TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 9 aprile 2018, n. 217

Procedura concorsuale posto Professore ordinario-Cessazione materia del contendere

Data Documento: 2018-04-09
Area: Giurisprudenza
Massima

Cessazione materia del contendere, avendo il ricorrente conseguito il bene della vita anelato.

Contenuto sentenza

N. 00217/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2017, proposto da: 
Massimo Zerani, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Felici Bedetti, Felici [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Bruni in Perugia, via delle Prome n.5; 
contro
Università degli Studi Perugia, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14; 
[#OMISSIS#] Diverio, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Polenzani, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Perugia, piazza Piccinino n. 9; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Brecchia non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
1) della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, ristretto ai professori di I e II fascia, del 7/12/2016, avente ad oggetto: “Proposta di chiamata per la copertura di n.1 posto di Professore universitario – seconda fascia – SC 07/H1 – SSD VET/02, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia con la quale è stato, così, testualmente, dichiarato: “Il Consiglio di Dipartimento NON APPROVA la proposta di chiamare il Dott. Massimo Zerani a ricoprire il ruolo di Professore di II fascia, SC 07/H1 Anatomia e Fisiologia Veterinaria – SSD VET/02 Fisiologia Veterinaria”; 2) della richiesta formulata dalla Prof.ssa [#OMISSIS#] Diverio di voto segreto sulla proposta di chiamata del ricorrente a ricoprire il posto di Professore universitario – seconda fascia – SC 07/H1 – SSD VET/02, presso il Dipartimenti di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia; 3) del verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, ristretto ai professori di I e II fascia, del 7/12/2016 avente ad oggetto: “Proposta di chiamata per la copertura di n.1 posto di Professore universitario – seconda fascia – SC 07/H1 – SSD VET/02”, con cui è stata approvata la richiesta di voto segreto formulata dalla Prof.ssa [#OMISSIS#] Diverio; 4) della proposta di affidare le operazioni di voto segreto ad una Commissione, di cui agli atti sopra impugnati, formulata del Presidente del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, assunta nella seduta del 7/12/2016, come risulta dal testo della deliberazione impugnata al n. 1), di affidare le operazioni di voto; 5) della deliberazione di approvazione della proposta di cui al n. 4 che precede, come approvata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, assunta nella seduta del 7/12/2016, come risulta dal testo della deliberazione impugnata al n. 1); 6) del Regolamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia ove in contrasto con le ragioni, i diritti e gli interessi del ricorrente, e, in modo specifico, degli artt.7 e 8, comma 10 laddove si voglia ad essi attribuire un senso lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; 7) del non aver formulato la proposta di chiamata ed il non aver sottoposto al Consiglio di Amministrazione, ai fini dell’approvazione o meno, la proposta di chiamata così come il contenuto della non avvenuta approvazione della ridetta proposta di chiamata ovvero il non aver consentito o, meglio, l’aver impedito la naturale prosecuzione della procedura e la sua naturale conclusione; 8) di tutti gli atti preparatori strumentali di quelli sopra impugnati, tutti quelli funzionalmente collegati e/o connessi, tutti quelli in ognuno di essi richiamati, purché effettivamente lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente, nonché tutti quelli meramente consequenziali, come per legge. Il tutto, con riserva espressa di risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi Perugia e di [#OMISSIS#] Diverio;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 Premesso che con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità della delibera con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia non ha approvato la proposta di chiamata del dott. Massimo Zerani “a ricoprire il ruolo di Professore di II fascia, SC 07/H1 Anatomia e Fisiologia Veterinaria – SSD VET/02 Fisiologia Veterinaria”, bandito con decreto rettorale n. 1126 in data 18/7/2016.
Considerato che con ordinanza n. 147 del 6 settembre 2017 il Collegio ha accolto la domanda cautelare di parte ricorrente “non avendo il Consiglio di Dipartimento addotto alcuna plausibile motivazione a sostegno della mancata approvazione della proposta di chiamata dell’odierno ricorrente, né formulato altra eventuale proposta di chiamata in favore degli altri due idonei alla procedura in argomento.”
Considerato che con memoria depositata in data 2 marzo 2018 il ricorrente ha dichiarato che in data 16 novembre 2017 il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia ha provveduto alla sua chiamata a professore di seconda fascia con decorrenza dal 28 dicembre 2017.
Ritenuto pertanto di dover prendere atto della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, codice del processo amministrativo, avendo il ricorrente conseguito il bene della vita cui aspirava con il ricorso in esame.
Ritenuto, attesa l’evidente fondatezza delle censure di cui all’atto introduttivo del presente gravame, di dover condannare l’Università degli Studi di Perugia al pagamento, in favore del prof. Massimo Zerani, delle spese di lite relative sia alla presente fase di giudizio che alla precedente fase interinale per un importo complessivo di € 3.000,00 (tremila/00 per entrambe le fasi), mentre per quanto riguarda le altre parti in causa si rinvengono giusti motivi per disporne la compensazione, in ragione del fatto che sia il M.I.U.R. che la prof.ssa [#OMISSIS#] Diverio, ancorché inopinatamente evocati nell’atto introduttivo del presente gravame, avrebbero potuto anche non costituirsi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Università degli Studi di Perugia al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri ed accessori come per legge, mentre le compensa per le restanti parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Potenza, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore 
Pubblicato il 09/04/2018