L’ omessa sottoscrizione deve ascriversi a mera irregolarità sanabile, sicchè la previsione del decreto ministeriale, recepita nel bando di Ateneo, secondo cui l’adempimento formale di cui trattasi avrebbe dovuto essere considerata causa di annullamento della prova, appare contrastante con i ricordati principi del giusto procedimento (come legislativamente disciplinato) e deve essere annullata, con conseguente, giusto titolo del ricorrente all’inserimento in graduatoria in base alla votazione riportata e con gli ulteriori effetti di consolidamento, riferibili all’avvenuta immatricolazione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 aprile 2018, n. 4158
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Mancata sottoscrizione scheda anagrafica
N. 04158/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11519/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11519 del 2016, proposto da:
Sangalletti [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Saeli, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Leone in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#] n. 3, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Universita’ degli Studi Milano Bicocca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
del provvedimento di annullamento della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e odontoiatria, a.a. 2016/2017 – Risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Milano Bicocca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. Pozzi in sostituzione degli Avv.ti S. [#OMISSIS#], F. Leone e G. Saeli e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 21 ottobre 2016 il sig. [#OMISSIS#] Sangalletti, che ha partecipato alla prova di accesso al primo anno del Corso di laurea in medicina e Chirurgia – Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 20162017 presso l’Università di Milano – Bicocca, svoltasi il 6 dicembre 2016, ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla detta selezione per annullamento della prova svolta, motivato con la mancata apposizione della sua sottoscrizione in calce alla scheda anagrafica di dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici del candidato e di corrispondenza dei codici e delle etichette apposte, come prescritto dall’allegato 1, punto 9, comma IV, del decreto ministeriale MIUR n. 546 del 2016.
2. – Le censure svolte dal ricorrente si appuntano sulla ridondanza dell’adempimento la cui mancanza ha determinato l’esclusione del candidato rispetto alla necessità di sicura identificazione dei candidati, la quale era stata assicurata già all’ingresso dei medesimi nell’aula di esame mediante la sottoscrizione di un modulo contenente i dati personali di ciascuno di essi.
3. – Il MIUR e le intimate Università si sono costitute in giudizio senza depositare memorie difensive.
4. – Con ordinanza n. 76532016 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente ed è stata disposta l’ammissione con riserva del ricorrente al Corso di laurea in questione.
Con successiva ordinanza n. 94482017 è stato ordinato al ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti che lo seguivano nella graduatoria di merito; l’incombente è stato tempestivamente e ritualmente assolto.
5. – In occasione della pubblica udienza del 10 gennaio 2018 il ricorso è stato posto in decisione.
6. – L’impugnazione è fondata e va accolta, in consonanza con la [#OMISSIS#] giurisprudenza della Sezione sulla questione in esame, alla quale può essere fatto utile riferimento ai sensi di una pronunzia in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a. (per tutte, sentenze n. 448 e n. 451 del 2018, pronunziate su ricorsi assunti in decisione alla medesima udienza del 10 gennaio 2018).
7. – Occorre tuttavia ricordare (sempre sulla scia della consolidata impostazione della Sezione; per tutte TAR Lazio, Roma, sez. III, 9 ottobre 2017, n. 10129), che, quanto alla declaratoria di improcedibilità del gravame o di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ipotizzata dalla stessa parte ricorrente nella memoria conclusionale, e dovuta al fatto che l’interessato è stato immatricolato con riserva al Corso di laurea ambito e ha superato diversi esami:
– il processo cautelare costituisce fase autonoma e distinta nell’ambito del giudizio di impugnazione, non in grado di consumare il rapporto processuale principale e senza, quindi, che l’eventuale sospensiva del provvedimento impugnato – destinata ad avere efficacia solo fino alla decisione di merito, al fine di evitare effetti negativi irreversibili prima di tale decisione – possa determinare cessazione della materia del contendere o improcedibilità dell’impugnativa (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 7864, 21 novembre 2006, n. 6807, 19 maggio 2010, n. 3165; Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2011, n. 2907, 25 marzo 2013, n. 1660, 6 giugno 2013, n. 5671; Cons. Stato, sez. VI, sentenza non definitiva 4 gennaio 2016, n. 12).
– la cessazione della materia del contendere – anche alla luce dell’attuale 5° comma dell’art. 34 cod. proc. amm. (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 160 del 2012) – può discendere solo dalla rimozione ex tunc del provvedimento lesivo per autonoma scelta dell’Amministrazione, ispirata a nuovo apprezzamento della situazione da disciplinare e non a mera esecuzione del provvedimento cautelare del giudice amministrativo, essendo l’ordinanza di sospensione non destinata a sopravvivere alla decisione conclusiva del giudizio, attesa la natura accessoria, interinale e contingente della tutela cautelare (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638);
– infatti, una significativa deroga ai principi ricordati è stata resa possibile solo con disposizione legislativa, da considerare per ciò stesso norma eccezionale e di stretta interpretazione: ci si riferisce all’art. 4, comma 2 bis, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 14 agosto 2005, n. 168, riferita agli esami di abilitazione per avvocato e, in più occasioni, dichiarata inapplicabile ai concorsi pubblici a numero chiuso o alle valutazioni scolastiche (cfr,, fra la tante, Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7002, 8 luglio 2011, n. 41100, 11 gennaio 2012, n. 106, 21 maggio 2013, n. 2727, 10 aprile 2014, n. 1722, nonché n. 12 del 2016 cit.):
– il cosiddetto “numero chiuso”, per le immatricolazioni in questione, è connesso non all’esigenza di acquisizione di un ulteriore titolo idoneativo, ma alla ravvisata necessità di contenere il numero degli immatricolati al primo anno di corso, e, quindi, le regole del concorso – e le connesse esigenze di par condicio, nonché di adeguata preparazione dei futuri medici – impongono la massima cautela nel disporre ammissioni “con riserva”, tenuto conto del significato di tale espressione, da intendere come subordinazione dell’efficacia del giudizio cautelare alla pronuncia definitiva di merito, dalla quale soltanto può discendere il consolidamento della posizione, originariamente acquisita in via interinale.
8. – Nel merito, occorre dunque ribadire che:
– sussiste violazione dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di processo amministrativo e di accesso ai documenti), come successivamente modificata ed integrata, con particolare riguardo al secondo comma, in base al quale “La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”, quale espressione del noto principio, a carattere generale, di strumentalità delle forme (di cui sono espressione anche gli articoli 21 octies e 21 nonies della stessa legge n. 241 del 1990, nel testo introdotto dalla legge n. 15 del 2005), secondo cui – oltre doversi evitare inutili aggravi procedurali – l’invalidità di un atto può essere riconosciuta solo quando gli adempimenti formali omessi non ammettano equipollenti, per il raggiungimento dello scopo perseguito (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 187; 5 luglio 2005, n. 3716 e 23 marzo 2004, n. 1542; Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1168; TAR Lazio, Roma, sez. I, 31 dicembre 2005, n. 15180);
– il ricorrente – pur avendo ottenuto un risultato tale, da renderlo senz’altro idoneo – è stato escluso dalla selezione con annullamento del risultato conseguito, solo per avere dimenticato la predetta sottoscrizione: quanto sopra, senza che fosse stata in alcun modo impedita o resa incerta l’identificazione dello stesso, grazie al codice a barre apposto sia sulla scheda anagrafica che sul modulo delle risposte;
– l’omessa sottoscrizione deve dunque ascriversi a mera irregolarità sanabile, sicchè la previsione del decreto ministeriale, recepita nel bando di Ateneo, secondo cui l’adempimento formale di cui trattasi avrebbe dovuto essere considerata causa di annullamento della prova, appare contrastante con i ricordati principi del giusto procedimento (come legislativamente disciplinato) e deve essere annullata, con conseguente, giusto titolo del ricorrente all’inserimento in graduatoria in base alla votazione riportata e con gli ulteriori effetti di consolidamento, riferibili all’avvenuta immatricolazione.
9. – Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con gli effetti precisati in dispositivo e con assorbimento dell’istanza risarcitoria proposta in via subordinata; quanto alle spese giudiziali, infine, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto del vizio procedurale comunque rilevato, benchè a carattere non invalidante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla il decreto ministeriale n. 546 del 30 giugno 2016, nella parte in cui dispone annullamento della prova d’esame per mancata sottoscrizione della scheda anagrafica, nonché del conforme articolo del bando di selezione per l’accesso dell’Università di Palermo e del conseguente, intervenuto annullamento della prova di ammissione sostenuta dalla parte ricorrente; compensa le spese giudiziali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 16/04/2018