TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 5 aprile 2018, n. 3843

Studenti post lauream-Scuole di specializzazione-Immatricolazione-Improcedibilità

Data Documento: 2018-04-06
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Contenuto sentenza

N. 03843/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00791/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2015, proposto da: 
MARGHERITA [#OMISSIS#] GIOIA, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, 47; 
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO “CINECA”; 
nei confronti
[#OMISSIS#] BORONI [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
– del D.M. 30 giugno 2014, n. 105, ove interpretato nel senso che non vi sia obbligo di gradazione delle Scuole prescelte;
– del bando di concorso di cui ai dd.mm. 8 agosto 2014, n. 612, 23 luglio 2014, n. 584 e 29 agosto 2014, n. 712 per i motivi in atti e anche ove interpretati nel senso che deve comminarsi la decadenza da tutte le “specifiche graduatorie di Scuola” in cui si è in attesa di scorrimento in ipotesi di accettazione del posto in altra Scuola prescelta pur se questa non rappresenta la “prima” delle opzioni prescelte;
– del bando di concorso di cui al d.m. n. 612 del 2014 nella parte in cui non indica una graduazione obbligatoria e preventiva delle Scuole di Specializzazione prescelte così da poter graduare le opzioni e non solo le sedi di dette scuole, così consentendo di non decadere dalle specifiche graduatorie di Scuola indicate dal candidato;
– della graduatoria nazionale pubblicata dal Ministero in data 5 novembre 2014 per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione di Medicina a.a. 2013/2014 e di tutti i successivi scorrimenti e provvedimenti in merito alle modalità di scorrimento e assegnazione dei posti, con particolare riferimento alla scuola di specializzazione indicata in ricorso;
nonché di tutti gli altri atti meglio nell’epigrafe del ricorso indicati;
nonché per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa in prima sede alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014 presso le sedi specificate nella domanda di partecipazione al concorso in atti e secondo l’ordine di preferenza della tabella depositata in atti;
e per la conseguente condanna
delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante la reintegrazione in forma specifica, con l’ammissione anche con riserva ed in soprannumero al corso di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Parma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in decisione la dott.ssa Margherita [#OMISSIS#] Gioia ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, per i dedotti motivi di legittimità, degli atti (meglio indicati in epigrafe) relativi all’indizione ed al concreto svolgimento della selezione pubblica nazionale, bandita nel 2014 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’accesso alle scuole di specializzazione in Medicina per l’anno accademico 2013/14.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Parma, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato.
Con ordinanza n. 1396 del 2015 questo TAR ha respinto la domanda cautelare.
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con ord. n. 3915 del 2015 ha accolto l’appello proposto avverso l’ordinanza cautelare di questo TAR “ai soli fini della fissazione del merito in primo grado ai sensi dell’art. 55 comma 10 cod. proc. amm.”.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2018, chiamata per la pubblica discussione, la ricorrente, per voce del suo difensore, ha riferito di non coltivare più interesse alla decisione della causa.
Il Collegio, pertanto, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità ed alla complessità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-bis, definitivamente pronunciando,
Dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] Masaracchia, Consigliere, Estensore 
Pubblicato il 06/04/2018