La mancata sottoscrizione della scheda anagrfica da parte dei candidati alle facoltà “a numero chiuso” non integra una illegittimità procedimentale capace di travolgere l’esito positivo della prova di ammissione al corso di laurea, trattandosi di un’irregolarità formale.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 30 aprile 2018, n. 4747
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Mancata sottoscrizione scheda anagrafica
N. 04747/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11520/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11520 del 2016, proposto da
[#OMISSIS#] Vallone, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e iuseppe Saeli, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. [#OMISSIS#] Leone in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#] n. 3;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Universita’ degli Studi Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Palermo, Consorzio Interuniversitario Cineca, Commissione D’Aula della Prova di Ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa adozione degli opportuni provvedimenti monocratici
del provvedimento di annullamento della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e odontoiatria, a.a. 2016/2017. Con condanna al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Universita’ degli Studi Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente, l’Avv. Pozzi in sostituzione degli Avv.ti S. [#OMISSIS#], F. Leone e G. Saeli e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso notificato al MIUR in data 20.10.2016 e depositato il giorno 24 successivo, il sig. [#OMISSIS#] Vallone ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il provvedimento di annullamento della prova selettiva di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, anno accademico 2016/2017, il quale ha precluso al ricorrente di accedere al corso di suo interesse presso uno degli Atenei opzionati nella domanda di partecipazione, nonostante il buon punteggio di 61,40 conseguito nella prova sostenuta. L’esclusione veniva motivata dal Ministero sul presupposto che la scheda anagrafica, seppure riportante i dati identificativi del candidato (cognome e nome, luogo e data di nascita), risultava priva della sottoscrizione attestante la veridicità delle informazioni fornite.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio depositando relazione difensiva.
Con ordinanza cautelare della Sezione n. 7669 del 5.12.2016 la ricorrente è stata ammessa con riserva alla partecipazione al corso di laurea.
Con ulteriore ordinanza n. 9454 del 29 agosto 2017 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio.
La difesa del ricorrente ha attestato l’avvenuta, rituale integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito ministeriale e, su tale base, la causa, discussa all’udienza del 10 gennaio 2018, è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento, in considerazione della fondatezza della censura con cui si deduce che la mancata sottoscrizione della scheda anagrafica non costituisce causa di esclusione dal corso di laurea, secondo quanto previsto dal Bando di partecipazione.
La previsione del bando di concorso di cui al decreto ministeriale n. 546 del 30 giugno 2016, della esclusione dalla selezione nella ipotesi (diversa da quella oggi in esame) di sottoscrizione del modulo risposte da parte del candidato trova una comprensibile giustificazione nel fatto che tale circostanza potrebbe compromettere l’anonimato della prova, giustificando quindi l’esclusione dal concorso del candidato. Altrettanto, tuttavia, non può essere sostenuto per le ipotesi di mancata sottoscrizione dei dati contenuti della scheda anagrafica (cfr. punto 9 dell’All.1 al D.M.).
Ed invero, il D.M. n. 546/2016 attribuisce alla scheda anagrafica, debitamente compilata e sottoscritta, l’esclusiva rilevanza di consentire alla Commissione l’identificazione del candidato.
In particolare, come si desume chiaramente dal punto 9, lett. g) dell’Allegato 1 al medesimo D.M., la finalità della sottoscrizione della scheda è esclusivamente quella di porre l’attenzione del candidato e sulla veridicità dei dati personali (trascritti comunque di pugno nella scheda medesima), e sull’avvenuta verifica della corrispondenza delle etichette adesive contenenti i codici identificativi, apposte sulla documentazione consegnatagli, al fine di evitare future contestazioni alla Commissione di errori nell’abbinamento tra modulo delle risposte e scheda anagrafica.
Ne deriva, quindi, che alla mancata sottoscrizione della scheda anagrafica potrebbe attribuirsi rilevanza sostanziale esclusivamente nel caso in cui vi fosse contestazione sui dati ivi contenuti (comunque apposti di pugno dal candidato) o, in ultimo, sulla corrispondenza delle etichette contenenti il codice di abbinamento (tra modulo risposte e scheda anagrafica), alle quali soltanto il D.M. n. 546/2016 attribuisce il ruolo di attribuire la paternità del modulo risposte al soggetto i cui dati identificativi sono indicati nella scheda anagrafica.
Ed invero, se in linea del tutto teorica una scheda anagrafica contenente i dati del candidato, ove non sottoscritta, potrebbe essere “sostituita” ex post, ciò in concreto è impedito dal fatto che ogni modulo risposte è abbinato alla sua scheda anagrafica sulla base di una etichetta contenente un codice perfettamente coincidente, il che vale a dimostrare che quel determinato modulo risposte sia stato compilato proprio dalla persona i cui dati sono trascritti nella scheda (pur se non sottoscritti).
Nel caso in esame, pertanto – in cui non vi è alcuna contestazione né sui dati identificativi della candidata, né sulla coincidenza delle etichette adesive apposte sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica – all’assolvimento dell’adempimento relativo alla mancata sottoscrizione dei dati contenuti nella scheda anagrafica, pur obbligatoriamente previsto a carico del candidato per le finalità già evidenziate, deve essere riconosciuto un mero rilievo di irregolarità formale.
In conclusione, poiché la omessa sottoscrizione della scheda anagrafica per le ragioni esposte costituisce una mera irregolarità formale, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento in epigrafe impugnato nella parte in cui il ricorrente non è stata inserito nella graduatoria nazionale di merito nominativa relativa ai corsi di laurea magistrale in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2016/2017.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento di annullamento della prova di ammissione ai corsi di laurea in oggetto, pubblicato nell’area del sito riservata agli studenti, nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito nella graduatoria nazionale di merito nominativa relativa ai corsi di laurea magistrale per l’anno accademico 2016/2017. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 30/04/2018