TAR Lazio, Roma, Sez. III, 30 aprile 2018, n. 4744

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Immatricolazione-Tempistiche-Eventi di forza maggiore

Data Documento: 2018-04-30
Area: Giurisprudenza
Massima

La concessione di pochi giorni per comunicare l’opzione di “conferma dell’interesse all’immatricolazione”, per quanto comprensibile ai fini organizzativi, non può razionalmente non essere accompagnata dalla previsione di meccanismi idonei a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di “forza maggiore” (come nel caso di specie in ragione di certificate ragioni di salute).

Contenuto sentenza

N. 04744/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00429/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2017, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tesone, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’Angiolella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Como in Roma, via G. [#OMISSIS#] n. 49; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Universita’ degli Studi de L’Aquila e Universita’ degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nonché CINECA, in persona del legale rappresentante p.t.. non costituito in giudizio; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Buoniconti, Chiara Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Bracchi, [#OMISSIS#] Cannatelli non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dell’esclusione / decadenza del ricorrente dalla graduatoria unica nazionale per l’accesso al corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2016/17;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Universita’ degli Studi de L’Aquila e dell’Universita’ degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente, l’Avv. Mastellone in sostituzione dell’Avv. L.M. D’Angiolella e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente in epigrafe partecipava alla prova selettiva unica nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale, a ciclo unico, in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2016/17, svolta dal ricorrente presso la sede dell’Università degli studi [#OMISSIS#] II di Napoli, da lui prescelta tra le plurime ammesse dal Bando, adottato dal MIUR con D.M. 546 del 2016. Il medesimo conseguiva nella prova il punteggio totale di 62,00 punti, collocandosi in posizione utile per l’accesso, non alla sede e al corso di prima scelta ma, comunque, ad uno dei corsi di laurea di suo interesse, presso una delle sedi universitarie opzionate in sede di compilazione della domanda di partecipazione.
Dopo i precedenti scorrimenti della graduatoria disposti dall’Amministrazione, da ultimo, per effetto dello scorrimento della graduatoria nazionale del giorno 1 dicembre 2016, il sig.Tesone, risultava nello stato di “prenotato” presso la Facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi dell’Aquila, inserita dallo stesso tra le proprie preferenze.
Secondo le previsioni di cui all’Allegato 2 del D.M. n. 546 del 2016 “i candidati prenotati possono provvedere all’immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria….”.
Inoltre, ai sensi delle disposizioni del medesimo Allegato, il candidato che risulta “prenotato” può immatricolarsi nel termine massimo di gg. 4, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi, oppure, in alternativa, confermare il proprio interesse e attendere che si rendano eventualmente disponibili, con i nuovi scorrimenti, altri posti relativi alle preferenze migliori indicate. Con l’immatricolazione si annullano automaticamente tutte le preferenze espresse.
Espone il candidato di non avere potuto dar seguito, per motivi di salute, al perfezionamento dell’immatricolazione presso l’Università dell’Aquila entro il termine di quattro giorni previsto (e decorrente dal 1 dicembre 2016) e di essere stato dichiarato, nel contempo, decaduto dalla graduatoria in esame per non avere confermato l’interesse all’immatricolazione entro le ore 12:00 del 7.12.2016 (doc. 1 ric.).
Il ricorrente dichiara e documenta:
– di avere predisposto, entro il termine di bando, tutta la documentazione amministrativa necessaria;
– di avere provveduto in data 5.12.2016 al pagamento delle tasse universitarie richieste per la pratica di immatricolazione;
– di avere atteso la copia della contabile di pagamento da parte della banca (che non gli era ancora pervenuta in data 6.12.2016), per poterla allegare alla modulistica di iscrizione, da produrre in forma cartacea secondo quanto sarebbe stato richiesto dalla stessa segreteria della Facoltà;
– di essere incappato, proprio in quei giorni di dicembre in un grave stato influenzale con “asma bronchiale, febbricola e dispnea”, con prognosi di gg. 6, come accertato dal medico della ASL in data 3.12.2016 (doc. 10 ric.);
– di avere comunque frequentato nel dicembre del 2016 alcuni corsi di lezione nell’ambito del Corso di [#OMISSIS#] di Odontoiatria e Protesi Dentaria.
L’Amministrazione negava tuttavia al ricorrente il reinserimento in graduatoria e, quindi, la possibilità stessa di procedere all’immatricolazione.
Avverso tale determinazione egli è insorto con ricorso spedito a notifica il 13.1.2017 e depositato entro il termine di [#OMISSIS#], nel quale deduce l’illegittimità della propria esclusione e del bando di concorso “in parte qua”, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
i.- violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e ss. della l. n. 241/1990. violazione artt. 2, 3, 4, 33, 34 e 97 cost.. violazione e falsa applicazione della l. 264/1999 e delle disposizioni connesse; violazione e falsa applicazione dei principi in materia concorsuale; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, difetto di istruttoria; violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa; violazione del principio del favor partecipationis; lesione del principio del legittimo affidamento;. sviamento del fine;
ii.- violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7 e ss. della l. n. 241/1990. omessa comunicazione dell’avvio del procedimento; violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio; violazione del criterio di proporzionalita’; sviamento del fine. ingiustizia manifesta;
iii.- stessa censura sub ii). violazione artt. 2, 3, 4, 33, 34 e 97 Cost.. incompetenza; eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta; violazione dei principi generali che regolano le procedure ad evidenza pubblica; eccesso di potere per sviamento dal fine; eccesso di potere per violazione del generale principio di proporzionalità; carenza istruttoria e motivazionale; violazione dell’art. 2 della convenzione CEDU;
iv. violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 33 e 34 Cost.; violazione e falsa applicazione della l. 264/1999 e delle disposizioni connesse; violazione della gerarchia delle fonti; eccesso di potere e contraddittorietà tra gli atti della pubblica amministrazione;
v.- violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost., con particolare riferimento al principio di proporzionalità e ragionevolezza.
Il MIUR e l’Università degli Studi dell’Aquila si sono limitati ad una costituzione meramente formale senza nulla opporre alle deduzioni del ricorrente.
Con l’ordinanza della Sezione n. 959 del 2017 è stata accolta la domanda di misura cautelare avanzata dal sig. Tesone e disposta l’ammissione del medesimo con riserva alla Facoltà di Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli Studi dell’Aquila.
In vista della pubblica udienza di merito parte ricorrente ha depositato ulteriori documenti con cui attesta la sua immatricolazione in data 21.2.2017 al menzionato Corso di Laurea, la frequenza delle lezioni ed il superamento di alcuni esami.
Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che il ricorso del sig. Tesone [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è fondato nel merito per le ragioni già sinteticamente esposte nella sopracitata ordinanza cautelare, ove si legge testualmente che: “Considerato che la concessione di pochi giorni per comunicare l’opzione di “conferma dell’interesse all’immatricolazione”, per quanto comprensibile ai fini organizzativi, non poteva razionalmente non essere accompagnata dalla previsione di meccanismi idonei a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di “forza maggiore” (come nel caso di specie in ragione di certificate ragioni di salute);
Considerato che, nella specie, l’elemento di forza maggiore è stato documentato dal ricorrente mediante certificazione medica attestante una patologia manifestatasi nei giorni in questione;
Rilevato che il ricorrente, avendo conseguito un punteggio di 62, sembra aver superato la prova di resistenza ai fini dell’ammissione alla facoltà di Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università degli Studi dell’Aquila;
Ritenuto che “l’Amministrazione avrebbe dovuto prevedere un meccanismo di “salvezza”, mediante comunicazione, a coloro che non avevano espresso l’opzione e che avevano conseguito comunque un punteggio utile, di inviare una conferma della loro decisione, proprio al fine di evitare possibili disfunzioni e nel rispetto dei principi partecipativi di cui alla l.n. 241/90 come richiamati dal ricorrente nel presente ricorso” (cfr. TAR Lazio, III, sent. n. 1781 del 2014).
Il meccanismo descritto dai punti 8 e ss. dell’Allegato 2 al D.M. 546/2016, ai fini della conferma dell’interesse all’immatricolazione dei candidati nella condizione di “prenotati”, concede pochi giorni (gg. 4, esclusi sabato e festivi) per comunicare l’opzione di “conferma dell’interesse all’immatricolazione”. Trattasi di un lasso di tempo sicuramente assai ristretto che, tuttavia, in linea di principio, corrisponde all’esigenza organizzativa del MIUR di pervenire ad una sollecita e stabile definizione di una graduatoria degli “assegnati”, dal cui assetto dipendono una serie rilevante di effetti sia per le varie Università coinvolte che per i singoli aspiranti in graduatoria. Detta esigenza appare certamente riconducibile al principio costituzionale di buona amministrazione ex art. 97 Cost. oltre che ai principi di efficienza, economicità, efficacia di cui all’art. 1 della Legge n. 241 del 1990.
Tuttavia previsioni così stringenti e perentorie sul piano della tempistica (nella specie il candidato disponeva quattro giorni dal 1.12.2016 per la conferma di interesse o, in alternativa, per immatricolarsi presso l’Università dell’Aquila), per quanto comprensibili ai fini organizzativi, stante l’evidente rilevanza delle loro conseguenze applicative, debbono ragionevolmente coniugarsi con la previsione di meccanismi idonei a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di “forza maggiore”, quale quello verificatosi nel caso di specie. La circostanza di forza maggiore, infatti, è stata documentata dal ricorrente mediante la certificazione medica versata in atti (doc. 10 ric.) e, a suo tempo, esibita anche ai competenti Uffici dell’Amministrazione resistente ove è attestata una specifica patologia manifestatasi in modo acuto proprio il giorno 3.12.2016, in prossimità della scadenza del termine per la dichiarazione di conferma tramite il sistema informatico.
Deve ritenersi che, per casi come quello all’odierno vaglio, la stessa legge concorsuale “…avrebbe dovuto prevedere un meccanismo di “salvezza”, mediante comunicazione, a coloro che non avevano espresso l’opzione e che avevano conseguito comunque un punteggio utile, di inviare una conferma della loro decisione, proprio al fine di evitare possibili disfunzioni e nel rispetto dei principi partecipativi di cui alla l.n. 241/90 come richiamati dal ricorrente nel presente ricorso” (cfr. TAR Lazio, III, sent. n. 1781 del 2014).
Va peraltro sottolineato, anche in un ottica di tutela dell’interesse pubblico all’ordinato ed efficiente svolgimento della procedura selettiva, che la comunicazione di interesse all’immatricolazione è comunque pervenuta all’Università prescelta ed al MIUR all’indomani della scadenza e che, in ogni caso, il ricorrente aveva manifestato in modo inequivoco e tempestivo la propria volontà di essere immatricolato presso l’Università degli studi de L’Aquila, mediante il pagamento della tassa di iscrizione con bonifico bancario eseguito il 5.12.2016 (doc. 3 ric.), in modo tale da evitare, di fatto, ogni disguido o disservizio nella definizione della graduatoria finale degli assegnati/immatricolati.
Per il resto il ricorrente, avendo conseguito un punteggio di 62,00, supera la prova di resistenza ai fini dell’ammissione al Corso di laurea di suo interesse.
Il ricorso, per tutte le ragioni che precedono, deve essere accolto ai fini della definitiva ammissione del ricorrente al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi dell’Aquila.
La peculiarità della vicenda sul piano fattuale, anche in considerazione dell’oggettivo ritardo nell’invio della dichiarazione di conferma di interesse da parte del candidato (seppur giustificata da impedimento oggettivo), giustifica ampiamente la compensazione totale delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 30/04/2018