La ratio dei test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264 è, in primo luogo, quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi alla cui iscrizione ambisce. Tale preliminare verifica nel caso di specie appare superflua, considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista (in virtù soprattutto della prevista equipollenza con il diploma universitario triennale) assicura, già in sé, questa predisposizione.
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 23 aprile 2018, n. 836
Equipollenza titolo di massofisioterapista a diploma universitario di fisioterapia-Test d'ingresso
N. 00836/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00422/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] Greco, [#OMISSIS#] Greco, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Ferrau’, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni [#OMISSIS#] in Catania, via [#OMISSIS#] Coviello, 25;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
della nota n. 25609 del 26 febbraio 2018, comunicata ai ricorrenti in pari data, con la quale l’Università degli Studi di Catania ha trasmesso il verbale n. 40 del Consiglio del Corso di laurea in Fisioterapia del 20 febbraio 2018;
di tutti i successivi e/o presupposti atti e provvedimenti;
e per il riconoscimento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere l’immatricolazione, già con provvedimento cautelare, al corso di laurea in Fisioterapia presso l’Università degli Studi di Catania con esonero dal test di ingresso, con contestuale riconoscimento dei crediti formativi nella misura ritenuta spettante dall’Università, per l’anno accademico 2017/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con il presente gravame i ricorrenti, in possesso di diploma di Massaggiatore Massofisioterapista – conseguito a seguito della frequentazione, presso l’Istituto “[#OMISSIS#] Fermi” di Perugia, regolarmente accreditato presso la Regione Umbria, del “Corso Triennale per il conseguimento del Diploma di Massaggiatore Massofisioterapista”, istituito ai sensi del D.P.R. n. 1406/1978, della Legge n. 403/1971 e del D.M. n. 105/1997 – hanno impugnato il provvedimento con cui il Consiglio del Corso di laurea in Fisioterapia dell’Università di Catania, ritenendo che “il diploma di massofisioterapista non è un requisito idoneo per l’acquisizione di competenze utili per accedere ad un corso di studi a numero programmato”, ha rigettato le istanze di immatricolazione e di riconversione creditizia presentate dai ricorrenti.
Con unico motivo di ricorso, variamente articolato, i ricorrenti hanno fatto valere l’illegittimità della “mancata valutazione dei crediti formativi”, perché il D.M. del Ministero della Sanità emanato il 27 luglio 2000, all’art.1, “riconosce l’equipollenza del diploma di Massofisioterapista – conseguito in base alla l. 19 maggio 1971 n. 403 a seguito della frequentazione del corso triennale di formazione specifica – con il diploma universitario di Fisioterapista, istituito con decreto del14 settembre 1994 n. 741 del Ministero della Sanità”, per cui “l’equipollenza tra i due titoli comporta che i diplomati in Massofisioterapia NON sono tenuti a superare il test di ingresso alla facoltà di Fisioterapia, atteso che “il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista assicura già in sé (la) predisposizione… per le discipline oggetto dei corsi cui il candidato intende iscriversi”.
All’udienza camerale del 5 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Con sentenza n. 1 del 28 gennaio 2015 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha sancito il principio secondo cui “in virtù del principio comunitario di libera circolazione, l’accesso agli studi di insegnamento superiore da parte di studenti provenienti da altri Stati membri deve essere sempre garantito, e può subire restrizioni solamente limitatamente a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dagli Stati membri. Pertanto, atteso che la ratio del sistema introdotto dall’art. 4 l. n. 264 del 1999 (che prevede un test di ammissione per i corsi di laurea a numero programmato) è quella di garantire un’elevata qualità dell’istruzione universitaria nazionale, non risulta strettamente necessario al raggiungimento dei fini perseguiti la previsione di un test di ammissione anche nel caso di trasferimenti presso l’Università italiana di studenti provenienti da Università straniere, considerato che la capacità di tali studenti può essere utilmente accertata (così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da Università nazionali) mediante una rigorosa valutazione della qualificazione dello studente, effettuata in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dai candidati”.
Secondo l’Adunanza Plenaria, infatti, “il trasferimento interviene, sia per lo studente che eserciti la sua “mobilità” in àmbito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in àmbito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di autonomia didattica di ciascun ateneo”, richiamando in tal senso l’art. 11 della l. n. 341/1990, che affida l’ordinamento degli studi dei corsi e delle attività formative ad un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato “regolamento didattico di ateneo”, nonché l’art. 2, comma 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, che dispone come le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del medesimo regolamento, e l’art. 11, comma 9, dello stesso d.m., che, a proposito dei regolamenti didattici di ateneo, prevede che le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del regolamento statale.
Ben si comprende, dunque, come tale principio, espressamente affermato dall’Adunanza Plenaria con riferimento agli studenti stranieri che intendano iscriversi presso un’università italiana facendo valere i titoli conseguiti in altro stato membro dell’Unione, non possa (ovviamente) non valere anche per gli studenti italiani che – come i ricorrenti – siano già in possesso di diploma conseguito presso altro Istituto italiano e chiedano la valutazione del titolo ai fini dell’iscrizione ad un corso universitario a “numero chiuso” (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, sezione IV, n. 2489/2017), ferma restando, come già precisato da questa Sezione (cfr. sentenza 23 febbraio 2018 n. 412) “la necessità di verificare se e quanto il corso di laurea seguito dallo studente fino a quel momento sia oppure no “affine” a quello presso il quale intende iscriversi, al fine del riconoscimento dei c.d. crediti formativi”.
Non può avere alcun fondamento ogni riferimento al decreto MIUR n. 546 del 30 giugno 2016, contenente norme riguardanti “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2016/2017”, secondo cui “non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente a coloro che sono iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria” (punto 12), richiamandosi a tal proposito quanto recentemente affermato nella citata sentenza di questa Sezione n. 412/2018, secondo cui tale previsione sarebbe illegittima, venendo “in tal modo…surrettiziamente introdotto l’obbligo del test di ammissione per tutti coloro che…provengono da corso di laurea diverso…, e previsto così un divieto generale di riconoscimento di crediti, tale da concretizzare quella limitazione alla libertà di circolazione che la citata pronuncia della Plenaria ha inteso scongiurare (non facendo differenza, come già si è detto, che nel caso di specie trattasi di studente italiano tout court, ma solo proveniente da altro corso di laurea)”.
Ne consegue, dunque, l’illegittimità, sotto tale profilo, del gravato diniego, ritenendo il Collegio che l’amministrazione universitaria abbia – di fatto – omesso ogni considerazione del curriculum studiorum della parte ricorrente, illegittimamente sostenendo l’obbligatorietà del “previo superamento di apposito test di ammissione”.
In ultimo, la richiamata decisione n. 412/18, riferendosi sempre alla A.P. 1/2015, rispetto all’effetto elusivo alla partecipazione ai test di ingresso, ha rammentato che <<…il problema “elusione”, e quello connesso “intransigenza/lassismo”, si risolvono invero non con la creazione di percorsi ad ostacoli volti ad inibire la regolare fruizione di diritti riconosciuti dall’ordinamento, ma predisponendo ed attuando un rigido e serio controllo, affidato alla preventiva regolamentazione degli Atenei, sul percorso formativo compiuto dallo studente che chieda il trasferimento provenendo da altro Ateneo; controllo che abbia riguardo, con specifico riferimento alle peculiarità del corso di laurea di cui di volta in volta si tratta, agli esami sostenuti, agli studii teorici compiuti, alle esperienze pratiche acquisite (ad es., per quanto riguarda il corso di laurea in medicina, attraverso attività cliniche), all’idoneità delle strutture e delle strumentazioni necessarie utilizzate dallo studente durante quel percorso, in confronto agli standards dell’università di nuova accoglienza.
<<…Peraltro, una generalizzata prassi migratoria ( prima in uscita da parte degli studenti che non abbiano inteso sottoporsi o che non abbiano superato la prova nazionale di ammissione e poi in ingresso da parte degli stessi studenti che abbiano compiuto uno o più anni di studii all’estero ) in qualche modo elusiva nel senso di cui sopra è da escludersi sulla base dell’indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero di posti rimasti per ciascun anno di corso scoperti rispetto al numero massimo di studenti immatricolabili ( non superiore alla offerta potenziale ch’esse possono sostenere ) per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato>>.
Da ultimo, con sentenza n. 212 del 10.05.2017 il CGA, nel decidere un appello contro una sentenza di questa Sezione che aveva rigettato un ricorso proposto avverso provvedimento della stessa Università di Catania identico a quello ora impugnato, dopo aver osservato “che la questione è stata ampiamente esaminata dal Consiglio di Stato, da ultimo con la sentenza n. 1118 dell’1.3.2016, il cui ordine logico è stato ripreso assai di recente dalla sezione IV del TAR della Campania con la sentenza 3801/2016”, ha affermato di condividere “le argomentazioni di cui alle citate sentenze, le cui conclusioni possono così riassumersi:
1) ai sensi dell’art. 1 D.M. 27.7.2000 l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista vale per tutti i titoli di masso fisioterapista, conseguiti in base alla L. 19.5.1971 n. 403 a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/15)…;
2) i diplomati, per potere accedere al corso di laurea in fisioterapia non sono tenuti a superare il test di ingresso alla facoltà al pari dei neodiplomati presso istituti scolastici di istruzione secondaria. E ciò in quanto la ratio dei test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso, di cui alla L. 2.8.99 n. 264, è in primo luogo quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi ai quali intende iscriversi. Tale preliminare verifica, nei casi considerati, appare superflua considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista assicura già in sé questa predisposizione (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/2015 e TAR Campania, sez. IV, n. 3801/16);
3) non è possibile “negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento” ritenuto che le conoscenze e le abilità acquisite dai massofisioterapisti e certificate dai diplomi conseguiti possono ben essere utilizzabili per abbreviare il percorso per l’obiettivo universitario da raggiungere (così TAR Campania, sez. IV, n. 3801/16)”.
E per tali ragioni il CGA ha ritenuto fondato l’appello e disposto che l’Università provvedesse alla iscrizione del ricorrente “al terzo anno del corso di laurea richiesto, senza che sia necessario alcun superamento del test d’ingresso alla Facoltà”, fermo restando che “spetterà all’Università apprezzare la relativa esperienza abilitante mediante l’attribuzione all’appellante di crediti formativi nella misura che riterrà ragionevolmente opportuna ai sensi dell’art. 5 comma 7 del D.M. 22.10.2004 n. 270”.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere accolto e l’impugnato provvedimento deve essere annullato, restando comunque salvo ed impregiudicato ogni ulteriore provvedimento che la resistente Università dovrà assumere al fine di valutare il curriculum dei ricorrenti in dipendenza anche dei posti disponibili, tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia.
In considerazione del precedente orientamento di questa Sezione, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 23/04/2018