Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 maggio 2018, n. 2848

Professore universitario- Mobbing didattico e scientifico-Insussistenza

Data Documento: 2018-05-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Dal momento che la ricerca scientifica in sé è  libera e non condizionata o comprimibile da qualsivoglia comportamento persecutorio di terzi (nella fattispecie mobbind didattico e scientifico),  l’asserita drastica diminuzione della produzione scientifica non è addebitabile a soggetti terzi.

Contenuto sentenza

N. 02848/2018REG.PROV.COLL.
N. 03417/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso NRG 3417/2015, proposto dal prof. Bruno Baggio, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Manzi, con domicilio eletto in Roma, via F. [#OMISSIS#] n. 5, 
contro
l’Università degli studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Chiara Cacciavillani, con domicilio eletto in Roma, via G. Paisiello n. 55, presso il prof. Scoca e 
nei confronti
[#OMISSIS#] D’Angelo, non costituita in giudizio, 
per la riforma
della sentenza del TAR veneto, sez. I, n. 1527/2014, resa tra le parti e concernente il risarcimento di danni a seguito atti di conferimento delle posizioni assistenziali apicali;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del solo Ateneo intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 18 gennaio 2018 il Cons. Silvestro [#OMISSIS#] Russo e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati Manzi e [#OMISSIS#] (per delega di Cacciavillani);
Ritenuto in fatto che:
– il prof. Bruno Baggio dichiara d’esser professore associato di nefrologia, dal 1985, nell’Università degli studi di Padova, in quiescenza dal 2012;
– nel 1995, a seguito della prematura scomparsa del direttore della Divisione di Nefrologia 1, detto Ateneo iniziò la procedura per l’attribuirne l’apicalità assistenziale, relativa all’a. acc. 1995/96, ai sensi dell’art. 102, c. 6 del DPR 11 luglio 1980 n. 382;
– alla procedura stessa parteciparono, tra gli altri, il prof. Baggio e la prof. [#OMISSIS#] D’Angelo, aiuto presso la Divisione di patologia medica, cui, tuttavia, fu conferito l’incarico apicale de quo;
– il prof. Baggio impugnò tal esito avanti al TAR Veneto, che ne respinse il ricorso con la sentenza n. 1639 del 1996, poi riformata dalla Sezione con decisione n. 1510 del 3 novembre 1998, stante sia il difetto di motivazione sull’omessa considerazione di tutti i titoli dell’appellante, sia l’omissione di una legittima comparazione tra i titoli dei candidati, della pertinenza di quelli didattici e scientifici con la materia specifica e dell’esatta valutazione dei titoli di servizio;
– nelle more del doppio grado di quel giudizio, l’Università procedette a rinnovare l’incarico de quo alla prof. D’Angelo pure per il triennio 1996/99, con separati provvedimenti annuali, tutti impugnati dal prof. Baggio ed annullati dal TAR Veneto con la sentenza n. 2417/1999, confermata dalla Sezione con decisione n. 4798 del 16 settembre 2005;
– anche per l’a. acc. 1999/2000 l’Università ribadì detto incarico alla prof. D’Angelo e sempre cogli stessi criteri, ma il provvedimento relativo fu annullato dal TAR Veneto con la sentenza n. 1761 del 20 ottobre 2000, passata in giudicato;
Rilevato altresì che:
– in sede d’esecuzione del giudicato scaturente dalla decisione della Sezione n. 1510/98, l’Ateneo rinnovò la procedura per l’a. acc. 1995/96 e riaffidò l’incarico alla prof. D’Angelo, che fu annullato dalla Sezione con la decisione n. 3689 del 20 giugno 2003;
– rifatta la procedura comparativa, stavolta prevalse il prof. Baggio, ma la prof. D’Angelo impugnò tale esito e la relativa pretesa alla fine è stata accolta dalla Sezione con la sentenza n. 3655 del 27 luglio 2015 (pubblicata, quindi, dopo la proposizione del presente giudizio), onde l’assegnazione del predetto incarico apicale a favore del prof. Baggio s’è definita contro di lui;
– circa poi l’attività di riemanazione per conferire l’incarico apicale del quadriennio accademico 1996/2000, il relativo esito ha visto prevalere il prof. Baggio ma, stante l’entrata in vigore della l. 30 dicembre 2010 n. 240, è stata disattivata la Facoltà di medicina presso l’Università intimata e, a causa delle complesse vicissitudini relative a tal conferimento ora per allora e, dopo ulteriori passaggi, solo col decreto rettorale del 3 maggio 2013 l’incarico de quo è stato confermato al prof. Baggio;
– nondimeno, pure tal incarico è stato contestato dalla prof. D’Angelo con giudizio definito a favore suo dalla Sezione, con la sentenza n. 2844 del 28 giugno 2016, di talché anche in questo caso la vicenda dell’incarico quadriennale si è definita in contrario avviso alla pretesa del prof. Baggio;
Rilevato ancora, in ordine al presente giudizio, che:
– con ricorso NRG 1292/2013 —notificato l’11 settembre 2013 e depositato il successivo 3 ottobre —, il prof. Baggio ha adito di nuovo il TAR Veneto, per la condanna dell’Università a risarcirgli varie voci di danno ingiuste, per un importo totale di € 2.707.359,06, affermando d’averlo subito a causa sia dell’illegittima assegnazione dell’incarico apicale alla prof. D’Angelo, sia del ritardo nell’ ottemperare ai vari giudicati a lui favorevoli;
– in particolare, il prof. Baggio ha chiesto il risarcimento per € 1.500.000,00 per il danno derivante sia dall’illegittimità degli atti adottati dall’Università, sia dal ritardo nell’ottemperanza, oltre che per varie voci di danno esistenziale, biologico, morale, d’immagine e derivante da mobbing (didattico, assistenziale e scientifico), per complessivi € 1.207.359,06;
– l’adito TAR, con la sentenza n. 1527 del 15 dicembre 2014, ha accolto: a) l’avvenuta prescrizione quinquennale dell’azione risarcitoria, decorrente, nel migliore dei casi, dall’annullamento degli atti d’incarico, il cui ultimo giudicato risale al 2005; b) l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Ateneo intimato, con riguardo alla pretesa risarcitoria conseguente al mobbing assistenziale, trattandosi di atti o vicende relative all’attività medico-assistenziale nella Divisione di Nefrologia nell’Azienda ospedaliera; c) la pretesa azionata, ma nei soli limiti dell’adeguamento pensionistico, per gli anni in cui è stato riconosciuto, a seguito della riedizione delle procedure valutative ed ora per allora, l’incarico apicale;
– ha appellato quindi il prof. Baggio, col ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità dell’impugnata sentenza per non aver colto che: A) – l’azione risarcitoria non si poteva dirsi prescritta perché il relativo diritto sorse a seguito non già dell’annullamento dell’incarico alla prof. D’Angelo, bensì dal suo conseguimento dell’apicalità; B) – occorsero 18 anni per ottenere il bene della vita conteso a causa dell’elusione dei vari giudicati da parte dell’Università; C) – il danno da mobbing subito da lui riguardò non il solo aspetto prettamente assistenziale, ma pure quello scientifico, per cui non sussiste il difetto di legittimazione passiva in capo all’Università; D) – son state dedotte numerose e articolate vicende di mobbing nel luogo di lavoro e nell’attività didattica; E) – gli spettano tutte le voci di danno stipendiale, non riconosciute dal TAR;
Considerato in diritto che:
– l’appello non può esser condiviso, anzitutto perché, nelle more del presente giudizio ed in varia guisa, la Sezione, con le citate sentenze n. 3655/2015 e n. 2844/2016, ha annullato i provvedimenti con cui l’Università intimata riconobbe, ora per allora, al prof. Baggio l’incarico apicale per l’a. acc. 1995/96 e, rispettivamente, per tutti gli anni successivi fino al 2000;
– di conseguenza, sono venuti meno i presupposti dell’illegittimità degli atti con cui, per entrambi i periodi in questione, l’Università conferì detti incarichi alla prof. D’Angelo, essendo radicalmente mutata, in capo al prof. Baggio, la situazione in cui questi versava al momento della proposizione dell’azione risarcitoria (11 settembre 2013), poiché i predetti arresti della Sezione hanno escluso quell’ illegittimità dell’attività dell’Ateneo, su cui l’odierno appellante ha fondato la pretesa azionata nel presente giudizio;
– invero, in quel momento il prof. Baggio era sì finalmente titolare del bene della vita conteso, ma, una volta intervenuti i citati arresti e per il loro effetto ripristinatorio, l’attività di quest’ultimo, nella posizione conferitagli ormai sine titulo, non può esser reputata che di mero fatto;
– scolorano, quindi, tutte le doglianze relative tanto alle statuizioni in [#OMISSIS#], quanto a quelle di merito, giacché le prime vanno confermate con riguardo all’intervenuta (ed eccepita) prescrizione sia per l’incarico apicale relativo all’a. acc. 1999/2000 (l’unico sul quale s’è formato un giudicato a favore del prof. Baggio in forza della citata sentenza del TAR Veneto n. 1761/2000), che per gli incarichi inerenti agli anni precedenti (sui quali l’ultima decisione, che definì la relativa vicenda, fu quella della Sezione n. 4798/2005);
– mentre per le seconde: a) la questione del censurato mobbing assistenziale segue, avanti all’AGO, le sue sorti sì affini, ma non per forza intrecciate con le vicende di mobbing didattico; b) il mobbing assistenziale resta comunque condizionato dalla delimitazione, per effetto di detti giudicati negativi, sulla preposizione apicale dell’effettiva posizione funzionale ospedaliera del prof. Baggio; c) questi non ha mai avuto il titolo all’apicalità, né è mai divenuto professore di I fascia, sicché non può ora predicare, se poi il suo trattamento è stato commisurato a tale posizione, una vera e propria sua soggezione a situazioni di mobbing didattico e scientifico; d) tal ultimo aspetto, d’altronde, è assai dubbio, essendo la ricerca scientifica in sé libera e non condizionata o comprimibile da qualsivoglia comportamento persecutorio di terzi, onde l’asserita drastica diminuzione della sua produzione scientifica è imputabile anzitutto allo stesso prof. Baggio; e) non può esser affermata la pretesa perdita di chance, posto che, in esito ai pregressi contenziosi, la nomina del prof. Baggio non fu mai l’ineluttabile sbocco dei procedimenti di nomina in questione e, anzi, la Sezione l’ha escluso con forza di giudicato; f) del pari non si ravvisano, dopo le pronunce della Sezione, i presupposti per fondare la pretesa attorea ad ottenere differenze stipendiali (tra aiuto con modulo e responsabile apicale della predetta Divisione di nefrologia), fuori di quelle già assolte dall’intimato Ateneo con riguardo ai soli periodi in cui il prof. Baggio svolse l’incarico apicale; g) non si può riconoscere alcunché, a titolo di lucro cessante, per l’attività libero-professionale intramoenia che l’appellante avrebbe potuto svolgere, ove fosse stato preposto alla Divisione di nefrologia in posizione apicale;
– in ogni caso, l’asserita attesa del prof. Baggio, da lui quantificata in diciotto anni, non è frutto di colpevole inerzia dell’Ateneo intimato, ma la risultanti di molteplici e complessi contenziosi, anche stragiudiziali o iniziati presso altre Autorità giudiziarie, nonché qui in sede sia di cognizione che di ottemperanza, il cui esito ormai ha dimostrato in via definitiva che egli non ebbe e non ha titolo al bene della vita preteso, sicché il lamentato ritardo in realtà deriva pure da un suo atteggiamento alla fine non basato affatto su fondate e meritevoli ragioni;
– in definitiva, il presente appello va respinto, mentre le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso NRG 3417/2015 in epigrafe), lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, a favore dell’Università resistente e costituita, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 5.000,00, oltre IVA ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2018, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 11/05/2018