TAR Abruzzo, L' Aquila, Sez. I, 23 gennaio 2014, n. 35

Concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di cat. D.-Attribuzione punteggio-Titoli posseduti-Valutazione Commissione giudicatrice

Data Documento: 2014-01-23
Area: Giurisprudenza
Massima

La richiesta istruttoria con cui l’amministrazione viene incaricata di scomporre il  punteggio complessivo attribuito in sede concorsuale, sulla base degli atti della commissione e di quant’altro dalla stessa utilizzato nella valutazione dei predetti titoli, non dimostra di per sé il difetto di motivazione. Infatti, trattandosi di punteggio che discende in via automatica dall’applicazione di criteri prefissati, l’amministrazione non effettua nuove valutazioni, bensì si limita a scomporre il punteggio complessivamente attribuito sulla base degli atti della procedura.

Contenuto sentenza

N. 00035/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00383/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2008, proposto da: 
[#OMISSIS#] Grazia D'[#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Deli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Avv. Deli in L’Aquila, via Canada, 3; 
contro
Universita’ Degli Studi De L’Aquila, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in L’Aquila, Complesso Monumentale S. [#OMISSIS#]; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Rossi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Avv. [#OMISSIS#] in L’Aquila, via Garibaldi,62; 
per l’annullamento
DEL DECRETO CON IL QUALE SONO STATI APPROVATI GLI ATTI DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CAT. D POS. ECONOMICA D1-AREA TECNICA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ Degli Studi De L’Aquila e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. [#OMISSIS#] Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso è stato parzialmente rigettato con sentenza 568/2013, che sulle questioni residue ha disposto che a cura dell’amministrazione si predisponessero apposite tabelle recanti la valutazione analitica dei titoli dichiarati dalle due concorrenti. La richiesta istruttoria è scaturita dalla considerazione che le schede di valutazione allegate ai verbali della commissione non consentivano di ricostruire il punteggio attribuito ai singoli titoli dichiarati dalle concorrenti, e quindi di esaminare la censura con cui sono contestati i punteggi complessivi relativi ai titoli di servizio e professionali. Le schede, infatti, indicano il solo punteggio complessivo di ciascuna categoria senza ulteriori indicazioni che consentano di determinarne la composizione analitica. L’amministrazione è stata perciò incaricata di scomporre tale punteggio complessivo sulla base degli atti della commissione e di quant’altro dalla stessa utilizzato nella valutazione dei predetti titoli.
La nota che ha dato seguito all’adempimento è stata quindi depositata in giudizio e le parti con memorie hanno svolto le rispettive valutazioni.
La ricorrente ha sostenuto che la richiesta istruttoria dimostra la fondatezza del primo motivo, essendo la stessa resa necessaria da carenze nei verbali che hanno impedito al Tribunale la ricostruzione dell’iter logico seguito nella valutazione dei titoli. Si tratterebbe di omissioni che non possono essere in alcun modo colmate dalle nuove valutazioni effettuate dall’amministrazione in esecuzione dell’ordine istruttorio.
Sulla questione del difetto di motivazione si è pronunciata la sentenza parziale, dove si è in buona sostanza affermato che il punteggio attribuito alle concorrenti non va “motivato” bensì “giustificato”. Trattandosi di punteggio che discende in via automatica dall’applicazione di criteri prefissati, è necessario che lo stesso derivi da un titolo corrispondente che lo giustifichi. Per cui all’amministrazione non è stato affidato il compito di effettuare nuove valutazioni, bensì di scomporre il punteggio complessivamente attribuito sulla base degli atti della procedura. La richiesta istruttoria è stata correttamente intesa dall’Università, che ha infatti rimesso una tabella in cui a ciascun titolo dichiarato è stato assegnato un punteggio sulla base dei criteri fissati nel bando e nel verbale preliminare della commissione. Risulta, quindi, che ogni titolo dichiarato dalla ricorrente è stato valutato ed a ciascuno è stato assegnato il punteggio corrispondente secondo quanto previsto dal bando ed ulteriormente articolato dalla commissione nella fase preliminare dei lavori.
Vengono così chiariti i titoli che hanno concorso al punteggio complessivo della ricorrente:
–quanto all’anzianità di servizio, i punti attribuiti sono dati:
– da docenza a contratto per gli a.a. 2005-2006 e 2006-2007 presso l’Università dell’Aquila, per complessivi punti 1;
– da servizi presso privati per complessivi punti 5,22;
— quanto ai titoli professionali i complessivi punti 4,2 derivano:
– da 3 prestazioni di attività libero professionale (un punto per ogni incarico);
– da 4 attività di collaborazione (0,3 per ognuna).
Riguardo a questi ultimi titoli, la distinzione tra i due livelli di attività discende dalla dichiarazione presentata. Va comunque evidenziato che anche se la ricorrente avesse titolo a conseguire il punteggio massimo per tale criterio (previsto in 5 punti), il recupero di 0,7 punti sarebbe comunque irrilevante sulla rispettiva posizione in graduatoria [la differenza tra le due è di 1,26 punti].
La ricostruzione effettuata dall’amministrazione non ha quindi alcuna [#OMISSIS#] probatoria, trattandosi piuttosto di un chiarimento che consente di verificare la congruità della complessiva operazione dell’organo concorsuale. La ricorrente era in grado di effettuare analogo calcolo ed eventualmente specificare quale diverso punteggio complessivo le spettasse sulla base dei titoli dichiarati e dei suddetti criteri, in modo da dimostrare l’erroneità delle operazioni della commissione piuttosto che lamentarne la carenza espositiva. Il carattere meccanico di tale operazione la rende infatti verificabile da parte di tutti i concorrenti ed onerava pertanto l’interessata a censurare il punteggio concretamente attribuitole, evidenziando che i titoli dichiarati ed i criteri predeterminati conducevano ad un diverso risultato.
Risulta ulteriormente che il complessivo punteggio della vincitrice relativo all’anzianità di servizio deriva dall’applicazione dei suddetti criteri ai rapporti di lavoro indicati nel curriculum. In ordine a tale aspetto è il caso di precisare che la dichiarazione sostitutiva fa esplicito rinvio al suddetto curriculum e che lo stesso è specificamente sottoscritto con connessa assunzione delle relative responsabilità, cosicché si tratta di allegato del tutto equipollente alla dichiarazione sostitutiva dei titoli valutabili.
La ricorrente evidenzia in proposito che, nel valutare gli incarichi della controinteressata presso l’Università dell’Aquila (categoria anzianità di servizio, con punteggio collegato alla durata del rapporto), l’amministrazione ha rilevato nei suddetti prospetti che, stante il punteggio attribuito alla controinteressata (2,50 punti, 5×0,50), i suddetti incarichi “probabilmente … hanno durata semestrale”. Ciò dimostrerebbe la rilevanza delle omissioni della commissione visto che il percorso logico seguito non è in questa parte ricostruibile se non attraverso l’intervento creativo dell’amministrazione.
Dagli atti emerge che la stessa valutazione è stata effettuata anche per analogo incarico affidato alla ricorrente da parte della medesima Università e che non è stata l’amministrazione in sede di chiarimenti bensì la commissione ad attribuire 0,50 punti a ciascuno degli incarichi dichiarati dalle due concorrenti presso l’Università così ritenendo la durata semestrale del rapporto.
La ricorrente si limita a sostenere non essere chiaro perché tale docenza a contratto le è stata valutata 1 punto, senza tuttavia dedurre che una diversa durata del proprio rapporto le avrebbero dato diritto ad un punteggio superiore. In realtà, chiari i criteri di valutazione, chiari gli incarichi dichiarati (2), è evidente che ciascuno è stato valutato 0,50 punti, il che presuppone che ne è stata assunta la durata semestrale. La ricorrente avrebbe potuto contestare specificamente tale calcolo, sostenendo che il proprio incarico era di durata diversa, il che lascia supporre la correttezza del procedimento della commissione.
Non viene d’altra parte sostenuto che tale tipo di rapporto ha una durata inferiore, in modo da contestare il maggior punteggio attribuito per tale criterio alla vincitrice. In realtà, avendo la controinteressata dichiarato che l’attività di docente era relativa a cinque anni accademici, risulta evidente che in base a tale dichiarazione ciascun incarico non poteva avere durata inferiore a quella di un anno accademico. Il che evidenzia che anche tale punteggio trova adeguato riscontro nei titoli dichiarati.
La mancata considerazione dei 2,50 punti attribuiti dalla commissione per tali incarichi di docenza chiarisce la ragione per cui la ricorrente attribuisce alla controinteressata 2,46 punti in meno (2° motivo e pag. 7 mem. 21.3.2013). Il totale del punteggio relativo all’anzianità di servizio della vincitrice pari a 6,73 punti è infatti adeguatamente illustrato e risulta dalla corretta applicazione dei criteri ai periodi di servizio, con un eccedenza di 0,10 punti rispetto alle valutazioni della commissione, tuttavia anch’esso irrilevante.
Nemmeno emergono vizi nell’attribuzione dei 5 punti disponibili ai 21 incarichi di progettazione e di collaborazione dichiarati nel curriculum a cui esplicitamente rinvia la dichiarazione sostitutiva (“incarichi di progettazione e direzione dei lavori presso enti come da curriculum allegato”: all.2 della domanda di partecipazione).
Ne discende l’infondatezza delle residue censure ed il rigetto del ricorso.
Tenuto conto del minimo scarto di punteggio tra le due concorrenti e della rilevata carenza delle schede di valutazione, le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corasaniti, Presidente
[#OMISSIS#] Tramaglini, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Abbruzzese, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)