In caso di dichiarazione di estinzione del giudizio, per intervenuta rinunzia della parte appellata, può sussistere l’interesse della controparte alla trattazione della causa nel merito ai fini dell’annullamento della sentenza di primo grado. In particolare, poiché l’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado comporta, quale conseguenza diretta, il venir meno degli effetti della sentenza di primo grado, la dichiarazione di estinzione del giudizio deve essere accompagnata dall’annullamento, senza rinvio della sentenza appellata.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 20 novembre 2014, n. 637 DA SISTEMARE
N. 00637/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00823/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 823 del 2010, proposto da:
Starrantino [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Briguglio e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Allotta in Palermo, via Trentacoste n. 89;
contro
Zanghì [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] Piazza in Palermo, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 4;
nei confronti di
Università degli Studi di Messina, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia, in Palermo, via De Gasperi, n. 81;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Sanzarello [#OMISSIS#], non costituiti.
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA – CATANIA Sezione II n. 01463/2010, resa tra le parti, concernente concorso pubblico ad un posto area tecnico-scientifica
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto il decreto n. 3 del 2014, con il quale il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha dichiarato estinto il ricorso in appello;
Visto l’atto di opposizione presentato dall’appellante, Dott. Starrantino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il Cons. [#OMISSIS#] Barone e uditi per le parti gli Avvocati C. Briguglio, G. Monforte su delega di F. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato Tutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante e opponente, dott. Starrantino, chiede l’accoglimento del proprio atto di opposizione al decreto n. 3 del 2014, con il quale il Presidente di questo Consiglio ha dichiarato l’estinzione del presente giudizio, per intervenuta rinuncia della parte ricorrente in primo grado, Dottoressa [#OMISSIS#] Zanghì.
Va premesso che la dott.ssa [#OMISSIS#] Zanghì, con ricorso proposto dinanzi al TAR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, aveva impugnato gli atti del concorso pubblico indetto dall’Università di Messina con D.D. 3.9.2008 n. 3208 a n. 1 posto categoria C, area tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il settore laboratorio veterinario per le esigenza della Facoltà di medicina e veterinaria e il successivo D.D. 9.2.2009 n. 438 con il quale era stata approvata la graduatoria generale di merito, che vedeva il dott. Starrantino collocato al primo posto e dichiarato vincitore della selezione.
Il TAR di Catania, sez. II, con la sentenza n. 1463/2010, aveva accolto il ricorso della dott.ssa Zanghì ed aveva annullato gli atti della procedura selettiva.
Avverso detta sentenza il dott. Starrantino aveva proposto appello dinanzi a questo Consiglio.
Con atto del 19.12.2013, l’appellata dott.ssa Zanghì ha dichiarato “la sopravvenuta carenza di interesse nel ricorso proposto in primo grado e la volontà di rinunziare agli effetti della sentenza n. 1463/2010”.
Il Presidente di questo Consiglio, prendendo atto della volontà manifestata dalla ricorrente in primo grado, dott.ssa Zanghì, ha dato atto della rinuncia al ricorso e quindi ha dichiarato “l’estinzione del ricorso per rinunzia”, senza alcun riferimento alla sorte della sentenza di primo grado.
Il dott. Starrantino, pur non contestando la predetta dichiarazione di estinzione del giudizio, per intervenuta rinunzia della parte appellata, ha proposto un atto di opposizione, deducendo “di avere interesse alla definizione della questione con una pronuncia giudiziale che lasci integra la propria posizione di vincitore del concorso universitario e quindi di avere interesse alla trattazione della causa nel merito ai fini dell’annullamento della sentenza di primo grado proprio in ragione dell’atto di rinunzia della dott.ssa Zanghì.”
Ha chiesto, quindi, una pronuncia che dichiari estinto il ricorso di primo grado e, ai sensi degli att. 34, 84 e 38 c.p.a., annulli senza rinvio la sentenza appellata.
Alla camera di consiglio del 9.7.2014, nel corso della quale le parti sono state avvisate della possibilità di definire il giudizio ai sensi dell’art. 74 del codice del processo, il ricorso in opposizione è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L’opposizione è fondata.
La Dott.ssa Zanghì, ricorrente di primo grado e attuale appellata, nell’atto del 19.12.2013, ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse nel ricorso proposto in primo grado (TAR Sicilia, sezione di Catania, RG n. 962/2009), manifestando, espressamente, la propria volontà di rinunciare agli effetti favorevoli della sentenza di annullamento, pronunciata dal TAR Sicilia, Catania, sez. II, n. 1463/2010.
L’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado comporta, quale conseguenza diretta, il venir meno degli effetti della sentenza di primo grado, che aveva annullato gli atti della procedura concorsuale in contestazione.
Pertanto, la dichiarazione di estinzione del giudizio deve essere accompagnata dall’annullamento, senza rinvio della sentenza appellata.
Ne deriva, pertanto, che, in questo modo, sotto il profilo sostanziale, gli atti della procedura concorsuale, impugnati in primo grado, trovano definitivo consolidamento.
In considerazione dell’esito della presente fase di opposizione, l’appello può essere immediatamente definito nel merito, anche ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, senza necessità di rinviare ad una ulteriore udienza di discussione, come previsto, in generale, dall’art. 85, comma 4.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese della presente fase del giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
accoglie l’atto di opposizione al decreto presidenziale n. 3 del 2014, di estinzione del giudizio, proposto dal Dottor Starrantino;
per l’effetto, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso di primo grado;
annulla senza rinvio la sentenza appellata
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Carlotti, Consigliere
[#OMISSIS#] Neri, Consigliere
[#OMISSIS#] Mineo, Consigliere
[#OMISSIS#] Barone, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)