La notifica al controinteressato del ricorso presso l’ufficio pubblico presso il quale presta servizio, non a mani proprie, ma con consegna dell’atto ad altra persona, pur se addetta all’ufficio stesso, è inammissibile, atteso che la possibilità prevista dall’art. 139 comma 2, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di “persona addetta all’ufficio” si riferisce esclusivamente agli uffici dove l’interessato tratta i propri affari – per cui può affermarsi un’immedesimazione di principio tra ufficio e destinatario – e non anche quello presso il quale il dipendente pubblico controinteressato presti lavoro subordinato. Una siffatta interpretazione restrittiva, oltre a rispondere alle già delineate esigenze peculiari del processo amministrativo, è confortata anche dal parallelo e alternativo riferimento, operato dallo stesso comma 1 dell’art. 139 c.p.c., al luogo di esercizio, evidentemente in proprio, dell’industria o del commercio, nonché dalla previsione del secondo e comma 3 circa le persone idonee a ricevere la notificazione, che postula la sussistenza di un rapporto strettamente fiduciario tra esse e il destinatario della notificazione stessa; presupposizione non riferibile ad un ufficio, la cui organizzazione non rientra nella disponibilità del destinatario medesimo (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3876, secondo cui “è inammissibile il ricorso notificato al controinteressato, in modo diretto od a mezzo del servizio postale, presso l’ufficio pubblico dove egli presta servizio, qualora la consegna dell’atto o del plico non sia avvenuta a sue mani, bensì ad altra persona pur se addetta a quell’ufficio, atteso che la possibilità prevista dall’art. 139, comma 2, c.p.c., di procedere alla notifica a mani di persona addetta all’ufficio si riferisce esclusivamente agli uffici privati”.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13 aprile 2018, n. 4096
Procedura concorsuale posto Professore associato-Notifica
N. 04096/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02044/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2044 del 2018, proposto da:
Scoppetta [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Teofilatto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 1, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Universita’ degli Studi Roma Tre, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dipartimento Architettura Roma Tre non costituito in giudizio;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
[#OMISSIS#] Cerasoli non costituito in giudizio;
per l’annullamento
DEL DECRETO RETTORALE E VERBALE COMMISSIONE E ABILITAZIONE A PROFESSORE DI SECONDA FASCIA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma Tre e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. V. Teofilatto e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con ricorso spedito a notifica il 5 febbraio 2018 e depositato il successivo giorno 21, la dottoressa [#OMISSIS#] Scoppetta ha impugnato gli esiti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia meglio specificata in epigrafe, nella quale è risultato vincitore il dott. [#OMISSIS#] Cerasoli, appuntando le proprie censure sia sulla regolarità degli atti procedimentali, che sul merito delle valutazioni comparative condotte dalla Commissione, che, ancora, sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione del candidato poi risultato vincitore;
Rilevato che quest’ultimo non si è costituito in giudizio, mentre si sono costituiti (senza depositare memorie) il MIUR e l’Università di “Roma Tre”;
Considerato che il ricorso, passato in decisione nella camera di consiglio dell’11 aprile 2018 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, è suscettibile di essere definito mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti;
Ritenuto, infatti, che esso (come preannunciato alla precedente camera di consiglio del 21 marzo 2018) è inammissibile per la nullità della notificazione richiesta verso il controinteressato dott. [#OMISSIS#] Cerasoli, indirizzata a mezzo posta nella affermata sede di servizio di quest’ultimo (via Madonna dei Monti n. 40, Roma) –sul punto la ricorrente ha argomentato nella sua memoria difensiva-, ma non consegnata al controinteressato (che non è stato ivi reperito), bensì posta in giacenza presso l’Ufficio postale il 7 febbraio 2018 e mai ritirata (come ammette la ricorrente nella detta memoria);
Considerato che, come affermato anche dal giudice d’appello: “Per giurisprudenza [#OMISSIS#] da cui il Collegio non ritiene sussistano ragioni per discostarsi la notifica al controinteressato del ricorso presso l’ufficio pubblico presso il quale presta servizio, non a mani proprie, ma con consegna dell’atto ad altra persona, pur se addetta all’ufficio stesso, è inammissibile, atteso che la possibilità prevista dall’art. 139 comma 2, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di “persona addetta all’ufficio” si riferisce esclusivamente agli uffici dove l’interessato tratta i propri affari – per cui può affermarsi un’immedesimazione di principio tra ufficio e destinatario – e non anche quello presso il quale il dipendente pubblico controinteressato presti lavoro subordinato. Una siffatta interpretazione restrittiva, oltre a rispondere alle già delineate esigenze peculiari del processo amministrativo, è confortata anche dal parallelo e alternativo riferimento, operato dallo stesso comma 1 dell’art. 139 c.p.c., al luogo di esercizio, evidentemente in proprio, dell’industria o del commercio, nonché dalla previsione del secondo e comma 3 circa le persone idonee a ricevere la notificazione, che postula la sussistenza di un rapporto strettamente fiduciario tra esse e il destinatario della notificazione stessa; presupposizione non riferibile ad un ufficio, la cui organizzazione non rientra nella disponibilità del destinatario medesimo (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, 16/06/2009 n. 3876 secondo cui “è inammissibile il ricorso notificato al controinteressato, in modo diretto od a mezzo del servizio postale, presso l’ufficio pubblico dove egli presta servizio, qualora la consegna dell’atto o del plico non sia avvenuta a sue mani, bensì ad altra persona pur se addetta a quell’ufficio, atteso che la possibilità prevista dall’art. 139, comma 2, c.p.c., di procedere alla notifica a mani di persona addetta all’ufficio si riferisce esclusivamente agli uffici privati”; successivamente Sez. IV, n. 1440 del 2016).” (Consiglio di Stato, sez. IV, 15/06/2016, n. 2638)”;
Ritenuto che tale causa di nullità ricorra, a maggior ragione, allorchè il piego sia stato depositato presso l’Ufficio postale (in quanto neppure consegnato ad alcun addetto all’Ufficio);
Considerato, inoltre, che parte ricorrente si sarebbe potuta attivare per ottenere l’indirizzo di residenza del controinteressato mediante ordinarie ricerche anagrafiche, mentre si è limitata a richiederlo all’Ateneo, senza peraltro ottenerlo;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso va dichiarato inammissibile, e che le spese, attesa la peculiarità della vicenda, possano essere compensate tra la ricorrente e le Amministrazioni (che non hanno svolto difese scritte), mentre nulla deve essere disposto sulle spese tra ricorrente e controinteressato (che non si è costituito);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese tra ricorrente ed Amministrazioni resistenti; nulla per le spese tra ricorrente e controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 13/04/2018