Ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale”.
Il dettato normativo è chiaro nel senso di esigere che, in materia di accesso civico, l’amministrazione concluda il procedimento con un provvedimento espresso e, nelle ipotesi in cui avesse già provveduto alla pubblicazione dei dati richiesti sul sito istituzionale, indichi al richiedente il collegamento ipertestuale attraverso cui raggiungere i dati stessi.
Tra i due diversi tipi di accesso civico (semplice e generalizzato, di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del citato decreto), a ben vedere, l’obbligo di indicare il collegamento ipertestuale acquista ancor più rilievo con riferimento alle ipotesi in cui l’amministrazione abbia già provveduto alla pubblicazione di dati non soggetti all’obbligo normativo ma rientranti nella fattispecie dell’accesso civico generalizzato (ex art. 5, comma 2, d. lgs. succitato). Per questi ultimi, infatti, non essendoci un obbligo di pubblicazione a carico dell’ente, il richiedente non può avere conoscenza delle informazioni che l’amministrazione ha inteso pubblicare se non quando l’amministrazione stessa fornisca le istruzioni necessarie a raggiungere le informazioni richieste.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 16 maggio 2018, n. 1286
Università-Presupposti accesso civico
N. 01286/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00280/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 280 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] Marrapodi, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento
– del silenzio rigetto formatosi sulla richiesta di accesso civico ai documenti amministrativi inviata in data 30.11.2017 a mezzo raccomandata A/R e ricevuta dall’Università degli Studi di Milano in data 11.12.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Riferisce l’istante di avere inviato, in data 30.11.2017, alla Segreteria degli Studenti di Medicina dell’Università degli Studi di Milano, un’istanza di accesso civico avente ad oggetto, con riferimento all’anno accademico corrente, copia dei documenti da cui ricavare il numero degli studenti iscritti e in corso, dal primo al sesto anno, del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentale.
2) Pur avendo ricevuto detta istanza sin dall’11.12.2017, l’Università non avrebbe dato ad essa alcun riscontro, nel prescritto termine, portando alla formazione del silenzio oggetto dell’impugnazione in epigrafe.
3) Con ricorso notificato il 31/01/2018 e depositato il successivo 01/02/2018 l’istante ha, in particolare, impugnato l’inerzia dell’Amministrazione, deducendone l’illegittimità per violazione degli artt. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 33 del 2013 e 97 della Costituzione.
4) Con successiva memoria, depositata il 26.03.2018, l’esponente ha rappresentato di avere ricevuto risposta a quanto richiesto soltanto dopo la notifica del ricorso in epigrafe, ovvero in data 12/2/2018, e di avere interesse alla prosecuzione del giudizio al solo fine della declaratoria della soccombenza virtuale a carico della resistente, per la condanna della stessa alle spese di lite oltre alla rifusione del contributo unificato.
5) Si è costituita l’Università degli Studi di Milano, controdeducendo e sollevando, altresì, eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità del ricorso.
5.1) In particolare, stando alla resistente, i dati richiesti dalla ricorrente sarebbero stati già pubblicati e presenti sul sito istituzionale d’Ateneo, sia alla pagina “Dati statistici” che nella sezione “Amministrazione Trasparente “, pagine entrambe costantemente aggiornate per consentire all’utente una consultazione on line dei dati in tempo reale.
L’istanza della ricorrente sarebbe, per tale via, inammissibile, poiché riferita a dati già oggetto di pubblicazione.
5.2) In ogni caso, il ricorso stesso sarebbe, altresì, improcedibile, poiché il competente ufficio dell’Ateneo avrebbe riscontrato la richiesta di accesso con comunicazione PEC del 12 febbraio 2018, non impugnata nel presente giudizio benché in essa fosse ben esplicitata la reperibilità dei dati richiesti sul sito istituzionale dell’Ateneo medesimo.
5.3) La palese infondatezza della richiesta di accesso, priva di un reale interesse, per cui non vi sarebbe stato neanche un obbligo di adottare un provvedimento espresso, giustificano, a parere della difesa erariale, la condanna di controparte per lite temeraria, nei termini di cui all’art 26 c.p.a.
6) In vista dell’udienza camerale l’esponente ha replicato, rappresentando come, contrariamente all’assunto avversario, ella avrebbe appreso dell’esistenza del link http://www.unimi.it/appelli/iscritti-anno-2017-18.pdf, per la prima volta con la nota di riscontro trasmessa dall’Università in data 12.02.2018, mentre il link http://www.unimi.it/ateneo/trasparenza/68923.htm sarebbe stato conosciuto soltanto a seguito del deposito della memoria di costituzione dell’Università.
Prima di allora, la ricorrente ne avrebbe ignorato l’esistenza e, malgrado le ricerche svolte sul sito dell’Università, non avrebbe rintracciato le informazioni richieste.
Il patrocinio esponente insiste, dunque, per l’ammissibilità del ricorso, atteso che, anche quando la richiesta di accesso fosse stata riferita a dati già oggetto di pubblicazione (non specificamente ricompresi, peraltro, tra quelli oggetto di obbligo normativo) ciò non avrebbe nondimeno esonerato l’amministrazione dall’obbligo di dare riscontro alla istanza indicando il relativo collegamento ipertestuale.
7) Alla camera di consiglio del 17/4/2018, presente per l’Università degli Studi di Milano l’avvocato dello Stato C. Bertani, che si è riportato agli scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Preliminarmente, osserva il Collegio come risultino destituite di fondamento le eccezioni sollevate da parte resistente, facendo leva su una presunta carenza, originaria o sopravvenuta, d’interesse alla decisione, ritraibile dall’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università delle informazioni richieste dall’istante.
Giova, in contrario, osservare che, ai sensi dell’art. 5, co. 6 del d. Lgs. n. 33/2013: “Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale”.
Il dettato normativo è chiaro nel senso di esigere che, in materia di accesso civico, l’amministrazione concluda il procedimento con un provvedimento espresso e, nelle ipotesi in cui avesse già provveduto alla pubblicazione dei dati richiesti sul sito istituzionale, indichi al richiedente il collegamento ipertestuale attraverso cui raggiungere i dati stessi.
Tra i due diversi tipi di accesso civico (semplice e generalizzato, di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 del citato decreto), a ben vedere, l’obbligo di indicare il collegamento ipertestuale acquista ancor più rilievo con riferimento alle ipotesi in cui l’amministrazione avesse già provveduto alla pubblicazione di dati non soggetti all’obbligo normativo ma rientranti nella fattispecie dell’accesso civico generalizzato (ex art. 5, comma 2 d. Lgs. n. 33/2013). Per questi ultimi, infatti, non essendoci un obbligo di pubblicazione a carico dell’ente, il richiedente non può avere conoscenza delle informazioni che l’amministrazione ha inteso pubblicare se non quando l’amministrazione stessa fornisca le istruzioni necessarie a raggiungere le informazioni richieste.
Quanto al profilo dell’interesse, va ribadito che il diritto all’accesso civico generalizzato esiste a prescindere dall’esistenza di una situazione giuridica qualificata in capo al richiedente (cfr. art. 5, comma 3 d. Lgs. cit. per cui: “L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione …”) e, in ogni caso, qualunque possa essere l’interesse dell’istante, la legge non impone alcuna sua espressa enunciazione (cfr. l’art. 5, comma 2 d. Lgs. n. 33/2013 che così dispone al riguardo: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”).
9) Nel merito, essendo stata integralmente soddisfatta in pendenza di giudizio la pretesa della ricorrente alla conoscenza dei collegamenti ipertestuali da cui apprendere le informazioni richieste all’Università, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5 c.p.a.
Ai fini della soccombenza virtuale (cfr. a proposito della necessaria, sommaria, verifica, anche in presenza di una cessazione della materia del contendere e alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, delle ragioni della parte che abbia visto soddisfatta la propria pretesa solo dopo l’introduzione del giudizio, non potendosi ammettere che la necessità di servirsi del processo per ottener ragione torni in danno dell’avente diritto, C.d.S., sez. V, 7 luglio 2015, n. 3348; sez. III, 9 febbraio 2015, n. 640; sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4695; sez. VI, 25 giugno 2002, n. 3467), va sommariamente osservato che, nel caso di specie, l’amministrazione ha violato il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo, rendendo necessaria l’instaurazione del presente giudizio. Non può, al riguardo, assurgere a valida giustificazione quanto affermato nella nota di riscontro, ove l’Università sostiene che l’istanza di accesso è “(…) per mera dimenticanza rimasta inevasa causa festività e il sovrapporsi di varie scadenze (…)”. La mera dimenticanza, le festività o il sovrapporsi delle scadenze non possono costituire validi motivi ostativi all’evasione della richiesta di accesso, considerando, altresì, che il tempo a disposizione dell’amministrazione, ai fini dell’adozione del relativo provvedimento, è andato ben oltre i trenta giorni previsti per la conclusione del procedimento (l’istanza di accesso civico risulta ricevuta l’11.12.2017, il ricorso introduttivo è stato notificato in data 31.01.2018 e depositato in data 01.02.2018, mentre il riscontro alla istanza di accesso è del 12.02.2018).
Ne consegue che, soltanto in pendenza del giudizio in epigrafe la pretesa della ricorrente ha avuto integrale soddisfazione, rendendo inevitabile la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5 c.p.a.
10) Va, pertanto, respinta la domanda formulata dalla resistente, di condanna della ricorrente per lite temeraria, per difetto dei relativi presupposti, di cui all’art. 26, co. 2 c.p.a., fra cui, in primo luogo, la soccombenza della parte a cui si imputa la temerarietà.
11) Le spese, in considerazione della soccombenza virtuale dell’Amministrazione, sono poste a carico della resistente e a favore della ricorrente, liquidate – con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario – come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell’avvocato Angelo [#OMISSIS#], difensore antistatario della ricorrente, liquidandole in euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato ex articolo 13, comma 6 bis, d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Primo Referendario
Pubblicato il 16/05/2018