Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato raggiunto il bene della vita anelato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 19 aprile 2018, n. 4368
Abilitazione scientifica nazionale-Rinnovo valutazione-Improcedibilità del ricorso
N. 04368/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02639/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2639 del 2018, proposto da:
Petronio [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Montana e [#OMISSIS#] Saba, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Cecchi n. 7, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore non costituito in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Pedrinelli non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza TAR LAZIO – Sez. TERZA n. 10279/2017 pubblicata in data 12/10/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. C. [#OMISSIS#] in sostituzione dell’Avv. G. Montana e L. Saba;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con ricorso notificato il 6 marzo 2018 e depositato la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Petronio ha chiesto l’ottemperanza, da parte del MIUR, della sentenza segnata in epigrafe di questa Sezione, con la quale è stato annullato, il diniego di abilitazione scientifica nazionale in danno della ricorrente per la I fascia del Settore concorsuale 06D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio;
Rilevato che la ricorrente lamenta che, dopo oltre 130 giorni dalla notifica della detta sentenza, il MIUR non avesse ancora proceduto alla sua rivalutazione, come ordinato da questo TAR;
Considerato che il MIUR non si è costituito in giudizio;
Considerato che il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio dell’11 aprile 2018, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che, come affermato in memoria e documentato dalla stessa ricorrente, nelle more del giudizio la nuova valutazione è stata condotta, sebbene ancora una volta con esito negativo per la candidata, la quale se ne è doluta soltanto con una memoria non notificata alla controparte;
Ritenuto che nulla va disposto sulle spese di lite, non essendosi costituito il MIUR;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 19/04/2018