smentita per tabulas è, inoltre, la contestata omessa adozione e pubblicazione del decreto rettorale di approvazione degli atti della commissione e della graduatoria finale della procedura, avendo l’ateneo prodotto in giudizio il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II n. 888 del 16.03.2017.
9. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso introduttivo va dichiarato in parte inammissibile e per la restante parte infondato.
10. Dal rigetto del ricorso introduttivo discende anche quello del ricorso per motivi aggiunti, con il quale è stato impugnato il decreto da ultimo indicato, avendo la difesa di parte ricorrente articolato esclusivamente censure di invalidità derivata. Tale esito, peraltro, consente di prescindere dai profili di tardività evidenziati nella nota dell’Ateneo prodotta dalla difesa erariale in data 19 dicembre 2017.
11. In considerazione della natura della controversia e della relativa novità di alcune delle questioni implicate, il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe indicato:
dichiara il ricorso introduttivo in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti ai sensi dell’art.11 c.p.a., e per la restante parte infondato;
rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Bruno, Consigliere, Estensore 
Pubblicato il 09/04/2018