Non sono sindacabili i tempi medi impiegati dalle commissioni di concorso per la correzione degli elaborati, essendo il controllo dei tempi medi di correzione normalmente sottratto al sindacato di legittimità.
TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 24 settembre 2014, n. 2345
Personale universitario non docente-Selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato inquadrati nella categoria "D"-Impugnazione graduatoria-Valutazione titoli-Tempistiche correzione elaborati
N. 02345/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00255/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da PENNOLINO [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Palermo, via N. [#OMISSIS#], 40, presso lo studio del predetto difensore;
contro
– l’Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici è ope legis domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi, 81;
nei confronti di
– [#OMISSIS#] Ventimiglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Rubino, [#OMISSIS#] La Loggia, e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Palermo, via G. Oberdan, 5, presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] Rubino;
per l’annullamento
previa sospensione
quanto al ricorso principale
– del decreto n. 6150 del 30 dicembre 2008, di approvazione degli atti della procedura selettiva interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Palermo, inquadrati nella categoria “D”, area amministrativa gestionale, per la copertura di 8 posti di categoria “EP”, posizione economica “EP1”, medesima area, nella parte in cui è stato approvato il posizionamento della ricorrente al nono posto della graduatoria generale di merito;
– della graduatoria generale di merito approvata in esito alla procedura selettiva di cui al punto precedente, nella parte in cui la ricorrente è stata collocata al nono posto;
– di ogni atto connesso, presupposto e conseguenziale;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
– del D.D.A. n. 3380 del 27 maggio 2009, di modifica della graduatoria generale di merito con attribuzione alla ricorrente principale del punteggio complessivo pari a 74,18;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
– per il risarcimento del danno derivante dalla mancata corresponsione della retribuzione spettante nell’ipotesi di collocamento utile nella graduatoria dei vincitori;
quanto al ricorso incidentale
– dei medesimi atti impugnati in via principale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti, e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, dell’Università degli Studi di Palermo;
Visti la memoria di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale, con i relativi allegati, della controinteressata;
Vista l’ordinanza collegiale n.914 del 27 marzo 2014, di rimessione sul ruolo ordinario del ricorso per la trattazione in pubblica udienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014, per le parti i difensori, presenti così come specificato nel verbale d’udienza;
CONSIDERATO che
– l’odierna ricorrente principale, dipendente dell’Università degli Studi di Palermo in servizio a tempo indeterminato, inquadrata nella categoria “D” dal 7 luglio 2000 e nella posizione economica “D3” con decorrenza dal 7 luglio 2003, area amministrativa- gestionale, ha partecipato alla selezione interna a titolo di progressione verticale, per titoli ed esami, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato di categoria D, area amministrativa- gestionale, in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo, per la copertura di 8 posti di categoria EP, posizione economica EP1 nella medesima area, collocandosi nella graduatoria generale di merito al nono posto, con un punteggio complessivo di 73,73, – successivamente elevato a 74,18 con D.D.A. n. 3380 del 27 maggio 2009 – restando fuori dal novero dei vincitori;
– con il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati ha impugnati gli atti della predetta selezione indicati in epigrafe, al fine dell’annullamento, denunciandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
“Violazione del bando di concorso. Eccesso di potere per errore per violazione dei criteri di valutazione dei titoli. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Violazione della l. n. 241 del 7 agosto 1990 per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione del Regolamento per la progressione economica e verticale nel sistema di classificazione del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Palermo approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo il 5 giugno 2001, modificato il 3 luglio 2002 e il 29 dicembre 2004. Violazione del Regolamento per la disciplina dei Concorsi di Perfezionamento e dei Concorsi di Master approvato dal Senato Accademico l’11 giugno 2002. Eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto altro profilo”.
Deduce, con il ricorso introduttivo, che la Commissione giudicatrice, erroneamente, nel calcolare il punteggio da attribuirle per il servizio prestato nella categoria di appartenenza “D” avrebbe considerato come svolto nella posizione economica “D2”(per ogni anno di servizio 1,10 punti) anche quello prestato dal 7 luglio 2003 al 7 gennaio 2008 nella posizione economica “D3” (per ogni anno di servizio 1,20 punti), sottraendole, quindi, 0,47 punti.
E di tal errore nel calcolo dell’anzianità di servizio, infatti, la Commissione si sarebbe resa conto, procedendo alla correzione parziale mediante l’aggiunta di 0,45 punti per effetto della quale il punteggio complessivo è stato elevato a 74,18, perpetuandosi, tuttavia, l’asserita erronea sottrazione di 0,2 punti, contestata con il primo ricorso per motivi aggiunti.
La ricorrente lamenta, altresì, l’omessa attribuzione di:
– 0,50 punti riconducibili a “un atto rilasciato dal Direttore del Dipartimento”, che sarebbe valutabile ai sensi dell’art. 6, lettera e) del bando di concorso;
– 3,00 punti riconducibili a tre autorizzazioni relative all’organizzazione e alla rendicontazione svolta nell’ambito di Master tenutisi presso l’Università, attività asseritamente non riconducibili alla ordinaria attività di servizio e retribuite con compenso aggiuntivo;
– 0,50 punti per il conseguimento della “certificazione ISO 9001:2000”.
Se la Commissione avesse attribuito i predetti punti, il punteggio complessivo sarebbe stato pari a 78,20, e la posizione in graduatoria definitiva di merito sarebbe stata la seconda, con ingresso nel novero dei vincitori di concorso.
Si deduce, infine, che la procedura sarebbe viziata da eccesso di potere a causa del tempo esiguo che la Commissione avrebbe dedicato alla valutazione dei titoli dei candidati e in tal senso si richiama un precedente del Consiglio di Stato in materia di valutazione di prove concorsuali scritte;
– con ricorso incidentale, ritualmente notificato e depositato, la controinteressata [#OMISSIS#] Ventimiglia, classificatasi all’8° posto della graduatoria impugnata in via principale, con un punteggio complessivo di 74,29, ha contestato l’erroneità dell’attribuzione alla ricorrente di 1,00 punti derivante dalla valutazione del Decreto dirigenziale n. 1005 del 12 luglio 2000, d’inquadramento nell’ottava qualifica, per il quale, eventualmente, potevano essere attribuiti non più di 0,50 punti.
RITENUTO che il ricorso principale e i motivi aggiunti sono, nel loro complesso, infondati per le ragioni seguenti.
Innanzitutto, l’erronea valutazione del servizio prestato nella posizione economica “D3” è stata oggetto di correzione da parte dell’Amministrazione resistente con l’attribuzione alla ricorrente di ulteriori 0,45 punti e ciò ha determinato la sopravvenuta carenza d’interesse rispetto al primo profilo di censura dedotto con il ricorso principale, nonché l’inammissibilità del primo motivo aggiunto, poiché l’eventuale aggiunzione di 0,02 punti non determinerebbe alcun utile avanzamento della Dott.ssa Pennolino nella graduatoria generale di merito.
Quanto all’asserita omessa valutazione degli altri titoli di servizio vantati dalla ricorrente, si osserva che, così come controdedotto dalle parti resistenti:
– “l’atto rilasciato dal Direttore del Dipartimento” identificato nella lettera d’incarico al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, del 18 settembre 2006, ha natura di designazione imposta dalla legge a tutela della privacy, propedeutica a consentire il trattamento dei dati personali da parte dei dipendenti incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite nell’ambito del trattamento consentito al fine dell’adempimento delle mansioni assegnate e ordinariamente svolte: non si tratta, pertanto, di un titolo attestante una maggiore e specifica professionalità valutabile in aggiunta a quella già posseduta;
– quanto alle tre autorizzazioni relative all’organizzazione e alla rendicontazione svolta nell’ambito di Master tenutisi presso l’Università, attività asseritamente non riconducibili alla ordinaria attività di servizio e retribuite con compenso aggiuntivo, va richiamato il disposto dell’art 6 del bando di concorso.
Detta disposizione, che prevede (lett.e) la valutazione (nel massimo di 12 punti) della “esperienza professionale desunta da atti certi rilasciati dal Rettore, dal Direttore amministrativo, dai dirigenti, dai presidi, dai direttori di dipartimento”, è stata oggetto di chiarimento da parte della Commissione di concorso, la quale nella tabella di valutazione dei titoli allegata al verbale n. 2 del 3 ottobre 2008 ha stabilito (punto E) che venisse attribuito 1 punto per ogni incarico conferito dal Rettore o dal Direttore Amministrativo, e 0,50 punti per ogni incarico attribuito da dirigenti, presidi e direttori di dipartimento.
Inoltre, nella medesima tabella la Commissione ha stabilito, tra l’altro, che non sarebbero stati oggetto di valutazione gli incarichi che fossero stati specificazione dell’attività ordinaria.
Ciò premesso, l’art. 13 (“Compensi al personale”) del “Regolamento per la disciplina dei corsi di perfezionamento e dei corsi di master” dell’Università degli Studi di Palermo, prevede la possibile corresponsione di “compensi aggiuntivi” nei limiti delle disponibilità finanziarie, “al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Ateneo che collabori allo svolgimento di un corso di master in aggiunta ai normali obblighi di servizio”.
Ora, sulla base delle norme appena richiamate è convincimento del Collegio che l’attività di collaborazione tecnico-amministrativo al Master non sia attività professionale ontologicamente diversa da quella ordinariamente svolta e rientrante nelle mansioni attribuite seppur svolta “in aggiunta” ossia in orario diverso da quello ordinario.
In tale senso depone il tenore letterale delle autorizzazioni allo svolgimento d’incarico di collaborazione (allegati 17, 18 e 19 del fascicolo di parte ricorrente).
Trattasi, perciò, non d’incarichi professionali bensì di autorizzazioni allo svolgimento di attività lavorativa aggiuntiva rientrante nelle ordinarie mansioni, compensata con retribuzione aggiuntiva, come tale non valutabile ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso;
– analogamente, va del tutto esclusa la valutabilità, quale titolo professionale, dell’“attestato” rilasciato dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria e tecnologie agro forestali relativo alla partecipazione e contribuzione della ricorrente all’ottenimento da parte del Dipartimento medesimo della certificazione ISO 9001:2000, che, ovviamente, è riferita allo svolgimento della ordinaria gestione dei servizi del Dipartimento.
Infine, è infondata l’ultima censura dedotta sull’illegittimità delle procedure concorsuali per il tempo esiguo o comunque non congruo che la Commissione avrebbe impiegato per la valutazione dei titoli.
Un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di valutazione delle prove scritte di concorso, estendibile alla valutazione dei titoli – dal quale il Collegio non ravvisa motivi di discostarsi nel caso di specie – ha infatti definitivamente affermato l’insindacabilità dei tempi medi di correzione degli elaborati, essendo il controllo dei tempi medi di correzione normalmente sottratto al sindacato di legittimità (Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1998 n. 829 e sez. IV, 9 aprile 1999 n. 538; T.A.R. Lazio, sez. I, 4 agosto 2005 n. 6959). Ed invero “nei ricorsi proposti avverso gli esiti delle procedure concorsuali è inammissibile la censura volta a denunciare i tempi medi impiegati dalla competente commissione per l’esame degli elaborati scritti, atteso che non è possibile stabilire quali e quanti candidati hanno fruito di maggiore o minore attenzione, visto che la congruità del tempo impiegato va valutata anche con riferimento alla consistenza degli elaborati ed alle problematiche di correzione dagli stessi emergenti, con la conseguenza che ai tempi medi impiegati non può riconoscersi alcun decisivo rilievo inficiante il procedimento valutativo” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 970; Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2008, n. 2129).
RITENUTO, conseguentemente, che:
– il ricorso principale e i primi motivi aggiunti in quanto infondati, nel loro complesso, vanno rigettati;
– è priva di fondamento e va rigettata la domanda risarcitoria, articolata con il secondo ricorso per motivi aggiunti;
– il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile per carenza d’interesse
RITENUTO, infine, che le spese di giudizio vanno poste, come di norma, a carico della parte soccombente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, così statuisce:
– rigetta il ricorso il ricorso principale e i motivi aggiunti, così come in epigrafe proposti;
– dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione resistente e della controinteressata, nella misura di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) ciascuna, pari a complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giamportone, Presidente
[#OMISSIS#] Valenti, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)