Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che i ricorrenti sono stati immatricolati a seguito di scorrimento della graduatoria.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 maggio 2018, n. 4992
Accesso ai corsi a numero chiuso-Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
N. 04992/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05407/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5407 del 2017, proposto da: [#OMISSIS#] Zannella, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Di Ciollo e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;
contro
Università Cattolica del Sacro Cuore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Petitto, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Bertoloni, 44;
nei confronti
Sara Russo, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della graduatoria, in parte qua, del test di ammissione al corso di laurea, a numero chiuso, in medicina, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, anno accademico 2017/18, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. A. [#OMISSIS#], anche in sostituzione dell’Avv. F. Di Ciollo, e per l’Università Cattolica del Sacro Cuore l’Avv. M. Petitto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] Zannella in data 30 marzo 2017 sosteneva il test di ammissione al corso di laurea, a numero chiuso, in medicina, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, anno accademico 2017/18; la studentessa conseguiva punti 57,25, collocandosi al posto 4050° della graduatoria, non utile per detta ammissione, essendo disponibili solo n.270 posti.
L’interessata impugnava allora la suindicata graduatoria, in parte qua, richiedendo l’ammissione in soprannumero al corso, senza pregiudizio per i candidati vincitori, deducendo la violazione degli artt.3, 4, 34, 51, 97 Cost., dei principi di partecipazione e di affidamento nonchè l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento, sviamento.
La ricorrente, premessa la giurisdizione del Giudice amministrativo sulla controversia, la competenza del TAR Lazio sulla medesima e la tempestività dell’impugnativa, ha contestato il diniego parziale di accesso agli atti della procedura.
L’istante inoltre ha sostenuto che era stato violato il principio dell’anonimato, adombrando tra l’altro la possibilità che vi fosse stato uno scambio di elaborati tra il suo e quello di un altro candidato.
La ricorrente ha fatto altresì presente che non erano state consegnate le buste per riporre i cellulari e che vi erano state carenze nelle verbalizzazioni di passaggi procedimentali.
L’Università Cattolica del Sacro Cuore si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria in [#OMISSIS#] l’inammissibilità per difetto di interesse, in ragione del contrasto tra petitum e causa petendi e per difetto di notifica ad almeno un controinteressato, nel merito l’infondatezza.
Con ordinanza n.3614 del 2017 il Tribunale ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli inclusi in graduatoria che sopravanzavano la ricorrente, autorizzando la notifica per pubblici proclami.
Seguiva il riscontro dell’interessata, la quale inoltre con memoria ribatteva alle eccezioni di [#OMISSIS#] e ribadiva i propri assunti nel merito.
L’Università depositava repliche, con le quali deduceva in [#OMISSIS#], in aggiunta, l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo decorsi i termini per l’immatricolazione.
Nell’udienza del 7 febbraio 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
In disparte la dedotta inammissibilità del ricorso, per contrasto tra la causa petendi, incentrata su motivi implicanti il travolgimento dell’intera procedura, e il petitum, volto all’ammissione in soprannumero – tra l’altro incompatibile col numero chiuso – al corso di laurea in medicina, il Collegio reputa in ogni caso il gravame destituito di fondamento e dunque da respingere.
Va in primo luogo precisato, in relazione al diritto di accesso vantato dalla Sig.ra [#OMISSIS#], che l’Università, dopo aver in buona parte già dato riscontro alla relativa richiesta con la nota del 2 maggio 2017, ha depositato in giudizio i restanti atti, che consentono in concreto di ben comprendere come si è svolta la procedura (cfr. deposito del 7 luglio 2017 dell’Ateneo).
Nel merito, sull’asserita violazione del principio dell’anonimato, con possibile scambio di elaborati tra quello della ricorrente e quello di un altro candidato, va rilevato che gli assunti risultano sprovvisti dei necessari supporti probatori, prospettando ipotesi non riscontrabili in concreto, alla luce di quanto indicato nel documento recante “Istruzioni generali e comportamentali” e risulta dai verbali in cui è descritto lo svolgimento della procedura (cfr. Istruzioni e verbali nn.1, 2, 3, 4, allegati atti Ateneo).
In relazione alle dedotte carenze di verbalizzazione, va rilevato che, dall’esame degli atti depositati in giudizio dalle parti, le stesse non emergono (cfr. verbali depositati il 7 luglio 2017 dall’Ateneo), anche in rapporto a come disciplinato lo svolgimento del procedimento nel Bando e nelle “Istruzioni generali e comportamentali” (cfr. all.2, 15 atti Ateneo).
In ultimo, sull’asserita mancata consegna delle buste in cui riporre i cellulari, come prescritto nelle predette “Istruzioni”, appare bastevole rilevare che dai verbali d’aula non risultano segnalazioni di anomalie sul punto (cfr. ancora verbali nn.1, 2, 3, 4, allegati atti Ateneo).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.5407/2017 indicato in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 04/05/2018