TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 aprile 2018, n. 4634

Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione quantitativa e qualitativa-Superamento mediane

Data Documento: 2018-04-26
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al d.m. 7 giugno 2012, n. 76) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art. 5 del succitato.

Contenuto sentenza

N. 04634/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04999/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4999 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Violo, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Leozappa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. [#OMISSIS#], 15; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ANVUR, Commissione di abilitazione, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] De Matteis, [#OMISSIS#] Franco [#OMISSIS#] Arrigoni, non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 08/D1 “progettazione architettonica”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’ANVUR e della Commissione di abilitazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. Gai, in sostituzione dell’Avv. Leozappa, e l’Avvocato dello Stato Pluchino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Violo, Ricercatore presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 08/D1 “progettazione architettonica”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art. 16 della Legge n.240 del 2010, dell’art.8 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3, 4, 5 del D.M. n.76 del 2012, dell’art.1, commi 388, 394 della Legge n.228 del 2012, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.5 del D.Lgs. n.1172 del 1948, l’incompetenza nonché l’eccesso di potere per illogicità, sviamento, violazione delle circolari ministeriali dell’11 gennaio 2013 e del 27 maggio 2013, difetto di presupposti e di istruttoria, arbitrarietà.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che era mancato un vero e proprio giudizio collegiale ed era stata omessa una valutazione analitica di titoli e pubblicazioni; che i giudizi individuali erano sommari e privi dell’utilizzo della classificazione delle valutazioni di cui all’all.D del D.M. n.76 del 2012; che non era stato debitamente considerato il superamento di una “mediana”; che i tempi di valutazione delle posizioni dei singoli candidati erano risultati eccessivamente ristretti.
L’interessato ha sostenuto inoltre che erano illegittimi i decreti di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione di valutazione; che dal D.M. n.76 del 2012 non poteva discendere il potere della predetta Commissione di fissare autonomi criteri di valutazione; che risultava un’affinità di 4° grado tra il commissario Gambardella e uno dei candidati.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ANVUR e la Commissione di abilitazione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.3863 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente.
Con altra memoria l’interessato ribadiva i propri assunti.
Nella camera di consiglio del 24 gennaio 2018, fissata per l’esame dell’istanza di prelievo, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e ricorrendone i presupposti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, ex art.71 bis c.p.a..
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Va in primo luogo precisato che gli atti di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione di valutazione risultano avere fondamento normativo, secondo quanto emerge dalla piana lettura combinata degli articoli 16 della Legge n.240 del 2010, 8 del D.P.R. n.222 del 2011, 1, commi 289, 294 della Legge n.228 del 2012 nonché pienamente giustificati alla luce della complessità della procedura, per la prima volta attivata, del numero dei settori concorsuali e delle domande degli aspiranti all’abilitazione, non essendo stata possibile la sua conclusione nei tempi originariamente previsti (cfr. TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Occorre inoltre rilevare che la Commissione, secondo il combinato disposto degli artt.3, comma 3, 5, comma 1, 6, comma 5 del D.M. n.76 del 2012, poteva discostarsi, esponendone le ragioni, dai criteri di valutazione fissati dallo stesso D.M. n.76 del 2012 e che inoltre i suddetti riferimenti normativi non appaiono in contrasto con la disciplina dettata nelle fonti sopraordinate ed in particolare con quanto previsto nell’art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010 e con gli artt.4, comma 1 e 8, comma 4 del D.P.R. n.222 del 2011 (cfr. in ultimo TAR Lazio, III, n.8302 e n.8143 del 2016).
Quanto poi ai tempi di verifica delle singole posizioni dei candidati, va evidenziato che gli stessi non potevano risultare decisivi al fine di riscontrare la correttezza o meno della procedura di valutazione, dal momento che non è normativamente predeterminato un limite di tempo per il compimento della suddetta fase e che non è dato comunque sapere quanto di quel tempo è stato dedicato ad ogni specifico aspirante all’abilitazione (cfr. TAR Lazio, III, n.9403 e n.11500 del 2014).
Sulla asserita incompatibilità del commissario Gambardella, per affinità di 4° grado con un abilitando, è necessario rilevare l’inconferenza del riferimento normativo dedotto di cui all’art.5 del D.Lgs. n.1172 del 1948, relativo a procedure concorsuali e non abilitative, laddove in tale ultimo caso la mancata astensione del commissario avrebbe al più condotto all’illegittimità del giudizio reso nei confronti del solo candidato affine (cfr., nello specifico, TAR Lazio, III, n.7328 del 2016).
Va altresì precisato che, ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012) e risultando dunque all’uopo preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Nondimeno va evidenziato che i giudizi contestati denotano carenza di istruttoria e di motivazione, secondo quanto correttamente dedotto dall’interessato.
In particolare nel giudizio collegiale si fa un mero richiamo ai giudizi individuali (cfr. TAR Lazio, III, n.14545 del 2015), i quali a loro volta appaiono del tutto scollegati dai criteri e parametri di valutazione di cui al verbale n. 1 del 2013, redatto dalla stessa Commissione con rimando alla disciplina di settore (cfr. all.32, 12 al ricorso e TAR Lazio, III, n.9767 del 2016).
L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.4999/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge, con distrazione delle stesse al legale dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
 Pubblicato il 26/04/2018