Accoglimento del ricorso, atteso che l’amministrazione, pur avendo verificato l’esistenza di posti liberi ed essendo stato provata la posizione “utile” del ricorrente, non ha provveduto a dare integrale esecuzione sentenza nella quale si ordinava di inserire il nominativo del ricorrente nelle graduatorie.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 17 maggio 2018, n. 5516
Accesso a numero programmato corsi di laurea delle professioni sanitarie-Posti disponibili-Scorrimento graduatoria-Giudizio di ottemperanza
N. 05516/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03127/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3127 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Cristiano Pellegrini [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso n. 57;
contro
Ministero Istruzione Università e Ricerca, Università degli Studi Siena, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, del CINECA Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle Università degli Studi di Siena, in persona del Rettore pro tempore, ciascuno per il proprio ambito di competenza, della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione III bis, n. 5351/2017 (R.G. 15067/2015).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Istruzione Università e Ricerca e dell’Università degli Studi Siena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza di questa Sezione 5351/2017, con la quale in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, è stato dichiarato l’obbligo dell’amministrazione “a procedere al riesame dell’istanza di immatricolazione di parte ricorrente al corso di laurea di cui trattasi, previa verifica, in primo luogo, di posti liberi per l’anno accademico 2015/2016, e, in secondo luogo, della sussistenza di una posizione “utile” in capo a parte ricorrente ai fini della collocazione degli studenti da immatricolare, sulla base della posizione rivestita da parte ricorrente nella graduatoria finale alla luce del punteggio in concreto conseguito”.
L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 15 maggio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Deduce il ricorrente, senza che questo sia stato oggetto di contestazione da parte delle Amministrazioni convenute, che il MIUR ha effettuato per due volte la riapertura della graduatoria senza tuttavia inserire il ricorrente ma provvedendo a inserire altri ricorrenti che avevano ottenuto un punteggio inferiore al suo.
Considerato che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione ha ordinato all’Amministrazione, una volta verificata l’esistenza di posti liberi, l’inserimento del ricorrente all’interno delle graduatorie, è all’evidenza l’inadempimento dell’Amministrazione che non ha provveduto a dare integrale esecuzione alla suddetta sentenza, non avendo inserito il ricorrente nelle graduatorie pur avendo verificato l’esistenza di posti liberi ed essendo stato provata la posizione “utile” del ricorrente.
Il ricorso va pertanto accolto con ordine alla all’Amministrazione di provvedere all’inserimento del ricorrente nelle graduatorie relative ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2015/2016.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca di dare esecuzione alla sentenza di questa Sezione del 4 maggio 2017 n. 5351 nel termine di giorni trenta dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio a favore del ricorrente, pari a euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori come per legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Emiliano [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 17/05/2018