Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della presente controversia, avendo ottenuto l’abilitazione di che trattasi in una successiva tornata.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13 aprile 2018, n. 4067
Abilitazione scientifica nazionale–Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
N. 04067/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04866/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4866 del 2014, proposto da
[#OMISSIS#] Tassoni, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E. [#OMISSIS#], 6;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – Anvur, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Massimo Labra non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del decreto non conosciuto con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca ha approvato e pubblicato gli atti della Commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alla seconda fascia dei professori universitari classe concorsuale 05/A1 Botanica,nonché del provvedimento con il quale sono stati pubblicati gli esiti della suddetta procedura abilitante nella parte in cui esclude la ricorrente tra i candidati che hanno conseguito la predetta abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia,
– del provvedimento pubblicato in data 28 gennaio 2014 sul sito INTERNET dedicato all’abilitazione scientifica nazionale nella parte in cui esclude la ricorrente dal novero di coloro che hanno conseguito la predetta abilitazione,
– del giudizio collegiale con cui la Commissione nominata con DM n.114 del 22 gennaio 2013 per il settore scientifico disciplinare 05/A1 ha deciso di non attribuire alla dr.ssa Tassoni l’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla seconda fascia dei professori universitari nonché dei giudizi individuali espressi dai singoli commissari componenti della predetta Commissione, sulla candidata oggi ricorrente e di tutti gli altri atti nell’epigrafe del ricorso indicati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – Anvur;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. Pignatiello, in sostituzione dell’Avv. E. [#OMISSIS#], e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, all’odierna camera di consiglio, il difensore presente della ricorrente, con dichiarazione resa a verbale, ha rappresentato di non avere più interesse alla definizione della presente controversia, avendo ottenuto l’abilitazione di che trattasi in una successiva tornata;
– che, in ragione di quanto sopra, non resta al Collegio che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare la improcedibilità del gravame in quanto l’interesse a ricorrere, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia;
– che stimasi comunque equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, anche in ragione della peculiarità e dell’evoluzione della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 13/04/2018