TAR Abruzzo, L' Aquila, Sez. I, 13 febbraio 2014, n. 135

Ricostruzione di carriera-Professore universitario-Riconoscimento per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza del servizio prestato in qualita' di funzionario tecnico

Data Documento: 2014-02-13
Area: Giurisprudenza
Massima

Va dichiarato il diritto dei docenti universitari a vedersi riconoscere, a far data dalla immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata in qualità di tecnici laureati.

 

Contenuto sentenza

N. 00135/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00600/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2008, proposto da: 
Assunta Pandolfi, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso avv. [#OMISSIS#] Cicioni in L’Aquila, via Poggio S.[#OMISSIS#],62 – Colle Sassa; 
contro
Universita’ Studi G. D’Annunzio; 
per il riconoscimento per intero ai fini del trattamento di quescenza e previdenza del servizio prestato in qualita’ di funzionario tecnico presso l’universita’ degli studi di chieti e pescara ed annullamento dell’atto di diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 il dott. [#OMISSIS#] Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente premette di appartenere al personale docente dell’Università resistente, dapprima -a seguito del superamento del concorso riservato agli ex funzionari tecnici laureati (legge n. 4 del 1999)- in qualità di ricercatrice confermata e quindi nominata nella II fascia del ruolo docente all’esito della valutazione comparativa ad un posto di professore associato. Riferisce di avere ripetutamente chiesto il riconoscimento dei servizi precedentemente prestati in qualità di funzionario tecnico laureato ai sensi dell’art. 103 del dPR 382/80, ricevendone una serie di dinieghi. Rappresenta ulteriormente che sull’argomento è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 2008, che tuttavia l’Università ha considerato efficace dal giorno successivo la sua pubblicazione e nei soli confronti “dei ricercatori confermati beneficiari dell’art. 1, comma 10, della legge 4/1999 e che rivestono tuttora tale posizione”.
In via di diritto deduce una serie di censure incentrate sulla violazione della richiamata normativa di riferimento nonché vari profili eccesso di potere, ulteriormente illustrate nella memoria presentata in vista dell’udienza di discussione.
L’Università non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza 676/2013 è stato prospettato, ex art. 73, comma 3, c.p.a., il dubbio sulla procedibilità del ricorso avendo la ricorrente riferito in memoria che con sentenza 478/2011 il TAR Abruzzo, sez. Pescara, ha accolto un suo ricorso proposto nei confronti della stessa amministrazione resistente accertandone il diritto al riconoscimento del servizio pre-ruolo. La sentenza in questione ha accolto la domanda di accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato dal 15 settembre 1997 al 1° ottobre 2002 nella posizione di funzionario tecnico, pertanto di oggetto analogo a quella proposta in questa sede, anch’essa riferita all’accertamento del servizio prestato in qualità di funzionario tecnico prima della nomina a ricercatrice.
La ricorrente con memoria ha evidenziato che, per quanto il riconoscimento si riferisca all’identico periodo di servizio nella qualifica, le due domande sono relative ai diversi passaggi nei ruoli in cui l’operazione di ricostruzione della carriera va ogni volta effettuata.
Ritenuto che la suddetta memoria sia in grado di fugare il suddetto dubbio, il ricorso deve essere accolto alla luce di quanto già ritenuto dal collegio in fattispecie analoga (sent. 3/2012).
Va preliminarmente rilevato che il ricorso proposto contro l’Università degli Studi e notificato direttamente presso la sua sede e non già presso quella dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, come avvenuto nel caso di specie, è ammissibile (cfr. Cons. St., sez. VI, 9 dicembre 2010, n. 8632; 29 aprile 2008, n. 1929; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 7 settembre 2010, n. 32133).
Sempre in via preliminare si osserva che oggetto del giudizio è il riconoscimento del servizio prestato dalla ricorrente nella sua precedente qualità di funzionario tecnici con ulteriore domanda di annullamento della nota che nega il suddetto riconoscimento.
Quanto al merito, va condiviso quanto già osservato da TAR Abruzzo, sezione di Pescara, n. 199 del 2010, la cui impostazione di fondo è risultata confermata da Cons. Stato 8348 del 2010 e poi ribadita nella più recente sentenza sopra richiamata. Tale orientamento trova fondamento nella sentenza 6 giugno 2008 n. 191 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 3, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, modificato dall’art. 23 legge 23 dicembre 1999 n. 488, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.
Va precisata l’irrilevanza, ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell’art. 103 d.P.R. n. 382 del 1980, del mero dato formale dato del «nomen» della qualifica rivestita («funzionario tecnico» e non «tecnico laureato») sulla base dell’ordinamento previgente alla legge n. 312 del 1980. Il principio di tassatività dell’elencazione da parte dell’art. 103 dei periodi di servizio che possono essere riconosciuti nella misura di due terzi all’atto della conferma o della nomina a professore associato va, infatti, inteso in senso sostanziale e va perciò riferito a tutto il personale tecnico laureato che, in base alle previsioni della legge n. 4 del 1999, è stato inquadrato nel ruolo dei ricercatori confermati. Per cui, in presenza di una corrispondenza tra le qualifiche, appare irrilevante il diverso «nomen juris» attribuito dalla disciplina introdotta successivamente all’entrata in vigore della legge n. 382 del 1980 (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 agosto 2009, n. 4988).
Occorre appena aggiungere che la sentenza della Corte costituzionale opera nella sua pienezza su tutte le fattispecie non definite, tra cui quelle in discussione, cosicché è del tutto ingiustificato il rifiuto opposto dall’amministrazione a fronte del chiaro diritto al riconoscimento del servizio pregresso.
Per le su indicate ragioni il ricorso va accolto con annullamento dell’atto impugnato e dichiarazione del diritto della ricorrente al riconoscimento, a far data dalla immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nella qualifica di funzionario tecnico.
L’amministrazione va conseguentemente condannata al pagamento delle differenze retributive, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla presentazione della domanda di riconoscimento (Cons. St., sez. VI, 5 aprile 2013, n. 1884) e fino al saldo e da calcolarsi sull’ammontare netto e non sulle somme lorde poste a base del prelievo fiscale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 maggio 2013 n. 2719). A tali somme si applica altresì il divieto di cumulo di cui all’articolo 22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, come interpretato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 1998 (Ad. plen. 13.10.2011 n. 18).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie con gli effetti di cui in motivazione. Condanna l’intimata Università al pagamento delle spese e onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corasaniti, Presidente
[#OMISSIS#] Tramaglini, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Abbruzzese, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)